ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
   nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 12, quarto
 comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni  comuni  in
 materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi), promosso con
 ordinanza emessa il 22 giugno 1989 dalla  Commissione  tributaria  di
 secondo  grado  di  Ascoli  Piceno  sul ricorso proposto dall'Ufficio
 II.DD. di Fermo contro Spinosi  Vincenzo,  iscritta  al  n.  474  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
      1.  -  Nel  corso  di un giudizio avverso la irrogazione di pene
 pecuniarie per il ritardo  nella  presentazione  della  dichiarazione
 annuale  dei redditi ai fini dell'IRPEF, la Commissione tributaria di
 secondo grado di Ascoli Piceno, considerato  che,  nella  specie,  la
 dichiarazione  predetta  era  stata  tempestivamente  spedita a mezzo
 posta raccomandata ma  ad  ufficio  incompetente,  e  da  questo  poi
 trasmessa  all'ufficio  competente,  ma con notevole ritardo e quindi
 ben  oltre  i  termini  prescritti,   ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12, comma quarto, del d.P.R.
 26 settembre 1973, n. 600 - a' termini  del  quale  la  presentazione
 della dichiarazione in parola ad ufficio diverso da quello competente
 si considera avvenuta nel giorno in cui sia pervenuta a  quest'ultimo
 ufficio  - in relazione all'art. 3 della Costituzione, per i riflessi
 che deriverebbero sul regime  sanzionatorio  dall'applicazione  della
 norma denunciata.
    Ritenuta  la  rilevanza della questione in quanto attinente ad una
 norma direttamente applicabile nel giudizio a quo, il  giudice  della
 rimessione  sostiene  che,  ad opera della disposizione impugnata, si
 avrebbe una disparita'  di  trattamento  tra  comportamenti  e  fatti
 sostanzialmente  uguali, quali quelli di chi presenta tempestivamente
 la denuncia all'ufficio competente  -  consegnandola  al  Comune  del
 domicilio  fiscale  (art.  12,  primo comma), o all'ufficio statale o
 assimilato datore di lavoro per i pubblici dipendenti (art. 12, primo
 comma,  ultima parte) ovvero all'ufficio postale per la spedizione al
 competente ufficio fiscale (art. 12, secondo comma), pur se da questi
 inviata in ritardo all'ufficio delle imposte dirette destinatario - e
 di chi invece, sempre tempestivamente, adempie l'obbligo legale anche
 se   presenta  la  dichiarazione  ad  altro  ufficio,  non  potendosi
 attribuire  alla  responsabilita'  del  contribuente   l'evento   del
 "ritardo"  (entro  un  mese) ovvero della "omissione" (oltre un mese)
 riconducibili soltanto alla  condotta  di  un  ufficio  della  stessa
 Amministrazione.  La  illogicita'  del  diverso  trattamento  sarebbe
 determinata proprio dalla coesistenza della  disposizione  denunciata
 (e dei connessi riflessi sanzionatori) con la normativa che riconosce
 come  "tempestiva"   la   dichiarazione   pur   presentata   ad   una
 amministrazione  diversa  da  quella  tributaria  (appunto il Comune,
 l'Ufficio statale di appartenenza o l'Ufficio postale).
       2.  -  Non  si  e'  costituita  nel  presente giudizio la parte
 privata, mentre  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri per sostenere la manifesta infondatezza della questione alla
 luce di precedenti pronunzie di questa Corte.
    In  una memoria successivamente prodotta la difesa erariale ha poi
 precisato che  la  questione  dovrebbe  ritenersi  inammissibile  per
 aberatio  ictus,  in  quanto  coinvolgente una norma (art. 12, quarto
 comma, denunciato) che non attiene al  regime  sanzionatorio,  bensi'
 alla   mera  validita'  della  dichiarazione  presentata  ad  ufficio
 incompetente, mentre correttamente il giudice a  quo  avrebbe  dovuto
 sollecitare  il  sindacato  costituzionale  anche sull'art. 46, primo
 comma, primo periodo, dello stesso decreto  presidenziale,  che  reca
 appunto la sanzione per l'ipotesi considerata.
                         Considerato in diritto
      1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12, comma quarto, del d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 600, il  quale  prevede  che  la  presentazione
 della  dichiarazione dei redditi ad ufficio incompetente si considera
 avvenuta nel giorno in cui sia pervenuta a quello competente.
