ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 166 del codice penale e degli artt. 29, 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Pomo Federico, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 6 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale: 1) degli artt. 234 ultimo comma e 235 ultimo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono che la pena accessoria della rimozione dal grado consegue automaticamente a condanne per determinati reati previsti dal Codice penale militare di pace (nei casi di specie per appropriazione indebita aggravata e truffa); 2) dell'art. 29 del codice penale militare di pace, nell'ipotesi che fosse accolta la questione sub 1; 3) dell'art. 166 del codice penale, nella parte in cui esclude l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 60 del 1990, ha gia' dichiarato manifestamente inammissibile questione identica a quella sub 1 (in essa assorbita la questione sub 2) e inammissibile la questione relativa all'art. 166 del codice penale; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;