ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi promossi con ricorsi della Regione Toscana notificati il
 25 ottobre e il 17 novembre 1989, depositati in Cancelleria l'8 e  il
 20  novembre  1989  ed  iscritti  ai nn. 18 e 20 del registro ricorsi
 1989, per conflitti di attribuzione sollevati in relazione:  a)  alla
 licenza  rilasciata  dal  Questore  di Pistoia - ai sensi degli artt.
 115, 116 e 120 TULPS - per l'esercizio di un'agenzia  di  affari  per
 locazione turistica, assistenza turistico-alberghiera, prenotazioni e
 rappresentanza  alberghiera,  incoming  e  outgoing   turistico,   in
 Montecatini  Terme;  b)  in  relazione  alla  licenza  rilasciata dal
 Questore di Firenze - ai sensi degli artt. 115  e  ss.  TULPS  -  per
 l'esercizio    di    un'agenzia   di   affari   avente   ad   oggetto
 l'intermediazione per conto terzi in materia di viaggi organizzati da
 agenzie  di viaggio debitamente autorizzate, prenotazioni alberghiere
 e su mezzi di comunicazione, visti consolari e consimili servizi,  in
 Firenze,  nonche' in relazione all'atto del Ministero dell'interno n.
 559/C 16605.12015 del 27 luglio 1987;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Uditi l'avv. Paolo Barile per la Regione Toscana;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  del  25  ottobre  1989  la Regione Toscana ha
 sollevato conflitto di  attribuzione  (R.  confl.   n.  18/1989)  nei
 confronti  dello  Stato  in  relazione  alla  licenza  rilasciata dal
 Questore di Pistoia il 7 ottobre 1988 - e portata a conoscenza  della
 Regione  con  la  nota,  ad  essa  pervenuta  l'8 settembre 1989, del
 Presidente dell'Amministrazione  Provinciale  di  Pistoia  datata  30
 agosto  1989 - per l'esercizio di un ufficio turistico in Montecatini
 Terme, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.  117  e
 118  Cost.  in relazione all'art. 1, lett. f), del d.P.R.  14 gennaio
 1972, n. 6, nonche' agli artt. 9, 56 e 58 del d.P.R. 24 luglio  1977,
 n.  616  ed  in  relazione agli artt. 1 e 9 della legge-quadro per il
 turismo 17 maggio 1983, n. 217.
    Con  il  provvedimento  impugnato, espone la Regione, il Questore,
 facendo applicazione degli artt. 115, 116 e 120 del t.u. delle  leggi
 di  pubblica  sicurezza  (r.d. 18 giugno 1931, n.  773) e degli artt.
 219 e 220 del relativo regolamento di esecuzione (r.d. 6 maggio 1940,
 n. 635), ha rilasciato una licenza "per gestire una agenzia di affari
 per   locazione    turistica,    assistenza    turistico-alberghiera,
 prenotazioni   e  rappresentanza  alberghiera,  incoming  e  outgoing
 turistico", licenza subordinata, tra l'altro, agli obblighi di tenere
 un  registro-giornale  degli  affari  compiuti  (art. 120 citato), di
 esporre nei locali le tariffe praticate per le singole  operazioni  e
 di  pagare le tasse sulle concessioni governative ai sensi del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 641.
    Esercitando  il  Questore  di  Pistoia  la  competenza  statale in
 materia di autorizzazione delle agenzie pubbliche con riferimento  ad
 una  agenzia di viaggio e turismo, l'Amministrazione statale - rileva
 la ricorrente - ha invaso la competenza  in  materia  di  turismo  ed
 industria   alberghiera   della   Regione  Toscana,  segnatamente  in
 riferimento all'esercizio  di  funzioni  amministrative  in  tema  di
 autorizzazioni per le agenzie di viaggio e di turismo.
    Osserva  la ricorrente che, in tal modo, il Questore di Pistoia ha
 applicato la disciplina vigente prima del trasferimento alle  Regioni
 delle  funzioni  amministrative  in  materia  di turismo ed industria
 alberghiera.
