ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1989 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Ballotta Luigi e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Luigi Ballotta contro la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Latina, con ordinanza del 27 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia quando il titolare conservi l'iscrizione all'albo professionale; Considerato che la questione e' gia' stata decisa da questa Corte con la sentenza 2 marzo 1990, n. 99, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;