IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  594/87,
 proposto da Piaggio Maria elettivamente domiciliata  in  Genova,  via
 Assarotti,  10/8, presso l'avv. Gianni Bissocoli che la rappresenta e
 difende per mandato in calce al ricorso, ricorrente, contro la  Cassa
 marittima Tirrena in persona del presidente pro-tempore elettivamente
 domiciliata in Genova, piazza S. Bernardo, 30/2, presso  l'avv.  Gian
 Fausto  Lucifredi,  che la rappresenta e difende per mandato in calce
 alla copia motificata del ricorso, resistente, per l'accertamento del
 diritto   della   ricorrente  alla  liquidazione  dell'indennita'  di
 anzianita', computando nella base di calcolo dell'indennita'  stessa,
 l'indennita'  integrativa  speciale  da  essa percepita nel corso del
 rapporto di impiego con la Cassa marittima e  nella  misura  in  atto
 alla  cessazione  del  rapporto  stesso e per la conseguente condanna
 della  cassa  al  pagamento  delle   differenze   dovute   oltre   la
 rivalutazione monetaria e gli interessi sulle differenze stesse dalla
 maturazione del diritto al saldo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio della Cassa marittima
 Tirrena;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica udienza dell'11 maggio 1989 la relazione del
 referendario Grazia Brini e udito, altresi',
 l'avv.  G.F.  Lucifredi  per  l'amministrazione  resistente;  nessuno
 comparso per la ricorrente;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con  ricorso  notificato  il  29  aprile  1987  Piaggio  maria, ex
 dipendente della Cassa marittima Tirrena,  chiedevano  l'accertamento
 del  suo  diritto alla liquidazione dell'indennita' di anzianita' con
 il computo nella base di calcolo dell'indennita' integrativa speciale
 nella  misura  in atto alla cessazione del rapporto, e la conseguente
 condanna dell'amministrazione e al pagamento della differenza  dovuta
 con  la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla maturazione del
 diritto al saldo.
    A  sostegno  della  propria tesi (per cui l'art. 13 della legge 20
 marzo 1975,  n.  70,  laddove  si  riferisce  allo  "stipendio  annuo
 complessivo"  agli effetti del calcolo dell'indennita', comporterebbe
 la comprensione dell'I.I.S.), parte ricorrente  richiamata  tutte  le
 argomentazioni  svolte  nella  sentenza  del  t.a.r. Lazio, 24 luglio
 1984, concludendo che il divieto di computo contenuto nella legge  n.
 324/1959 istitutiva dell'indennita' in parola e' stato implicitamente
 abrogato dalle variazioni legislative della stessa, incompatibili con
 l'accezione  originaria  (d.P.R.  29  settembre  1973, n. 597, che ha
 considerato  l'I.I.S.  reddito   di   lavoro   subordinato   e   l'ha
 assoggettata  a  tassazione;  legge  31  gennaio 1975, n. 364, che ha
 variato la stessa morfologia di tale indennita' evidenziando  il  suo
 tendenziale  accostamento  alla  contingenza  dei lavoratori privati;
 d.-l. 12 ottobre 1976, n. 699, convertito  nella  legge  10  dicembre
 1976,  n.  797; d.-l. 1› febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge
 31 marzo 1977, n. 91).
    Rilevava altresi' che una diversa interpretazione non potrebbe che
 configurare la illegittimita' costituzionale della  norma  istitutiva
 della  I.I.S.  art.  1,  terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio
 1959, n. 324, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge  3  marzo
 1960,  n.  185) per contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 36,
 38 e 97 della Costituzione, ricordando  come  gia'  questo  tribunale
 avesse  ritenuto  non manifestamente infondata la questione e rimesso
 gli atti alla Corte costituzionale in altra causa in cui si discuteva
 della   stessa   computabilita'   agli   effetti  dell'indennita'  di
 buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.
   Nella  memoria  depositata in vista dell'udienza di discussione del
 ricorso, la ricorrente rilevava come in molti passi della motivazione
 della  sentenza  della Corte costituzionale n. 220/1988 medio tempore
 intervenuta  (che  aveva  ritenuto  legittimo  il  sistema  normativo
 relativo  all'indennita'  di  buonuscita degli statali) si desse come
 presupposto scontato che,  al  contrario  di  quanto  avviene  per  i
 dipendenti  statali,  per i dipendenti privati soggetti all'art. 2120
 del c.c. e per i dipendenti di enti  pubblici  soggetti  all'art.  13
 della   legge   n.   10/1975   le   rispettive  discipline  normative
 prevedessero  l'inclusione  dell'I.I.S.   nella   base   di   calcolo
 dell'emolumento da erogarsi alla fine del rapporto di lavoro.
