ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  10  del
 decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento  del
 costo  del  lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge
 25 marzo 1983, n. 79, promossi con le seguenti ordinanze:
       1)  ordinanza  emessa il 27 febbraio 1989 dalla Corte dei Conti
 sul ricorso proposto da Celani Giovanna ed altri contro la Presidenza
 del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 538 del registro ordinanze
 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  48,
 prima serie speciale, dell'anno 1989.
     2)  ordinanza  emessa  il  20 giugno 1988 dalla Corte dei Conti -
 Sezione Giurisdizionale per la Sardegna -  sul  ricorso  proposto  da
 Cinti  Giovanni  ed  altra, iscritta al n. 588 del registro ordinanze
 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  49,
 prima serie speciale, dell'anno 1989.
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
     Udito  nella  camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
     Ritenuto  che  la  Corte  dei Conti, con ordinanze 20 giugno 1988
 (R.O. n. 588 del 1989) e 27 febbraio 1989 (R.O. n. 538 del 1989),  ha
 sollevato,   in   riferimento  agli  artt.  3,  36,  38  e  97  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  10
 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge
 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui  dispone  che  al  personale
 avente   diritto   all'indennita'  integrativa  speciale,  a  partire
 dall'entrata in vigore di detto  decreto,  ove  presenti  domanda  di
 pensionamento    anticipato,    la    misura    dell'indennita',   da
 corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata  in
 ragione  di  un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini
 del trattamento di quiescenza,  dell'importo  dell'indennita'  stessa
 spettante   al   personale  collocato  in  pensione  con  la  massima
 anzianita' di servizio;
     Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 531 del 1988 ha
 gia' dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 36
 e   38   della   Costituzione   ed,   in   seguito,  l'ha  dichiarata
 manifestamente infondata con ordinanza n. 273 del 1989;
       che i profili nuovi sollevati attengono alla dedotta violazione
 degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto: a) non sarebbe equo
 ne'  razionale  permettere  il pensionamento anticipato a domanda, ma
 ridurre  l'indennita'  integrativa  in  proporzione  degli  anni   di
 servizio;  b)  i  dipendenti destituiti, prima dell'entrata in vigore
 del decreto-legge 2  novembre  1985,  n.  594,  avrebbero  goduto,  a
 differenza di quelli dimissionari, di un piu' favorevole trattamento;
       che   la   questione,   anche   sotto   tali   profili,  appare
 manifestamente infondata, essendo logica e aderente al principio  del
 buon  andamento  della  pubblica amministrazione, come gia' enunciato
 nella  sentenza  n.  531  del  1988,  la  riduzione   dell'indennita'
 integrativa,  in  caso di pensionamento anticipato per dimissioni, in
 proporzione degli anni di servizio prestato e nessun rilievo  potendo
 avere,  in  sede  di  giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  la
 circostanza che il legislatore solo con il decreto-legge, n. 594  del
 1985 (e poi con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella
 legge 18 aprile 1986, n. 120), abbia esteso il  trattamento  previsto
 dalla norma impugnata ai dipendenti destituiti;
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;