IL PRETORE Pronuncia la seguente ordinanza sulla eccezione di illegittimita' costituzionale proposta dal difensore dell'imputato Satanassi Andrea in relazione all'art. 438 del c.p.p.; Ritenuto che la mancanza di motivazione al rifiuto di aderire al rito abbreviato da parte del p.m., possibile ai sensi dell'articolo citato, non permette all'imputato la conoscenza delle ragioni preclusive alla applicazione nei suoi confronti della diminuente di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.; che al contrario il diritto di apprendere le ragioni del rifiuto appare comunque espressione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione in quanto non appare conciliabile con esso un provvedimento che determina di fatto per l'imputato una sanzione piu' grave senza l'enunciazione dei motivi che determinano tale evenienza; che la questione sotto questo esclusivo profilo appare nel caso di specie rilevante non essendo stati espressi dal p.m. i motivi del rifiuto alla instaurazione del giudizio abbreviato;