    Il  r.d. 23 novembre 1936, n. 2523 ("Norme per la disciplina delle
 agenzie di viaggio e turismo") poneva infatti  l'obbligo  di  munirsi
 della  licenza  di  pubblica  sicurezza,  ai  sensi dell'art. 115 del
 t.u.l.p.s., previo nulla osta dell'Ente provinciale  per  il  turismo
 competente  -  che  accertava  tra  l'altro  l'idoneita'  tecnica del
 richiedente e l'opportunita' della concessione ai fini delle esigenze
 del  turismo.  Tale  licenza,  che  aveva  natura  di  autorizzazione
 permissiva, solo in parte rispondeva ad esigenze  di  p.s.,  e  cioe'
 limitatamente  all'accertamento  dei requisiti soggettivi di cui agli
 artt. 11 e 12 del t.u.l.p.s. ed al controllo delle agenzie tenute  da
 stranieri,  mentre  per  il  resto  era  riconducibile al concetto di
 "polizia amministrativa" (viene richiamata in proposito la  sent.  n.
 77 del 1987).
    Con  il  trasferimento  alle regioni delle funzioni amministrative
 relative all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, realizzato
 con  il  d.P.R.  14  gennaio 1972, n. 6 (art. 1, lett. f) e quindi in
 forma organica e definitiva con il d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616
 (art. 56 che, tra l'altro, al secondo comma, lett. a), precisa che le
 funzioni   amministrative   trasferite   comprendono    "i    servizi
 complementari  all'attivita'  turistica"),  sono  state evidentemente
 trasferite alle Regioni anche le funzioni di polizia  amministrativa,
 per  la  stretta "interdipendenza funzionale" di questa rispetto alle
 materie attribuite o delegate (artt. 1, lett. c, della l.  22  luglio
 1975,  n.  382,  e 9 del d.P.R. n. 616 del 1977), rimanendo riservate
 allo Stato esclusivamente, per quanto  qui  rileva,  le  funzioni  di
 polizia  di  sicurezza,  e  cio'  sia in forza del principio generale
 fissato dall'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977 che  per  la  espressa
 riserva  allo  Stato  per  i  nulla-osta  per  le  agenzie  tenute da
 stranieri (art. 1, lett. f., d.P.R. n. 6 del 1972; art. 58, n. 2, del
 d.P.R. n. 616 del 1957).
    La  legge-quadro per il turismo (l. 17 maggio 1983, n. 217) ha poi
 chiarito,  dettando  i  principi  fondamentali  della  materia,   che
 l'esercizio  della  attivita'  di  agenzia di viaggio e turismo (che,
 oltre all'attivita' di  promozione  ed  organizzazione  di  viaggi  e
 soggiorni,  comprende,  tra  l'altro, "l'intermediazione nei predetti
 servizi") e' soggetta  ad  autorizzazione  regionale  subordinata  al
 nulla-  osta  dell'autorita' di p.s. per quel che attiene al possesso
 dei requisiti soggettivi di  cui  agli  artt.  11  e  12  t.u.l.p.s.,
 accertamento,   quest'ultimo,  riservato  allo  Stato  e  sicuramente
 attinente a funzioni di p.s. (al pari di quelle previste dall'art. 9,
 quarto  comma,  della l. n. 217 del 1983 e dall'art. 58 del d.P.R. n.
 616 del 1977).
    La  Regione  Toscana,  prosegue  la ricorrente, ha dato attuazione
 alla disciplina statale della materia con la l.r.  17 novembre  1986,
 n.  51  ("Disciplina  delle attivita' di organizzazione di viaggio"),
 inserendo, tra l'altro, la richiesta del nulla-osta statale di cui si
 e'  detto  nell'attivita'  istruttoria cui e' subordinato il rilascio
 dell'autorizzazione regionale (art. 10, commi secondo  e  terzo).  Il
 trasferimento  delle funzioni in esame ha peraltro trovato attuazione
 legislativa, con modalita' del tutto analoghe, anche in altre Regioni
 ordinarie.
    La  lesione  delle  competenze  regionali, conclude la ricorrente,
 deriva quindi dal rilascio, ad opera del Questore di Pistoia, di  una
 autorizzazione  per  la gestione di una agenzia di affari chiaramente
 riconducibile nell'ambito delle agenzie di viaggio e turismo (per  la
 cui  definizione  si  fa  riferimento  all'art. 9 della l. n. 217 del
 1983, dettato in ottemperanza ai criteri contenuti nella  Convenzione
 internazionale sul contratto di viaggio, CCV, ratificata in base alla
 legge 27  dicembre  1977,  n.  1084),  sicche'  il  provvedimento  va
 annullato.
