IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza contro De Francisci Pietro e
 Sallustri  Anna  Francesca,  sull'eccezione  sollevata  dalla  difesa
 d'incostituzionalita'  delle  norme  di  cui agli artt. 438 e 442 del
 c.p.p. e 247 del  d.lgs.  n.  271/1989  in  relazione  all'art.  101,
 secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in
 cui non prevedono alcun controllo del giudice sul  parere  vincolante
 del p.m. in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato;
    Sentito il p.m.;
                             O S S E R V A
    Gli  imputati  (rinviati  a  giudizio  in base al c.p.p. del 1930)
 prima delle formalita' di apertura del dibattimento hanno chiesto  di
 essere  giudicati  con  il  rito abbreviato. Il p.m. ha negato il suo
 consenso, motivando non con l'impossibilita' di decidere  allo  stato
 degli   atti,  ma  adducendo  la  mancanza  di  ragioni  di  economia
 processuale, dato che il processo era stato gia' interamente istruito
 con l'istruttoria formale.
    Il  tribunale  rileva  anzitutto  che  il processo potrebbe essere
 deciso allo  stato  degli  atti  e,  quindi,  ricorre  la  condizione
 prevista dall'art. 440 del c.p.p. e 247 del d.lgs. n. 271/1989.
    Il   tribunale   rileva   altresi'  che  l'applicazione  del  rito
 abbreviato a processi gia'  interamente  istruiti  con  l'istruttoria
 formale,  e quindi in mancanza di ragioni di economia processuale, e'
 espressamente   prevista   dal   legislatore   all'art.   247   delle
 disposizioni transitorie.
    Il  tribunale  ritiene  rilevante  e  non manifestamente infondata
 l'eccezione d'incostituzionalita' proposta dalla difesa.