ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, commi ottavo e nono, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1989 dal Pretore di Monza - Sezione distaccata di Desio - nel procedimento civile vertente tra Crippa Giosue' e Arosio Ernestino, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Monza, Sezione distaccata di Desio, nel giudizio vertente tra Crippa Giosue' e Arosio Ernestino, con ordinanza del 20 settembre 1989 (R.O. n. 530 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui prevede due criteri alternativi di computo della indennita' dovuta al conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di cessazione del contratto di locazione, a seconda che il conduttore offra, oppure no, un nuovo canone per la prosecuzione della locazione; che, a parere del giudice remittente, sarebbe leso l'art. 3 della Costituzione in quanto si disciplinerebbero in modo diverso due situazioni ugualmente pregiudizievoli, si trascurerebbe ogni valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e del locatore e si consentirebbe che, in mancanza di elementi discriminatori, categorie di conduttori economicamente piu' forti si arricchiscano ai danni di categorie di locatori economicamente piu' deboli; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che il legislatore, con l'indennita' in esame, ha inteso compensare il conduttore della perdita che subisce per la cessazione dell'avviamento commerciale che a lui fa capo, mentre il locatore realizza un arricchimento per effetto dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile a causa e per effetto dell'attivita' ivi svolta dal conduttore; che i criteri apprestati dal legislatore per la determinazione della detta indennita' tengono conto delle situazioni che normalmente si verificano nel campo delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione; che le scelte operate non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita' in quanto non sono affette da palese irrazionalita'; che, comunque, le situazioni poste a raffronto dal giudice remittente non sono affatto omogenee poiche' il conduttore il quale, interessato al mantenimento del rapporto offre un canone locativo maggiorato, versa in situazione diversa da quello che non formula alcuna offerta al termine del contratto; che, pertanto, la questione sollevata e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;