    2. - Con successivo ricorso notificato il 17 novembre e depositato
 il  20  novembre  1989,  la  Regione  Toscana  ha  sollevato  analogo
 conflitto  di attribuzione (R. confl. n. 20/1989) nei confronti dello
 Stato:
       a)  in  relazione  alla licenza rilasciata ad Alberto Tilli dal
 Questore di Firenze il 25 marzo 1989 - e portata a  conoscenza  della
 Regione  con  la nota del 23 settembre 1989 dell'Assessore al turismo
 della Provincia di Firenze -  per  la  gestione  in  Firenze  di  una
 agenzia di affari avente ad oggetto l'intermediazione per conto terzi
 in materia di viaggi organizzati da agenzie  di  viaggio  debitamente
 autorizzate,  prenotazioni  alberghiere  e su mezzi di comunicazioni,
 visti consolari, e consimili servizi, nonche'
       b)  in  relazione  alle  istruzioni  ministeriali  di  cui alla
 circolare n. 559/C.16605.12015 del 27 luglio 1987, citata negli  atti
 di  trasmissione  della  licenza  del  Questore  di  Firenze,  ma non
 conosciuta dalla Regione  Toscana,  lamentando  la  violazione  delle
 medesime norme invocate a parametro nel conflitto n. 18/1989.
    Nel trasmettere alla Provincia copia della licenza, il Questore ha
 precisato, rileva la Regione, che essa e' stata rilasciata  ai  sensi
 degli  artt.  115 t.u.l.p.s. ("agenzie di affari") e 205 del relativo
 regolamento di esecuzione, integrati dalla circolare  impugnata,  con
 la   quale   il  Ministero  dell'interno  ravvisa  nell'attivita'  di
 ricercatore  di  clienti  e  di  affari  per  esercizi  ricettivi  la
 configurazione   giuridica   dell'agenzia   di   affari.  Osserva  la
 ricorrente che, qualora tale circolare, di cui non conosce il  testo,
 riconoscesse la necessita' dell'autorizzazione ex art. 115 t.u.l.p.s.
 per l'apertura e l'esercizio di un'agenzia di viaggio, vincolando gli
 organi   periferici   della   amministrazione  ad  attenersi  a  tale
 interpretazione della normativa  vigente,  essa  sarebbe  palesemente
 illegittima.
    Il ricorso e', per il resto, di contenuto sostanzialmente identico
 a quello rubricato al Reg. confl. n. 18/1989.
    3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si e' costituito
 in alcuno dei due giudizi.
    4.  -  Con  atto  depositato il 7 febbraio 1990 e' intervenuto nel
 giudizio  (R.confl.  n.  20/1989)  Alberto  Tilli,  cui   era   stata
 rilasciata dal Questore di Firenze la licenza impugnata dalla Regione
 Toscana,  concludendo  per  l'inammissibilita'   e,   comunque,   per
 l'infondatezza del conflitto sollevato.
    Premesso  che  la  Regione  ha altresi' richiesto al T.a.r. per la
 Toscana l'annullamento del provvedimento, il  Tilli  in  primo  luogo
 afferma di essere legittimato ad intervenire nel presente conflitto -
 il cui atto introduttivo lamenta non essergli stato notificato  dalla
 Regione  ricorrente - in quanto il giudicato della Corte non puo' che
 prevalere sulla  decisione  del  giudice  comune  (nella  specie,  il
 giudice   amministrativo),   in   considerazione   della  sua  natura
 costitutiva, con l'effetto tipico di annullamento  del  provvedimento
 determinativo   del   conflitto.   Di   conseguenza,   non  puo'  non
 riconoscersi la esistenza di una  posizione  di  controinteresse  nei
 soggetti  nella cui sfera il provvedimento annullato produce effetti.
    La  mancata  notifica  del ricorso al legittimo controinteressato,
 poi, concreta di per se' un autonomo motivo di inammissibilita'.
    In  subordine,  il  Tilli  chiede  il rinvio della discussione per
 poter apprestare una piu' approfondita difesa.
