ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60, del d.P.R.
 26 ottobre  1972,  n.  634  (Disciplina  dell'imposta  di  registro),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  26 giugno 1987 dal Tribunale di
 Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Agatino ed altra,
 e  Nicotra  Alfio ed altri, iscritta al n. 524 del registro ordinanze
 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  46,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che nel corso del procedimento civile promosso da Sciuto
 Agatino contro Nicotra Alfio ed altri avente ad oggetto  la  condanna
 dei  convenuti  al  rimborso  delle  spese  di  registrazione  di una
 scrittura privata datata 24 gennaio  1976,  alla  cui  stregua  dette
 spese  dovevano  gravare  sulla  parte  inadempiente, il Tribunale di
 Catania ha ritenuto  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26
 ottobre  1972,  n.  634   (Disciplina   dell'imposta   di   registro)
 limitatamente all'inciso "anche tra le parti";
      che  ad  avviso  del giudice a quo detto articolo sarebbe lesivo
 dell'art. 76 Cost., in quanto, disponendo che i patti  contrari  alle
 disposizioni  del  d.P.R.  n.  634  sono  nulli "anche tra le parti",
 incide, limitandola, sull'autonomia privata dei contraenti ed  invade
 un  campo  in  ordine  al quale il legislatore tributario non avrebbe
 avuto i necessari poteri;
      che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per
 il tramite dell'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  la
 questione venga dichiarata infondata;
    Considerato  che  la  norma impugnata, nello stabilire la nullita'
 anche tra le parti di patti contrari alle disposizioni  dello  stesso
 decreto, indubbiamente costituisce un rafforzamento degli obblighi di
 registrazione gravanti su entrambi i contraenti, al fine evidente  di
 "assicurare  la  prevenzione e repressione dell'evasione", cosi' come
 appunto previsto dalla legge di delega (art. 10 della legge 9 ottobre
 1971, n. 825), cfr. ordinanza n. 50 del 1988;
      che  pertanto,  non  rinvenendosi  alcun  eccesso  di  delega la
 questione va dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;