    Si  costituiva  la  cassa intimata, la quale, richiamando anche la
 costante giurisprudenza in materia, negava che l'art. 13 della  legge
 n.  70/1975  potesse  avere  la  portata  innovatrice sostenuta dalla
 ricorrente rispetto al regime giuridico dell'istituto dell'indennita'
 integrativa  speciale  quale risultante dalla norma istitutiva (anche
 alla luce dell'art. 26 della stessa legge n.  70/1975,  dell'art.  22
 dell'accordo nazionale di cui al d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, e del
 successivo d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509; negando altresi' rilevanza
 alla   circostanza,   ex  adverso  invocata,  dell'assoggettamento  a
 contribuzione previdenziale  dell'indennita'  in  oggetto;  rilevando
 infine  come  la  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 220/1988,
 laddove ha contrapposto la normativa dei dipendenti statali a  quelle
 dei  dipendenti  privati e dei dipendenti del parastato non ha inteso
 equiparare questi due ultimi sistemi, bensi' riscontrare tre  criteri
 diversi ritenuti tutti costituzionalmente legittimi.
    Chiamato   all'odierna  pubblica  udienza,  il  ricorso  e'  stato
 trattenuto in decisione.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    1.  -  Come  si evince dalla narrativa in fatto, la ricorrente, ex
 dipendente  della  Cassa  marittima  Tirrena,   chiede   l'inclusione
 dell'indennita'  integrativa  speciale nel calcolo dell'indennita' di
 anzianita' da essa percepita all'atto della cassazione del  rapporto.
    Con  sentenza  in  pari data questo tribunale ha respinto, siccome
 infondato,  l'assunto  della  ricorrente  secondo  cui  tale  pretesa
 discenderebbe direttamente dall'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n.
 70. In aderenza all'indirizzo  prevalente  nella  giurisprudenza  dei
 giudici  amministrativi,  si  e'  rilevata  l'inidoneita' di siffatta
 disposizione a  neutralizzare  il  contenuto  specifico  della  norma
 istitutiva dell'indennita' integrativa speciale (art. 1, terzo comma,
 lett. b), della legge n. 324/1959 cosi' come modificata dalla legge 3
 marzo  1960,  n.  165) che espressamente ne esclude la computabilita'
 "agli  effetti  del  trattamento  di  quiescenza,  di  previdenza   e
 dell'indennita' di licenziamento".
    Ha  altresi'  disatteso  l'altra  prospettazione,  formulata nella
 memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, secondo  cui
 la   Corte   costituzionale,  nella  sentenza  n.  220/1988,  avrebbe
 implicitamente riconosciuto, dandola per  presupposta,  l'inclusione,
 posto  che non sono ravvisabili in tale decisione statuizioni dirette
 e specifiche in questo senso bensi' considerazioni incidenter  tantum
 sulle diverse caratteristiche dei singoli sistemi normativi.
    2.  -  Il collegio ritiene, tuttavia, non manifestamente infondata
 la questione di costituzionalita' degli artt. 13 e 26,  terzo  comma,
 della  legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono
 nella  base  computabile  ai  fini  dell'indennita'   di   anzianita'
 l'indennita'  integrativa speciale; cio' con riferimento agli artt. 3
 e 36 della Costituzione.
    3.  -  La  questione  appare indubbiamente rilevante ai fini della
 decisione, posto che una eventuale pronuncia in  adesione  alla  tesi
 qui   esposta   comporterebbe   l'accoglimento  della  pretesa  della
 ricorrente alla maggioranza di detto emolumeno,  pretesa  allo  stato
 inaccoglibile.
    4.  -  Quanto alla non manifesta infondatezza, il collegio osserva
 preliminarmente che  questo  tribunale  aveva  gia'  rimesso  analoga
 questione,  con  ordinanza  12  febbraio  1987,  n.  426,  alla Corte
 costituzionale, la quale  con  ordinanza  n.  34  del  25  gennaio-1›
 febbraio  1989  gli ha restituito gli atti affinche' fosse verificata
 la permanenza della rilevanza della questione in  relazione  a  norme
 sopravvenute nella fattispecie la' in esame.
    Le  argomentazioni  di  cui  alla  citata  ordinanza di rimessione
 vengono ora riprese alla luce dei successivi interventi  della  Corte
 stessa, che si reputano rilevanti nella fattispecie.
