IL TRIBUNALE
    Visti  gli  atti del procedimento civile n. 30449/84 r.g. promosso
 da  Batelli  Fara  contro  De  Luce  Raffaele,  avente  per  oggetto:
 risarcimento   dei  danni  per  mancato  rilascio  alla  scadenza  di
 immobile, destinato ad uso abitativo;
    Osservato  che  l'art.  2  del  d.-l.  25  settembre 1987, n. 393,
 convertito  nella  legge  25   novembre   1987,   n.   478,   esclude
 l'applicabilita'  dell'art.  1591  del  codice  civile alle locazioni
 aventi per oggetto immobili adibiti  ad  uso  diverso  da  quello  di
 abitazione nel periodo compreso fra la data scadenza e quella fissata
 giudizialmente per il rilascio;
    Considerato  che,  come  e'  stato testualmente rilevato dall'alta
 Corte costituzionale  con  sentenza  del  24  gennaio  1989,  n.  22,
 "l'eccezione alla regola dell'art. 1591. . . appare giustificato. . .
 dalla grave difficolta' per il conduttore, dipendente da  circostanze
 estranee  alla sua volonta', di trovare un altro immobile adatto alle
 sue necessita' di lavoro. . .";
    Ritenuto  che  la  situazione  di mercato riguardante gli immobili
 destinati ad abitazione  e'  identica  (se  non  peggiore)  a  quella
 relativa agli immobili adibiti ad uso diverso; cosicche' la norma, ad
 avviso  del  collegio,  appare  confliggere  con   l'art.   3   della
 Costituzione  e  deve  pertanto  essere  sottoposta  (di  ufficio) al
 giudizio della Corte costituzionale;
    Rilevato  che  la questione incide sul giudizio in caso in quanto,
 pur essendo il risarcimento del danno in esame oggetto della clausola
 speciale  apposta  al contratto originario, non puo' ritenersi che la
 clausola stessa rientri  nella  deroga  stabilita  nell'ultima  parte
 della norma in esame (che sembra riguardare eventuale conciliazione o
 transazione  avvenuta  nel  periodo  compreso  fra  la  scadenza  del
 contratto e la enunciazione dalla legge);