    Ad avviso dell'interveniente il ricorso e' poi infondato in quanto
 legittimamente  il  Questore  ha  rilasciato  non   un'autorizzazione
 all'apertura  di  una  agenzia di viaggio, ma una licenza ex art. 115
 t.u.l.p.s. per l'esercizio di una agenzia d'affari, la cui  attivita'
 consiste  nel procacciare clienti ad agenzie di viaggi autorizzate od
 a tour operators e non comprende  la  stipulazione  di  contratti  di
 intermediazione  di  viaggio  (cfr.  l'art.  2 l.r. Toscana n. 51 del
 1986, che rinvia alla CCV ratificata e resa esecutiva con  la  l.  12
 dicembre  1977 n. 1084). Tale attivita' e' riconducibile, prosegue il
 Tilli, alla figura generale del  mandato  per  il  procacciamento  di
 clientela  interessata  alla stipula di contratti di viaggio, stipula
 che viene realizzata direttamente tra agenzia di viaggio  autorizzata
 e cliente ad essa indirizzato dal procacciatore d'affari.
    Tuttavia,  qualora  si  ritenesse  che  l'attivita'  delle agenzie
 d'affari cosi' operanti sia stata ricompresa dagli artt. 2, 3 e segg.
 della legge Toscana n. 51 del 1986 nell'attivita' istituzionale delle
 agenzie di viaggio, ovvero che l'art. 9 della l. quadro  sul  turismo
 abbia  inteso  attribuire  "potesta' normativa e amministrativa" alle
 Regioni in tema di agenzie di affari, questa Corte potrebbe sollevare
 dinanzi  a se' questione di legittimita' costituzionale di tali norme
 in riferimento all'art. 117 Cost., nel cui elenco non e' compresa  la
 materia "agenzie di affari".
    Un  distinto motivo di inammissibilita', poi, rileva la difesa del
 Tilli, e' dato dal fatto che la potesta' autorizzatoria regionale  in
 tema  di  agenzie  di viaggio e' una funzione delegata, in quanto non
 discenderebbe  dall'attribuzione  alle   Regioni   della   competenza
 legislativa,  e  quindi  delle funzioni amministrative, nella materia
 "turismo ed industria alberghiera" ex art. 117 Cost., e quindi con  i
 limiti (turismo "regionale" e non organizzazione del flusso turistico
 fuori dalle Regioni in cui le agenzie di viaggio  hanno  sede)  posti
 dall'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977.
    Trattandosi  di funzioni delegate, rileva l'interveniente, difetta
 il   presupposto   consistente    nel    fondamento    costituzionale
 dell'appartenenza   dell'attribuzione,   sicche'   il   conflitto  e'
 inammissibile.
    Le funzioni amministrative in tema di agenzie di viaggio, prosegue
 il Tilli, sono state in ogni caso, con la legge r. 23 febbraio  1988,
 n.  9,  sub-delegate  dalla  Regione  Toscana  alle Province, sicche'
 l'unico  soggetto  legittimato  a  contestare  il  provvedimento  del
 Questore di Firenze sarebbe, nella specie, la Provincia di Firenze.
    Il  conflitto,  conclude  il  Tilli,  e' comunque inammissibile ed
 infondato in quanto, a norma dell'art. 5 del d.P.R.  n.  6  del  1972
 restano   ferme  le  attribuzioni  statali  in  materia  di  pubblica
 sicurezza ed una licenza di p.s. e' in ogni caso  necessaria  per  lo
 svolgimento dell'attivita' di agenzia dell'interveniente.
                         Considerato in diritto
   1. - La Regione Toscana ha proposto due ricorsi contro lo Stato per
 conflitto di attribuzione, ciascuno  in  relazione  al  rilascio,  ai
 sensi  della normativa in tema di pubblica sicurezza, vale a dire del
 T.U. approvato con  Regio-decreto  18  giugno  1931,  n.  773  e  del
 Regolamento  di esecuzione approvato con Regio-decreto 6 maggio 1940,
 n. 635, di una licenza di affari: la prima ad opera del  Questore  di
 Pistoia,  in  data  7 ottobre 1988, nei confronti di Marcella Bagnoli
 per   "locazione   turistica,    assistenza    turistico-alberghiera,
 prenotazioni   e  rappresentanza  alberghiera,  incoming  e  outgoing
 turistico"; la seconda ad opera del Questore di Firenze, in  data  25
 marzo  1989,  nei  confronti di Alberto Tilli, per "l'intermediazione
 per conto terzi in  materia  di  viaggi  organizzati  da  agenzie  di
 viaggio  debitamente autorizzate, prenotazioni alberghiere e su mezzi
 di comunicazione, visti consolari e consimili servizi".
