ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  69, commi
 ottavo e nono, della legge 27 luglio 1978, n. 392  (Disciplina  delle
 locazioni  di  immobili  urbani),  come  novellato  dall'art.  1  del
 decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in  materia  di
 contratti  di  locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
 di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio
 1987,  n.  15, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1989 dal
 Pretore di Monza - Sezione distaccata di  Desio  -  nel  procedimento
 civile vertente tra Crippa Giosue' e Arosio Ernestino, iscritta al n.
 530 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Monza, Sezione distaccata di Desio, nel
 giudizio  vertente  tra  Crippa  Giosue'  e  Arosio  Ernestino,   con
 ordinanza  del 20 settembre 1989 (R.O. n. 530 del 1989), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, ottavo e  nono
 comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come novellato dall'art. 1
 del  decreto-legge  9  dicembre  1986,  n.   832,   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui
 prevede due criteri alternativi di computo della indennita' dovuta al
 conduttore  per  la  perdita  dell'avviamento  commerciale in caso di
 cessazione del contratto di locazione, a seconda  che  il  conduttore
 offra,   oppure  no,  un  nuovo  canone  per  la  prosecuzione  della
 locazione;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbe leso l'art. 3
 della Costituzione in quanto si disciplinerebbero in modo diverso due
 situazioni   ugualmente   pregiudizievoli,   si   trascurerebbe  ogni
 valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore  e
 del  locatore  e  si  consentirebbe  che,  in  mancanza  di  elementi
 discriminatori, categorie di conduttori economicamente piu' forti  si
 arricchiscano  ai  danni di categorie di locatori economicamente piu'
 deboli;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  il  legislatore,  con  l'indennita' in esame, ha
 inteso compensare il conduttore della  perdita  che  subisce  per  la
 cessazione  dell'avviamento  commerciale che a lui fa capo, mentre il
 locatore realizza un arricchimento  per  effetto  dell'incremento  di
 valore   incorporatosi   nell'immobile   a   causa   e   per  effetto
 dell'attivita' ivi svolta dal conduttore;
      che  i  criteri apprestati dal legislatore per la determinazione
 della detta indennita' tengono conto delle situazioni che normalmente
 si  verificano  nel  campo delle locazioni di immobili adibiti ad uso
 diverso da abitazione;
      che  le  scelte  operate  non  sono  sindacabili nel giudizio di
 costituzionalita'   in   quanto   non   sono   affette   da    palese
 irrazionalita';
      che,  comunque,  le  situazioni  poste  a  raffronto dal giudice
 remittente non sono affatto omogenee poiche' il conduttore il  quale,
 interessato  al  mantenimento  del  rapporto offre un canone locativo
 maggiorato, versa in situazione diversa da  quello  che  non  formula
 alcuna offerta al termine del contratto;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;