ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal Tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Tribunale di Gorizia, con ordinanze del 24 gennaio 1989 e del 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520 e 521 del 1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata; Considerato che, in ragione dell'identita' delle questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti; che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, proposta con le ordinanze di rimessione di cui alla stessa sentenza; che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la citata decisione; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale proposta con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata; visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.