    Con il ricorso contro il provvedimento di rilascio della licenza a
 favore del Tilli (ricorso iscritto al n. 20 del 1989) la  Regione  ha
 impugnato  anche le istruzioni ministeriali di cui alla "circolare n.
 559/C  16605.12015  del  27  luglio  1987,  citata  negli   atti   di
 trasmissione  della  licenza  del  Questore  di  Firenze",  in quanto
 costituente atto presupposto di tale licenza.
    Sostiene  con  entrambi i ricorsi la Regione che con gli impugnati
 provvedimenti  sono  state  lese  le  competenze  ad  essa  riservate
 dall'art. 118 in relazione all'art. 117 della Costituzione in materia
 di turismo e industria  alberghiera,  essendo  state  sostanzialmente
 esercitate  dal Questore, malgrado il richiamo al T.U. delle leggi di
 pubblica sicurezza, funzioni amministrative nella materia suindicata,
 funzioni  ad essa Regione trasferite dall'art. 1, lett. f) del d.P.R.
 14 gennaio 1972, n. 6 e, in forma organica e definitiva, dagli  artt.
 56  e  58 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con violazione, pertanto,
 dei precetti costituzionali e delle norme  interposte  ora  indicati,
 oltre  che  dell'art.  9  del  citato  d.P.R. n. 616 del 1977 e della
 legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n.  217  (particolarmente
 artt. 1 e 9).
    L'evidente connessione fra l'oggetto dei due conflitti consente la
 riunione dei relativi giudizi per la decisione con unica sentenza.
    2.  -  Va  anzitutto dichiarata l'inammissibilita' dell'intervento
 spiegato dal Tilli nel giudizio relativo al conflitto  sollevato  con
 il  ricorso  iscritto  al  n. 20 del 1989, in relazione alla costante
 giurisprudenza  di  questa  Corte  nel  senso  di   non   riconoscere
 legittimazione  a  prender  parte  al  giudizio  su  un  conflitto di
 attribuzione se non agli enti dai quali e  nei  confronti  dei  quali
 puo' essere sollevato il conflitto stesso (cfr. da ultimo ord. n. 240
 del 1988 e sent. n. 743 del 1988).
    Va  poi  rilevata  l'inammissibilita'  del conflitto ora indicato,
 limitatamente  alle  censure   concernenti   l'atto   del   Ministero
 dell'interno n. 559/C 16605.12015 del 27 luglio 1987. L'atto consiste
 nella risposta data dal Ministero a un quesito formulato dal Questore
 di Firenze in relazione a una richiesta di licenza per l'esercizio di
 intermediazione  (ricerca  di  clienti  e  di  affari  per   esercizi
 ricettivi)  da  tale Roberto Scatizzi. Trattandosi di un parere, esso
 non  e'  impugnabile  mediante  conflitto.  Non  trova  applicazione,
 infatti,  la pur ampia definizione - espressa da questa Corte (sentt.
 nn. 152 e 153 del 1986) in tema di circolari - degli atti impugnabili
 mediante  conflitto  di  attribuzione  come quelli che sono diretti e
 idonei a manifestare univocamente la volonta'  dell'Ente,  contro  il
 quale  e' sollevato il conflitto, di esercitare la funzione della cui
 rivendicazione, o manutenzione, si tratta.
    Non sorgono invece dubbi sulla (ammissibilita' dei conflitti sotto
 il profilo della)  persistenza  della  legittimazione  della  Regione
 sebbene la funzione che si concreta nel rilascio delle autorizzazioni
 all'apertura delle agenzie di viaggio e turismo e all'esercizio delle
 relative  attivita'  -  rivendicata dalla ricorrente siccome compresa
 nelle  funzioni  amministrative  regionali  in  tema  di  turismo   e
 industria alberghiera - sia stata, con la legge regionale 17 novembre
 1986, n. 51, artt. 5 e 6, delegata alle Province ai  sensi  dell'art.
 118, terzo comma, della Costituzione.
