IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento civile n. 30449/84 r.g. promosso da Batelli Fara contro De Luce Raffaele, avente per oggetto: risarcimento dei danni per mancato rilascio alla scadenza di immobile, destinato ad uso abitativo; Osservato che l'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, esclude l'applicabilita' dell'art. 1591 del codice civile alle locazioni aventi per oggetto immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione nel periodo compreso fra la data scadenza e quella fissata giudizialmente per il rilascio; Considerato che, come e' stato testualmente rilevato dall'alta Corte costituzionale con sentenza del 24 gennaio 1989, n. 22, "l'eccezione alla regola dell'art. 1591. . . appare giustificato. . . dalla grave difficolta' per il conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volonta', di trovare un altro immobile adatto alle sue necessita' di lavoro. . ."; Ritenuto che la situazione di mercato riguardante gli immobili destinati ad abitazione e' identica (se non peggiore) a quella relativa agli immobili adibiti ad uso diverso; cosicche' la norma, ad avviso del collegio, appare confliggere con l'art. 3 della Costituzione e deve pertanto essere sottoposta (di ufficio) al giudizio della Corte costituzionale; Rilevato che la questione incide sul giudizio in caso in quanto, pur essendo il risarcimento del danno in esame oggetto della clausola speciale apposta al contratto originario, non puo' ritenersi che la clausola stessa rientri nella deroga stabilita nell'ultima parte della norma in esame (che sembra riguardare eventuale conciliazione o transazione avvenuta nel periodo compreso fra la scadenza del contratto e la enunciazione dalla legge);