       2.    -    Va    preliminarmente   disattesa   l'eccezione   di
 inammissibilita'  dedotta  dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,
 nell'assunto  che la questione, coinvolgendo il regime sanzionatorio,
 si sarebbe dovuta proporre non nei confronti della  norma  denunciata
 ma  nei  confronti  dell'art.  46,  primo  comma,  primo periodo, del
 medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, il quale  prevede  la  sanzione  per
 l'ipotesi considerata.
    Al   riguardo   si   osserva   che   la   disposizione,   indicata
 dall'Avvocatura generale dello Stato, prevede che "nel caso di omessa
 presentazione della dichiarazione... si applica la pena pecuniaria da
 due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e  comunque  non
 inferiore a lire cinquantamila".
    La questione sollevata prospetta, invece, l'irragionevolezza della
 previsione  che  considera  la  presentazione  della   dichiarazione,
 inviata  ad ufficio incompetente, avvenuta al momento in cui pervenga
 a quello competente, e, quindi, correttamente essa e' stata  proposta
 nei  confronti  della  disposizione  legislativa  che contiene questa
 previsione.
      3.  -  Nel  merito  si  osserva  che la Corte ha gia' dichiarato
 (ordinanze nn. 330 e 547  del  1987)  la  manifesta  infondatezza  di
 questioni, riguardanti la suddetta disposizione, sollevate in termini
 parzialmente diversi, mentre ha dichiarato inammissibile (sent. n. 82
 del  1989) altra questione che - pur se sollevata nei confronti della
 disposizione ora denunciata,  in  quanto  tendeva  a  conseguire  una
 diversa  disciplina  sanzionatoria  che tenesse conto di una asserita
 minore gravita' di dette violazioni - investiva congiuntamente  altre
 disposizioni del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973.
    La questione di legittimita' costituzionale della disposizione che
 considera come data di presentazione all'ufficio competente quella in
 cui la dichiarazione, presentata nei termini ad ufficio incompetente,
 sia pervenuta al primo, viene  prospettata  dal  giudice  a  quo  con
 argomenti  in  parte  nuovi  rispetto  a  quelli  gia'  esaminati  in
 occasione delle precedenti richiamate pronunzie.
    Si   assume   nell'ordinanza   di  rinvio  che  sarebbe  priva  di
 giustificazione  la  diversita'  delle   conseguenze   previste   per
 l'ipotesi  di  dichiarazione  tempestivamente  presentata  ad ufficio
 incompetente e da questo tardivamente trasmessa a quello  competente,
 rispetto   a   quelle  previste  per  l'ipotesi  della  dichiarazione
 presentata  al  Comune,  all'Ente  pubblico  datore   di   lavoro   o
 all'ufficio postale, e da questi uffici fatta pervenire ugualmente in
 ritardo all'ufficio distrettuale competente. Sostiene  il  giudice  a
 quo  che,  mentre  nel primo caso il contribuente subisce la sanzione
 per il ritardo (che, nel caso piu' grave, e'  addirittura  equiparato
 alla   omessa   dichiarazione)   ancorche'  dovuto  al  comportamento
 negligente dell'ufficio, nel secondo caso non e' prevista invece  nei
 suoi confronti nessuna sanzione.
    Osserva  la  Corte che le situazioni in tal modo messe a confronto
 non sono omogenee e quindi non e' possibile paragonarle per censurare
 la  disparita'  di  trattamento. Questa e' difatti giustificata dalla
 obbiettiva diversita' di situazioni perche', mentre  nel  primo  caso
 non   puo'   negarsi   che   a  determinare  la  situazione  concorre
 l'inosservanza, da parte del contribuente, dell'obbligo di presentare
 la  dichiarazione  all'ufficio  distrettuale  competente, nel secondo
 caso, quando cioe' il contribuente si sia avvalso della  facolta'  di
 presentarla ad uno degli altri uffici pubblici abilitati a riceverla,
 nessuna  negligenza  potrebbe  essergli   addebitata,   avendo   egli
 ottemperato  a  quanto espressamente previsto dalle norme vigenti. In
 altri termini,  anche  quando  la  tempestivita'  o  meno  dell'invio
 all'ufficio  distrettuale  competente  dipende  dal maggiore o minore
 grado di  diligenza  dell'ufficio  cui  la  dichiarazione  sia  stata
 presentata  dal contribuente, non appare irragionevole che questi sia
 assoggettato a sanzione  quando,  presentandola  ad  un  ufficio  non
 abilitato  a  riceverla,  abbia contribuito con tale comportamento al
 successivo disguido.