    Infatti  la  delega  di  cui  all'art.  118,  terzo  comma,  della
 Costituzione non importa estraniazione della Regione  dalle  funzioni
 delegate.  Che'  anzi,  ove  si  consideri:  che  lo  stesso precetto
 costituzionale definisce la delega come modo di  esercizio  "normale"
 delle  funzioni  amministrative  proprie  della Regione e quindi come
 espressione della  sua  autonomia  organizzatoria;  che  la  Regione,
 secondo  gli  statuti  ordinari, e particolarmente secondo lo statuto
 della Regione Toscana, conserva poteri di direttiva e di sostituzione
 (artt.  65,  66)  in  ordine all'esercizio delle funzioni delegate da
 parte dell'ente delegatario; che la Regione puo' sempre (sia pure con
 legge, se cio' e' prescritto dalle norme statutarie, e per la Toscana
 lo e' dall'art. 66 dello Statuto)  recuperarne  l'esercizio  diretto;
 appar  chiaro  come  le  funzioni  delegate  non  cessino  di  essere
 imputabili alla Regione nei rapporti fra Regione e  Stato  sul  piano
 costituzionale,  e di essere pertanto difendibili nei confronti dello
 Stato mediante lo strumento del conflitto di attribuzione. Difendendo
 tali  funzioni  nel  presupposto che lo Stato pretenda di sostituirsi
 all'ente delegato nell'esercizio di esse, la Regione difende  infatti
 nei  confronti  dello  Stato  la  propria  autonomia  organizzatoria,
 costituzionalmente garantita nei rapporti fra i due  enti  tanto  nel
 momento genetico che in quello funzionale.
    3.   -   Le   censure   dirette   contro   le  licenze  rilasciate
 rispettivamente dal Questore di Pistoia e  dal  Questore  di  Firenze
 sono fondate.
    L'oggetto  del conflitto con esse sollevato sta nella demarcazione
 tra funzioni amministrative  in  materia  turistica  trasferite  alla
 Regione,  con  riguardo  a  quelle  - individuabili nell'ambito delle
 prime gia' alla stregua della legislazione precostituzionale, vale  a
 dire  del Regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 (Norme per la
 disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) convertito  con  legge
 30  dicembre  1937, n. 2650 - concernenti i soggetti privati operanti
 nel settore e segnatamente le agenzie ora  indicate,  e  funzioni  di
 polizia di sicurezza.
    Va    considerato    che   la   stessa   richiamata   legislazione
 precostituzionale da un lato descrive con notevole ampiezza (art. 2 e
 ss.) l'arco delle attivita' esercitate dalle "aziende organizzate per
 la  prestazione   verso   compenso   dell'assistenza   turistica   ai
 viaggiatori"  (art.  1),  comprendendovi tanto forme di produzione di
 servizi turistici (organizzazione  di  viaggi  con  o  senza  servizi
 accessori  di  soggiorno)  che  di  intermediazione  per l'accesso ai
 medesimi, dall'altro assoggetta (art.  5)  le  aziende  alla  licenza
 prescritta  per  le  agenzie  di  affari dall'art. 115 del T.U. delle
 leggi di pubblica sicurezza.  Tuttavia  essa  subordina  il  rilascio
 della  licenza  al  previo  nulla  osta  dell'Ente provinciale per il
 turismo, cui demanda  l'accertamento  dei  requisiti  di  adeguatezza
 tecnica  delle  persone  e delle attrezzature e la stessa valutazione
 dell' "opportunita' della concessione  ai  fini  delle  esigenze  del
 turismo".   Gia'  secondo  tale  impostazione,  dunque,  le  funzioni
 amministrative in discorso, mentre acquistano, almeno potenzialmente,
 particolare  ampiezza,  finiscono  con l'essere qualificate, o almeno
 con   l'essere    condizionate,    dalla    preminente    valutazione
 dell'interesse turistico.
