IL PRETORE
   Nel  procedimento  penale  in  corso  a  carico di Matera Vincenzo,
 Lanzolla Giuseppe e Botto Antonio, imputati del  reato  di  cui  agli
 artt.  1  della  legge  28  gennaio 1977, n. 10 e 20, lett. b), della
 legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  per  aver  realizzato  senza  la
 prescritta  concessione  edilizia  nell'area sita in via San Dionigi,
 107-109 Milano, il primo nel  gennaio  1986  tre  tettoie  di  misure
 varie, il secondo nel gennaio 1986 due tettoie di differenti misure e
 il terzo una tettoia nel giugno dello stesso anno, solleva  d'ufficio
 la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 primo
 comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 112
 della Costituzione.
    Risulta dagli atti processuali che i tre, ed esattamente il Matera
 e il Botto il 12 giugno 1986 ed il  Lanzolla  il  10  dicembre  1986,
 hanno  inoltrato  istanza  di  accertamento  di  conformita'  a norma
 dell'art. 13 della legge n. 47/1985;
      che   in   conseguenza   di   cio'  questo  pretore  all'udienza
 dibattimentale  dell'11  dicembre  1986  ha  dichiarato  sospeso   il
 presente  procedimento a far data da quella della presentazione delle
 predette istanze, a mente dell'art. 22, primo comma, della  legge  n.
 47/1985;
      che  il  settore  edilizia privata del comune di Milano, dopo la
 presentazione di siffatte domande non ha provveduto in merito;
      che  questo  pretore ha rifissato piu' volte il dibattimento per
 le necessarie verifiche;
      che  alla luce delle dichiarazioni in sede dibattimentale del 25
 maggio 1989 e odierna  del  tecnico  del  comune  di  Milano  Molteni
 Alfredo  non  e' dato stabilire se e quando interverra' una decisione
 sul punto;
      che  la  situazione,  cosi'  come  emersa, appare piu' incerta e
 grave in quanto il tecnico Molteni non  e'  riuscito  a  reperire  le
 pratiche amministrative relative agli accertamenti di conformita'.
    Considerato  che  una  situazione  del  genere  si  risolve in una
 sospensione  illimitata  nel  tempo  dell'azione  penale  e  cio'  in
 contrasto  col  principio costituzionale previsto dall'art. 112 della
 Costituzione;
      che  il  problema  cosi'  come  in concreto si pone, non risulta
 risolto dalla sentenza n. 370/1988 della Corte costituzionale,  nella
 quale  - pur essendosi reputato il blocco delle attivita' processuali
 penali per lunghi tempi in contrasto col principio  di  cui  all'art.
 112  della  Costituzione  e  pur  essendosi  considerata  conforme  a
 siffatto  principio,  invece,  la   breve,   necessaria   sospensione
 dell'azione  penale  di  cui  al  primo  comma  dell'art. 22 - sembra
 tuttavia essersi ritenuta  altresi'  conforme  a  tale  principio  la
 sospensione  di cui trattasi, anche se per tempi lunghi come nel caso
 di specie, sino al termine effettivo del procedimento  amministrativo
 di  sanatoria,  vale  a  dire  sino  all'effettivo  esaurimento della
 procedura  di  accertmento  di  conformita'  con   un   provvedimento
 esplicito  di  diniego  o di rilascio della concessione in sanatoria,
 non essendo stato in alcun  modo  richiamato  il  termine  di  giorni
 sessanta di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47/1985;
      che  la  questione  prospettata appare pregiudiziale rispetto al
 presente giudizio, che non puo' essere definito senza  la  preventiva
 risoluzione della medesima.