ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Barotto Bruno, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 21 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, "laddove le norme in esame prevedono: la prima che il giudice, se vi e' costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunziata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi"; E che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate; Considerato che l'ordinanza e' stata emessa prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un processo gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; che per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data, la possibilita' di far luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti e' appositamente disciplinata dall'art. 248 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come dall'art. 247 dello stesso decreto e' appositamente disciplinata la possibilita' di far luogo negli stessi procedimenti a giudizio abbreviato; e che, quindi, le norme denunciate non potrebbero ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;