    Entrambi  gli aspetti sono influenzati dalla disciplina, contenuta
 nel d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, del trasferimento  alle  regioni  a
 statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
 turismo e industria alberghiera. Nell'occasione di tale trasferimento
 viene   delineata   in   via   generale  la  materia  del  turismo  e
 dell'industria  alberghiera,  riferendosi  alla  medesima  tutte   le
 funzioni  amministrative  gia'  esercitate  dallo  Stato  per la cura
 dell'interesse turistico (art. 1, secondo  comma),  e  comprendendosi
 fra  esse  (secondo  comma, lett. f) quelle concernenti le agenzie di
 viaggio e quindi il rilascio delle relative licenze di esercizio, con
 la riserva allo Stato del solo nulla osta al rilascio delle licenze a
 soggetti stranieri. L'ampiezza della devoluzione, sottolineata  dalla
 norma  di  chiusura  racchiusa nella lettera l) del secondo comma del
 richiamato art. 1 ("ogni altra funzione"  esercitata  in  materia  di
 turismo   e  industria  alberghiera)  si  correla  strettamente  alla
 considerazione delle funzioni concernenti le agenzie di viaggio  come
 qualificate  dalla  cura  dell'interesse  turistico e, pertanto, come
 funzioni regionali.
    Ancor piu' univocamente nel senso suindicato operano le previsioni
 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega
 conferita  con la legge 22 luglio 1975, n. 382. E cio' sia per essere
 tali previsioni generalmente inspirate alla finalita'  di  assicurare
 alle regioni l'esercizio organico delle funzioni trasferite finalita'
 enunciata dall'art. 1, terzo comma,  n.  1,  della  stessa  leggge  e
 confermata,   per   quel  che  concerne  la  materia  del  turismo  e
 dell'industria alberghiera, dalla esaustiva definizione della materia
 stessa contenuta nell'art. 56 del d.P.R. n. 616 ("tutti i servizi, le
 strutture  e   le   attivita'   pubbliche   e   private   riguardanti
 l'organizzazione   e   lo   sviluppo   del   turismo   regionale"  "e
 dell'industria alberghiera") - che per essere le funzioni inerenti al
 rilascio  della  licenza alle agenzie di viaggio ancora una volta qui
 ricomprese nelle funzioni relative alla materia anzidetta mediante la
 precisazione che allo Stato spetta soltanto il nulla osta al rilascio
 della  licenza  stessa  (sentite  peraltro  le  regioni)  a  soggetti
 stranieri  (art.  58,  n.  2),  oltre alle competenze concernenti gli
 uffici turistici stranieri e di frontiera (art. 58, n. 3).
    Ma  quello  che  e' decisivo e' la ridefinizione delle funzioni di
 polizia come operata con il d.P.R. n. 616 del 1977. Con l'art. 9  del
 detto  d.P.R.,  si delineano funzioni di polizia amministrativa della
 massima estensione e di particolare elevatezza, in quanto  esse  sono
 identificate  con  le  funzioni di amministrazione attiva - conferite
 agli enti territoriali diversi dallo  Stato  e  particolarmente  alla
 regione  -  aventi per contenuto la regolazione delle, e la superiore
 vigilanza sulle, attivita' dei privati nelle  materie  oggetto  delle
 funzioni  stesse  sia  mediante previsioni regolamentari che mediante
 provvedimenti   dispositivi   concreti   (licenze,    autorizzazioni,
 concessioni  e  atti  contrari).  Viceversa  le  funzioni di polizia,
 residuate allo Stato ex art. 4 dello stesso d.P.R. con riferimento  a
 qualsiasi  materia,  sono  limitate  a quelle attinenti alla pubblica
 sicurezza (cfr. per tutto cio' le sentenze di questa Corte nn. 9  del
 1979, 77 del 1987, 618, 740 e 1013 del 1988).
    Considerato  nei  principi,  il  sistema di riparto delle funzioni
 amministrative fra Stato e regioni implica dunque l'adozione  di  una
 linea  interpretativa  nel  senso  di  non sottrarre le attivita' dei
 privati, che siano qualificate dall'avere comunque  riferimento  alla
 materia  del  turismo  (e  dell'industria  alberghiera)  alla polizia
 amministrativa regionale, e di circoscrivere la funzione  statale  di
 polizia,  che  si  svolga  in  relazione  alle  attivita'  stesse,  a
 interventi che non travalichino la sfera  della  cura  dell'interesse
 all'ordine   pubblico   (anche   se   si   adeguino   ai  particolari
 atteggiamenti,  che,  in  relazione  alla  materia,  l'interesse  ora
 indicato puo' assumere).