    5.   -   La   gia'   piu'   volte  citata  decisione  della  Corte
 costituzionale n. 220/1988 ha dichiarato inammissibile, in  relazione
 agli   artt.  3,  36,  e  38  della  Costituzione,  la  questione  di
 costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,  n.
 1032,  e  successive  modificazioni,  nella  parte  in  cui escludono
 l'indennita'   integrativa   speciale   della   base    di    calcolo
 dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S.
    Successivamente,  la Corte con sentenza n. 408/1988, ha dichiarato
 egualmente inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  terzo  comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n.
 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, in
 riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, e 97,
 della Costituzione.
   Nella  prima  delle  ora  citate  decisioni  e'  stata  piu' voltre
 chiamata in causa, con funzione  di  termine  di  raffronto  rispetto
 all'indennita' di buonuscita, l'indennita' di anzianita' riconosciuta
 al personale degli  enti  substatali  dall'art.  13  della  legge  n.
 70/1975.  La  Corte costituzionale non si e' direttamente pronunciata
 sul presupposto, affermato dai giudici remittenti,  della  inclusione
 dell'I.I.S.  in  siffatta  indennita';  essa  ha tuttavia chiaramente
 contrapposto quest'ultima  all'indennita'  di  buonuscita  E.N.P.A.S.
 affermando  che,  mentre  questa  seconda mantiene la caratteristica,
 seppure attenuata, della natura previdenziale  che  ne  legittima  la
 particolarita'  della  disciplina,  la prima, al pari dell'indennita'
 dovuta ai dipendenti privati ex art.  2120  del  c.c.,  ha  carattere
 esclusivamente   di  retribuzione  differita  ("Esse  recano  in  se'
 l'impronta della prestazione attiva di lavoro, dalla quale derivano e
 non perdono il collegamento con tale rapporto, fino all'estinzione di
 esso").
    Stante    siffatta    configurazione,    il    primo   dubbio   di
 costituzionalita' sorge all'interno dello  stesso  sistema  normativo
 proprio  dei dipendenti degli enti pubblici, in relazione all'art. 36
 della Costituzione, per l'irragionevolezza del rapporto fra quantita'
 e  qualita'  del  lavoro  prestato  e  retribuzione  complessiva.  E'
 indubbio che di quest'ultima l'indennita' integrativa  speciale  (che
 la   stessa  Corte,  sentenza  n.  45/1978,  ha  definito  "strumento
 retributivo", "destinato per  definizione  a  fronteggiare  il  costo
 della   vita   in   maniera   equivalente   per  tutti  i  lavoratori
 indipendentemente  dalla   retribuzione   da   ciascuno   percepita")
 costituisca un elemento integrante costante e necessario. Conferma ne
 viene  dalle  norme  che   l'hanno   assoggettata   a   contribuzioni
 assistenziali  e previdenziali (art. 22 della legge 3 giugno 1975, n.
 160 e 13 della legge 29 aprile 176, n. 177)  e  al  prelievo  fiscale
 (art.  48,  primo  comma, del d.P.R. n. 597/1973, e, ora, art. 48 del
 t.u. sulle imposte dirette di cui al  d.P.R.  22  dicembre  1986,  n.
 917).
    In  relazione  a queste, e ad altre norme, la Corte costituzionale
 (sentenza n. 220/1988) ha rilevato come sia "incontestabile" la linea
 di tendenza diretta ad assorbire l'I.I.S. nello stipendio, confermata
 anche dal d.P.R.  17 settembre 1987, n. 494, emanato ai  sensi  della
 legge  11  luglio  1980,  n.  312 e 29 marzo 1983, n. 93, a norma del
 quale e' previsto il conglobamento nello stipendio del personale  dei
 ministeri,  degli  enti  pubblici  non  economici, degli enti locali,
 delle aziende e delle  amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento
 autonomo,  del  Servizio  sanitario  nazionale e della scuola, di una
 quota di indennita' integrativa speciale.
    A  giudizio  del  collegio,  il  limite  alla discrezionalita' del
 legislatore nella determinazione della base retributiva ai  fini  del
 calcolo  del trattamento di fine rapporto, e' dato dalla razionalita'
 e dalla coerenza intrinseca con il  sistema  normativo  su  cui  esso
 viene  ad incidere: se caratteristica peculiare di tale sistema e' la
 natura  esclusivamente  retributiva  dell'indennita'  di  anzianita',
 irrazionale  appare  la previsione di siffatta retribuzione in misura
 inferiore a quella corrisposta  in  costanza  di  rapporto,  per  una
 prestazione gia' eseguita, attraverso la sottrazione di una voce che,
 per la finalita' sua propria di adeguamento automatico al costo della
 vita,  assicura la effettivita' della corrispondenza di quanto dovuto
 dal datore di lavoro alla quantita' e qualita' prestato.
