IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza contro De Francisci Pietro e Sallustri Anna Francesca, sull'eccezione sollevata dalla difesa d'incostituzionalita' delle norme di cui agli artt. 438 e 442 del c.p.p. e 247 del d.lgs. n. 271/1989 in relazione all'art. 101, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevedono alcun controllo del giudice sul parere vincolante del p.m. in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato; Sentito il p.m.; O S S E R V A Gli imputati (rinviati a giudizio in base al c.p.p. del 1930) prima delle formalita' di apertura del dibattimento hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Il p.m. ha negato il suo consenso, motivando non con l'impossibilita' di decidere allo stato degli atti, ma adducendo la mancanza di ragioni di economia processuale, dato che il processo era stato gia' interamente istruito con l'istruttoria formale. Il tribunale rileva anzitutto che il processo potrebbe essere deciso allo stato degli atti e, quindi, ricorre la condizione prevista dall'art. 440 del c.p.p. e 247 del d.lgs. n. 271/1989. Il tribunale rileva altresi' che l'applicazione del rito abbreviato a processi gia' interamente istruiti con l'istruttoria formale, e quindi in mancanza di ragioni di economia processuale, e' espressamente prevista dal legislatore all'art. 247 delle disposizioni transitorie. Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalita' proposta dalla difesa.