IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 584/1987
 proposto da Bagnato Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio
 Mussato  e  legalmente  domiciliato  presso la segreteria generale di
 questo tribunale, contro l'u.s.l. n.  7  "Udinese",  in  persona  del
 presidente in carica, non costituita in giudizio per l'accertamento a
 vedere riconosciute le funzioni  superiori  di  primario  ospedaliero
 dalla decorrenza dell'incarico fino alla cessazione dello stesso, con
 la retribuzione corrispondente a tale qualifica;
    Visto  il  ricorso,  notificato  il  14 dicembre 1987 e depositato
 presso la segretera il 17 dicembre 1987 con i relativi allegati;
    Viste le memorie prodotte dal ricorente;
    Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza del 13 ottobre 1989 la relazione del
 presidente f.f. Umberto Zuballi ed udito,  altresi',  l'avv.  Mussato
 per il ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Il   dott.  Antonio  Bagnato  chiede,  con  il  presente  ricorso,
 l'accertamento  a  vedersi  riconosciute  le  funzioni  superiori  di
 primario   ospedaliero  con  decorrenza  dall'incarico  e  fino  alla
 cessazione dello stesso con la  retribuzione  corrispondente  a  tale
 qualifica.
    Fa  presente  di  essere  aiuto  di  ruolo  presso  l'u.s.l.  n. 7
 "Udinese" e di essere stato incaricato, con nota n. 232  del  preside
 della  stessa  u.s.l.,  delle funzioni primariali presso la divisione
 pneumologica di Codroipo, a far tempo dal 16 gennaio 1985 per  giorni
 sessanta.
    Allo  scadere,  peraltro,  l'incarico  veniva  rinnovato  a  tempo
 indeterminato. Il ricorrente  chiedeva,  quindi,  che  gli  venissero
 riconosciute temporaneamente le funzioni superiori con corrispondente
 retribuzione.
    Con  delibera  31  marzo 1987, n. 511, la u.s.l. n. 7, decideva di
 riconoscere  al   dott.   Bagnato   le   funzioni   primariali,   con
 corrispondnte  retribuzione;  senonche'  la  commissione regionale di
 controllo annullava detta delibera. Successivamente, il dott. Bagnato
 inoltrava  una  diffida  all'u.s.l.  e,  trascorsi  trenta giorni, ha
 proposto il presente ricorso.
    Ad   avviso   dell'interessato,   trattandosi  non  di  temporanea
 sostituzione ma di supplenza, ai sensi degli  artt.  7,  8  e  9  del
 d.P.R.   n.  128/1969,  bisognava  riconoscergli  le  funzioni  e  la
 retribuzione di primario. Precisa che il titolare del posto e'  stato
 trasferito  per cui non sarebbe applicabile, alla fattispecie, l'art.
 29 del d.P.R. n. 761/1979, che prevede la sostituzione temporanea  in
 caso   di   impedimento  del  titolare.  Ogni  altra  interpretazione
 dell'art.  29  citato  ne  comporterebbe  la  confliggenza   con   la
 Costituzione, in ispecie l'art. 36 della medesima.
    Il  ricorrente conclude chiedendo l'accertamento del suo diritto a
 percepire il trattamento economico di primario per tutto il tempo  in
 cui ha svolto tali funzioni dal 1› gennaio 1985 (o in via subordinata
 dal 16 gennaio  1985,  data  del  formale  conferimento)  nonche'  il
 riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio svolto come primario.
                                DIRITTO
    Il thema decidentum riguada la possibilita' per l'unita' sanitaria
 locale interessata di retribuire il  ricorrente,  aiuto  aspedaliero,
 per  le  mansioni  di  primario  ospedaliero  svolte oltre i sessanta
 giorni previsti come limite massimo per lo svolgimento delle medesime
 dall'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979.
    Come   noto   della   questione  si  e'  gia'  occupata  la  Corte
 costituzionale nella recente sentenza 9-23 febbraio 1989, n.  57,  la
 quale,  nel  dichiarare infondata la questione di incostituzionalita'
 della norma citata, ha affermato che le mansioni superiori svolte  da
 un  pubblico  dipendente sarebbero retribuibili, anche in mancanza di
 un atto  formale,  sulla  base  dei  principi  che  regolamentano  la
 prestazione   di   fatto  di  cui  all'art.  2126  del  cod.  civile,
 applicabile anche nell'ambito del pubblico impiego.
    Detta  pronuncia  della Corte costituzionale, lascia, ad avviso di
 questo collegio, aperta la questione, in quanto non  solo  omette  di
 considerare  l'incongruita'  di  far  discendere  da un comportamento
 illegittimo, quale l'effettuazione di mansioni  primariali  oltre  il
 termine dei giorni sessanta, un vantaggio per l'interessato, ma anche
 in quanto non appare chiaro  come  si  accordi  con  il  principio  -
 immanente all'intero settore dell'impiego pubblico - della necessaria
 preposizione  formale  dei  dipendenti  ad  un  posto  tramite   atti
 autoritativi in stretta correlazione alla qualifica da loro posseduta
 ed alla vacanza del posto. Va  altresi'  rilevato  che  il  principio
 enunciato  dalla  Corte  costituzionale  parrebbe porsi in insanabile
 conflitto con l'obbligo di assunzione dei pubblici dipendenti tramite
 concorso  pubblico,  con  quello  di  buon  andamento  della pubblica
 amministrazione e della riserva di legge  relativa  all'organizazione
 dei pubblici uffici.
