IL PRETORE Premesso che Irabor Amen veniva presentata innanzi a questo giudice ai sensi dell'art. 566 del c.p.p. in stato di arresto in quanto contravventrice al foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Roma con il quale gli veniva ordinato di presentarsi al posto di polizia di frontiera di Fiumicino entro il 5 novembre 1989 per essere espulsa dal territorio dello Stato; che il p.m. chiedeva la convalida dell'arresto, ma non l'applicazione di misure coercitive; Rilevato che l'arresto e' stato eseguito in ottemperanza all'obbligo posto in capo alla polizia giudiziaria dalla disposizione di cui all'art. 152, terzo comma, del t.u.l.p.s., la cui vigenza e' stata espressamente mantenuta dal disposto dell'art. 224, primo comma, del d.-l. n. 271/1989; che questo pretore ritiene di dubitare circa la legittimita' costituzionale di tale ultima disposizione per i motivi che verranno piu' avanti svolti; che la questione appare rilevante, dovendo il giudicante, in ogni caso, pronunciarsi sulla legittimita' dell'arresto, a prescindere dall'eventuale applicazione di misure coercitive; O S S E R V A