    6.  -  Se  si  esamina invece la questione con riguardo agli altri
 sistemi normativi, il  dubbio  di  incostituzionalita'  con  riguardo
 all'art. 3 della Costituzione emerge sotto vari profili.
    6.1.  - Come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n.
 220/1988, la  natura  retributiva  dell'indennita'  in  questione  la
 differenzia  da  un  lato dalla buonuscita degli statali e l'accomuna
 dall'altro dell'indennita' di  fine  rapporto  dovuta  ai  dipendenti
 privati ai sensi dell'art. 2120 del c.c. come modificato dal d.-l. 1›
 febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 gennaio 1977, n.  91,
 e   dalla   legge  29  maggio  1982,  n.  297  (che  comprende  anche
 l'indennita'  di  contingenza);  se  questa   caratteristica   comune
 comporta, per la sua rilevanza agli effetti della valutazione globale
 dei due  sistemi,  la  comparabilita'  dei  medesimi,  ne  deriva  il
 corollario  dell'ingiustificato  trattamento  deteriore  riservato ai
 dipendenti substatali nei confronti dei dipendenti privati,  identica
 essendo,   per   tutte   le  categorie  di  lavoratori,  la  funzione
 dell'elemento perequativo che fa capo all'indennita'  di  contingenza
 ed all'indennita' integrativa speciale.
    6.2.  -  Dei  dipendenti  pubblici,  si  vedono computare l'I.I.S.
 nell'indennita' premio di  fine  servizio  i  dipendenti  degli  enti
 locali iscritti all'I.N.A.D.E.L., e cio per effetto dell'art. 3 della
 legge 7 luglio 1980, n. 299, di conversione del d.-l.  7 maggio 1980,
 n.   153.   Con   riguardo   a   questa  differenziazione,  la  Corte
 costituzionale ha gia' affermato la  incomparabilita'  di  indennita'
 facenti  parte  di  diversi trattamenti di quiescenza, avvertendo, in
 via generale (sentenza n. 220/1988) che "la  valutazione  comparativa
 non  puo'  essere  limitata  a  singole disposizioni delle rispettive
 normative,  in  quanto  queste  non  possono  essere   avulse   dalla
 disciplina complessiva nella quale si collocano".
    Posto  peraltro che la Corte medesima ha ritenuto, successivamente
 alla sentenza da ultimo citata, di potere  utilmente  procedere  alla
 comparazione  fra  trattamento  E.N.P.A.S. e trattamento I.N.A.D.E.L.
 (sentenze 30 giugno 1988, n. 763  e  14  luglio  1988,  n.  821),  il
 collegio  ritiene  di  potere  riproporre la questione. E' vero che a
 tali trattamenti e' riconosciuta identica  natura  previdenziale;  ma
 appare  altrettanto  innegabile  che, previdenziale o retributiva che
 sia, qualsiasi forma di trattamento di fine  rapporto  ha  la  stessa
 finalita'  sostanziale  di  far superare al lavoratore le difficolta'
 economiche legate alla cessazione del rapporto e della  retribuzione.
    Del resto la stessa Corte (sentenza n. 763/1988), riferendosi alla
 propria precedente sentenza n. 220/1988, ha ricordato di avere  cola'
 segnalato  al  legislatore  l'esigenza di una disciplina omogenea per
 tutto il pubblico impiego "rilevando nel contempo che la permanenza e
 la  continuazione del carattere irrazionale delle singole componenti,
 in una valutazione globale della normativa avrebbe potuto imporre una
 declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale  di  disposizioni
 difformi e violatrici dei diritti dei lavoratori".
    7.  -  Le  considerazioni  sopra  svolte portano a ritenere la non
 manifesta  infondatezza  della  dedotta  questione  di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo
 1975, n. 70, nella parte in cui  non  comprendono  agli  effetti  del
 calcolo   dell'indennita'  di  anzianita',  l'indennita'  integrativa
 speciale,  e  cio'  con  riferimento  agli  artt.  3   e   36   della
 Costituzione.
    Va  disposta  pertanto  la  sospensione del presente giudizio e la
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunzi
 sulla questione.