    Della  questione  si e' occupata l'adunanza plenaria del Consiglio
 di Stato nella recente ordinanza 5 luglio 1989, n. 10,  rilevando  in
 primis  come  l'ambito  di  applicazione  dell'art.  29 del d.P.R. n.
 761/1979 sia diverso da quello disciplinato dall'art. 7 del d.P.R. 27
 maggio  1979,  n.  128,  la prima norma invero pone il divieto per il
 personale  delle  unita'  sanitarie  locali  di  essere  assegnato  a
 mansioni  superiori  tranne,  in  via  eccezionale,  nell'ipotesi  di
 particolari esigenze di servizio, con il limite temporale di sessanta
 giorni  nell'anno solare e senza diritto ad alcun compenso economico.
 La norma di cui all'art. 7 de d.P.R. n. 128/1969  prevede  invece  la
 sostituzione  del primario ospedaliero da parte dell'aiuto in caso di
 assenza, impedimento e nei casi di urgenza. Ad  avviso  dell'adunanza
 plenaria  non  e' contestabile la perdurante vigenza del quinto comma
 dell'art. 7  del  d.P.R.  n.  128/1969  che  implica  un'attribuzione
 vicaria  di  funzioni  il  cui  esercizio  inserisce  alla  qualifica
 rivestita ed e' istituzionalmente proprio della medesima; trattasi di
 norma  riproduttiva  del  principio generale nell'ambito del pubblico
 impiego enunciato per l'intero personale delle u.s.l. dal terzo comma
 dell'art.  29  del  citato  d.P.R. n. 761/1979. Se quindi nel caso di
 vacanza trova applicazione l'art. 29 comma terzo, quando si verifichi
 una  vera e propria vacanza del posto di primario e l'aiuto assume le
 funzioni primariali a titolo autonomo si e' al di  fuori  dell'ambito
 di  applicazione dell'art. 7 citato, avendosi l'occupazione ancorche'
 temporanea del posto e delle  attribuzioni  del  superiore  mancante.
 Sebbene  l'amministrazione  abbia  l'obbligo  di  provvedere  al piu'
 presto con la procedura di copertura del posto vacante ovvero tramite
 trasferimento  di  altro  primario,  puo'  accadere che cio' si renda
 praticamente impossibile; in tale caso soccorre la norma  eccezionale
 di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979, che
 consente l'attribuzione all'aiuto delle funzioni primariali entro  un
 limite  temporale  non  valicabile e senza variazioni del trattamento
 economico. Oltre i sessanta giorni  l'amministrazione  deve  comunque
 provvedere  in altro modo. Ne consegue che l'esercizio delle mansioni
 oltre tale termine deve ritenersi illegittimo cosi' come  l'eventuale
 provvedimento che l'Amminitrazione adottasse in tal senso. Senonche',
 secondo la citata sentenza della Corte  costituzionale,  le  mansioni
 svolte dall'aiuto oltre i sessanta gorni dovrebero essere retribuite,
 con la ovvia conseguenza che da un comportamento vietato dalla  legge
 deriverebbero vantaggi anziche' sanzioni per l'interessato.
    Permane  peraltro il dubbio, espresso dall'adunanza plenaria nella
 ordinanza n. 10/1989 citata e che questo collegio condivide,  che  la
 soluzione  prospettata  sopra  possa  contrastare con l'art. 36 della
 Costituzione secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
 proporzionale  alla quantita' e qualita' del lavoro effettuato. Nella
 fattispecie in esame e' indubbio infatti che l'interessato  abbia  il
 consenso     dell'amministrazione    effettuato    una    prestazione
 corrispondente  alla  qualifica  primariale,  da  cui   discende   la
 rilevanza della questione.
    Ritiene  quindi  il  collegio  di rimettere d'ufficio la questione
 alla Corte costituzionale  per  la  valutazione  della  questione  se
 l'art.  29  del  d.P.R. n. 761/1979 come sopra interpretato, vietando
 l'esercizio delle mansioni  superiori  oltre  i  sessanta  giorni  ed
 implicitamente  vietando  l'attribuzione  del  trattamento  economico
 superiore nell'ipotesi di un proseguimento dell'attivita' al  di  la'
 del  termine  anzidetto,  si  trovi  in contrasto con l'art. 36 della
 Costituzione  per   non   essere   stato   l'interessato   retribuito
 proporzionalmente alla qualita' e quantita' del suo lavoro.