   Tutto  questo  trova conferma nella legge-quadro 17 maggio 1983, n.
 217. La detta legge, all'art.  9,  si  occupa  particolarmente  delle
 agenzie di viaggio e turismo, della cui attivita' da' una definizione
 la  piu'  lata,  ricomprendendovi  forme  di  produzione  di  servizi
 turistici  (produzione  e  organizzazione di viaggi e soggiorni) e di
 intermediazione rispetto alle attivita' turistiche,  ivi  compresi  i
 compiti  di  assistenza  e  di  accoglienza  dei turisti (quindi ogni
 attivita' a loro favore), secondo quanto previsto  dalla  Convenzione
 internazionale  relativa al contratto di viaggio conclusa a Bruxelles
 il 23 aprile 1970 e ratificata con la  legge  27  dicembre  1977,  n.
 1084.   E   sottopone   l'esercizio  dell'attivita'  in  discorso  ad
 autorizzazione regionale  (art.  9,  secondo  comma),  autorizzazione
 involgente  la  valutazione  di  un  interesse  turistico e quindi da
 considerare espressione della funzione di polizia  amministrativa  in
 materia   turistica,  previo  accertamento,  da  parte  della  stessa
 Regione, del concorso  nel  richiedente  di  requisiti  professionali
 determinati  dalla legge sulla base della valutazione di un interesse
 turistico  anche  in  riferimento  all'aspetto  dell'assistenza   dei
 turisti,  sicche'  la  verificazione  della ricorrenza di essi e' del
 pari da ricondurre alla funzione suindicata. Mentre, (art. 9,  quinto
 comma)  riserva  allo Stato l'accertamento (cui subordina il rilascio
 dell'autorizzazione  regionale)  del  concorso  nel  richiedente  dei
 requisiti  di cui agli artt. 11 e 12 del T.U. delle leggi di Pubblica
 Sicurezza, e quindi soltanto una funzione di polizia di sicurezza  da
 svolgere  in  relazione  alla  materia  (non  viene qui in rilievo, e
 d'altronde e' riferibile a esigenze di mero coordinamento  successivo
 e  di  pubblicita'  a  livello  nazionale,  l'attivita'  di  tenuta e
 aggiornamento di un elenco nazionale delle agenzie di  viaggio  sulla
 base  delle  comunicazioni  relative  alle  autorizzazioni rilasciate
 dalle regioni, e di pubblicazione annuale  dell'elenco  stesso  nella
 Gazzetta  Ufficiale, cui lo Stato attende in forza dell'art. 9, sesto
 comma, della detta legge n. 217 del 1983).
    E  alla  legge-quadro  n.  217  del  1983  si conforma, per quanto
 concerne gli aspetti qui considerati, la legge della Regione  Toscana
 17 novembre 1986, n. 51 (artt. 1, 2, 3, 6 e 10).
    Se, alla luce dei rilievi finora svolti, si esaminano le attivita'
 cui si riferiscono le licenze impugnate, non vi e' alcun dubbio  che,
 malgrado  il  richiamo  operato  da  tali licenze al T.U. di P.S., si
 tratti di attivita' proprie  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo.
 Infatti  esse  hanno  tutte  riferimento  al  turismo.  Ne' cio' puo'
 negarsi per l'intermediazione limitata ad avviare clientela turistica
 a  produttori di servizi turistici o anche ad altri intermediari, che
 a loro volta promuovono il contatto diretto della clientela turistica
 con   produttori   di   servizi  turistici:  infatti  tale  forma  di
 intermediazione e' anche essa attivita' avente  comunque  riferimento
 al  turismo, cioe' suscettiva di incidere sull'interesse turistico, e
 pertanto soggetta, relativamente alla vigilanza sia sulla  produzione
 turistica    che    sull'assistenza   dei   turisti,   alla   polizia
 amministrativa esercitata dalla Regione.
    Va  dunque  dichiarato  che  non  spetta  allo  Stato, bensi' alla
 Regione, rilasciare  licenze  per  l'esercizio  di  attivita'  aventi
 comunque  tratto  al  turismo,  come  sono  le  licenze  per  cui  e'
 conflitto. Sicche' il rilascio delle medesime da parte  del  Questore
 va dichiarato invasivo delle competenze regionali, con il conseguente
 annullamento dei provvedimenti impugnati.