IL PRETORE Nel procedimento penale in corso a carico di Matera Vincenzo, Lanzolla Giuseppe e Botto Antonio, imputati del reato di cui agli artt. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver realizzato senza la prescritta concessione edilizia nell'area sita in via San Dionigi, 107-109 Milano, il primo nel gennaio 1986 tre tettoie di misure varie, il secondo nel gennaio 1986 due tettoie di differenti misure e il terzo una tettoia nel giugno dello stesso anno, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 112 della Costituzione. Risulta dagli atti processuali che i tre, ed esattamente il Matera e il Botto il 12 giugno 1986 ed il Lanzolla il 10 dicembre 1986, hanno inoltrato istanza di accertamento di conformita' a norma dell'art. 13 della legge n. 47/1985; che in conseguenza di cio' questo pretore all'udienza dibattimentale dell'11 dicembre 1986 ha dichiarato sospeso il presente procedimento a far data da quella della presentazione delle predette istanze, a mente dell'art. 22, primo comma, della legge n. 47/1985; che il settore edilizia privata del comune di Milano, dopo la presentazione di siffatte domande non ha provveduto in merito; che questo pretore ha rifissato piu' volte il dibattimento per le necessarie verifiche; che alla luce delle dichiarazioni in sede dibattimentale del 25 maggio 1989 e odierna del tecnico del comune di Milano Molteni Alfredo non e' dato stabilire se e quando interverra' una decisione sul punto; che la situazione, cosi' come emersa, appare piu' incerta e grave in quanto il tecnico Molteni non e' riuscito a reperire le pratiche amministrative relative agli accertamenti di conformita'. Considerato che una situazione del genere si risolve in una sospensione illimitata nel tempo dell'azione penale e cio' in contrasto col principio costituzionale previsto dall'art. 112 della Costituzione; che il problema cosi' come in concreto si pone, non risulta risolto dalla sentenza n. 370/1988 della Corte costituzionale, nella quale - pur essendosi reputato il blocco delle attivita' processuali penali per lunghi tempi in contrasto col principio di cui all'art. 112 della Costituzione e pur essendosi considerata conforme a siffatto principio, invece, la breve, necessaria sospensione dell'azione penale di cui al primo comma dell'art. 22 - sembra tuttavia essersi ritenuta altresi' conforme a tale principio la sospensione di cui trattasi, anche se per tempi lunghi come nel caso di specie, sino al termine effettivo del procedimento amministrativo di sanatoria, vale a dire sino all'effettivo esaurimento della procedura di accertmento di conformita' con un provvedimento esplicito di diniego o di rilascio della concessione in sanatoria, non essendo stato in alcun modo richiamato il termine di giorni sessanta di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47/1985; che la questione prospettata appare pregiudiziale rispetto al presente giudizio, che non puo' essere definito senza la preventiva risoluzione della medesima.