ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 102, primo
 comma,  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento
 giudiziario),  promosso  con  ordinanza  emessa il 13 luglio 1989 dal
 Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di  Grottaminarda,  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato
 Giovanni, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  43,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di
 Grottaminarda, nel  procedimento  civile  vertente  tra  Scoppettuolo
 Giuseppe e Di Donato Giovanni, con ordinanza del 13 luglio 1989 (R.O.
 n. 487 del 1989), ha sollevato questione incidentale di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  102,  primo  comma,  del  regio decreto 30
 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),  nella  parte  in  cui
 consente la sostituzione di un Pretore, in caso di urgenza, con altro
 magistrato  del  circondario,  in  riferimento  all'art.   25   della
 Costituzione  in quanto non risulta salvaguardata la competenza degli
 altri magistrati dello stesso ufficio giudiziario e non sono previsti
 criteri precisi e predeterminati secondo cui operare la sostituzione;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso  per  la  inammissibilita' o quanto meno per la infondatezza
 della questione;
    Considerato  che la norma censurata e' stata abrogata con l'art. 7
 del  D.Lgs.  28  luglio  1989,  n.  273  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento   e   transitorie  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento
 dell'ordinamento  giudiziario  al nuovo processo penale ed a quello a
 carico degli imputati minorenni);
      che,  pertanto,  gli atti vanno restituiti al giudice remittente
 per un nuovo esame della questione sollevata;