ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo
 comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale  del  1988,
 promosso  con  ordinanza  emessa il 21 novembre 1989 dal Tribunale di
 Busto Arsizio nel procedimento penale  a  carico  di  Barotto  Bruno,
 iscritta  al  n.  694  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  2,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 21
 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,  24,  primo
 comma,   e   25,   primo  comma,  della  Costituzione,  questioni  di
 legittimita' degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma,  del
 codice  di  procedura  penale  del  1988,  "laddove le norme in esame
 prevedono: la prima che il giudice, se vi e'  costituzione  di  parte
 civile,  non  debba  decidere sulla relativa domanda; la seconda che,
 anche quando sia stata pronunziata dopo la chiusura del dibattimento,
 la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi";
    E  che  e'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
    Considerato  che  l'ordinanza e' stata emessa prima del compimento
 delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado relativo
 ad un processo gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo
 codice di procedura penale;
      che  per  quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data,
 la possibilita' di far luogo ad applicazione della pena su  richiesta
 delle  parti  e' appositamente disciplinata dall'art. 248 del decreto
 legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come dall'art. 247  dello  stesso
 decreto  e'  appositamente  disciplinata la possibilita' di far luogo
 negli stessi procedimenti a giudizio abbreviato;
      e  che,  quindi,  le  norme  denunciate  non potrebbero ricevere
 diretta applicazione nel  giudizio  a  quo,  data  l'autonomia  della
 disciplina   transitoria   in   materia   rispetto   alla  disciplina
 codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;