ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
   nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  166 del
 codice penale e degli artt. 29, 234,  ultimo  comma,  e  235,  ultimo
 comma,  del  codice  penale  militare di pace, promosso con ordinanza
 emessa il  6  luglio  1989  dal  Tribunale  militare  di  Padova  nel
 procedimento penale a carico di Pomo Federico, iscritta al n. 467 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri;
     Udito  nella  camera  di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
     Ritenuto  che  il  Tribunale  militare  di  Padova, con ordinanza
 emessa il 6 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e
 27,   primo   e   terzo   comma,  della  Costituzione,  questioni  di
 legittimita' costituzionale: 1) degli artt. 234 ultimo  comma  e  235
 ultimo  comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui
 prevedono che la pena accessoria della rimozione dal  grado  consegue
 automaticamente  a condanne per determinati reati previsti dal Codice
 penale militare di  pace  (nei  casi  di  specie  per  appropriazione
 indebita  aggravata  e  truffa);  2)  dell'art.  29 del codice penale
 militare di pace, nell'ipotesi che fosse accolta la questione sub  1;
 3)  dell'art.  166  del  codice  penale,  nella  parte in cui esclude
 l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie;
     Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 60 del 1990, ha
 gia' dichiarato manifestamente  inammissibile  questione  identica  a
 quella  sub  1 (in essa assorbita la questione sub 2) e inammissibile
 la questione relativa all'art. 166 del codice penale;
     Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
 norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;