ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23, terzo
 comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
 materia  previdenziale  e sanitaria e per il contenimento della spesa
 pubblica,   disposizioni   per   vari    settori    della    pubblica
 amministrazione   e  proroga  di  taluni  termini),  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,  n.  638,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  23  giugno  1989  dal  Consiglio di Stato, sul
 ricorso proposto da Palmieri Roberta  contro  l'Istituto  tecnico  di
 Stato  per  il  turismo "C. Colombo" di Roma ed altro, iscritta al n.
 513 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di costituzione di Palmieri Roberta, nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Uditi  l'avv.  Claudio  Rossano  per Palmieri Roberta e l'Avvocato
 dello Stato  Antonio  Bruno  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Consiglio  di  Stato,  sezione VI, con ordinanza del 23
 giugno 1989, emessa sul ricorso proposto da Palmieri  Roberta  contro
 l'Istituto  tecnico  di  Stato per il turismo "C. Colombo" di Roma ed
 altro, ha sollevato la questione di legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 23, terzo
 comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con
 modificazioni,  nella legge 11 novembre 1983, n. 638, "nella parte in
 cui esclude che  competa  fino  alla  fine  dell'anno  scolastico  il
 trattamento  economico  al  supplente  temporaneo  nominato  dal capo
 dell'istituto  prima  del  31  dicembre  e  la   cui   supplenza   e'
 effettivamente  durata  fino  alla  ultimazione  delle  operazioni di
 scrutinio".
    Ricorda  il  giudice  a  quo  che la norma impugnata introduce una
 deroga alla  operativita'  dell'art.  5,  secondo  comma,  del  regio
 decreto-legislativo  1Π giugno  1946,  n.  539,  in base al quale il
 trattamento economico del docente non di ruolo, il cui  servizio  sia
 iniziato  non piu' tardi del 1Πfebbraio e sia durato fino al termine
 delle operazioni di scrutinio finale, e' attribuito  sino  alla  fine
 dell'anno  scolastico.  Eccezioni  a  tale deroga sono previste dalla
 norma qui impugnata in riferimento alle supplenze  temporanee  che  i
 capi  di istituto conferiscano: a) su cattedre o posti gia' conferiti
 in supplenza annuale dal provveditore agli studi (ex art.  15,  terzo
 comma, della legge 20 maggio 1982, n.  270), rimasti disponibili dopo
 il 31 dicembre per rinuncia  o  decadenza  dell'attributario;  b)  su
 cattedre  o  posti  conferibili in supplenza annuale dal provveditore
 agli studi (ex art. 15, primo e secondo comma, della legge 20  maggio
 1982,  n.  270),  vacanti  entro  il  31 dicembre e non conferiti per
 mancanza di aspiranti  nelle  graduatorie  o  per  esaurimento  delle
 stesse.
    Il  diverso  trattamento - previsto dalla norma impugnata per quei
 docenti che abbiano mantenuto ininterrottamente fino al termine delle
 operazioni  di  scrutinio la supplenza conseguita per nomina del capo
 d'istituto anteriore al 31 dicembre -  sarebbe,  secondo  il  giudice
 rimettente,  irragionevole e lesivo dei princip/' di cui agli artt. 3
 e 36 della Costituzione, in quanto la diversita' di  retribuzione,  a
 parita'  (qualitativa  e quantitativa) di prestazione lavorativa, non
 si giustificherebbe ne' col richiamo  al  criterio  della  potenziale
 durata  della supplenza per l'intero anno scolastico nei casi in cui,
 come nella specie,  gli  effetti  di  una  tale  stabilita'  fino  ad
 esaurimento  delle  operazioni  di  scrutinio  si  siano  in concreto
 prodotti, ne' col riferimento ad una stabilita' presunta e non  anche
 ad  una  stabilita'  effettivamente  dispiegata.  Inoltre, secondo il
 giudice  rimettente,  l'eguaglianza  delle   prestazioni   lavorative
 oggettivamente  rese dalle due categorie di supplenti (quelli per cui
 e' prevista la retribuzione estiva e quelli a cui non e' riconosciuto
 tale   diritto)  non  puo'  incontrare  un  limite  nelle  diversita'
 procedimentali  e  di  competenza  inerenti  il  conferimento   della
 supplenza.
    2.  -  E'  intervenuto  nel  presente  giudizio  il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile e
 comunque non fondata.
    Secondo  l'Avvocatura,  la  norma impugnata, dettata nel quadro di
 misure  urgenti  in  materia  previdenziale,  sanitaria  e   per   il
 contenimento  della spesa pubblica, ha inteso ovviare all'aggravio di
 spesa determinato dal sommarsi di supplenze  sullo  stesso  posto  di
 insegnamento,  riconducendo il sistema - entro canoni di razionalita'
 oltre  che  di  giustizia  perequativa  -  all'originario   principio
 sinallagmatico,   per   cui   ciascuno   viene   retribuito  solo  in
 corrispondenza del tempo in cui ha effettivamente svolto  la  propria
 attivita'.  Cio'  peraltro  non  ha  impedito  che  si prevedesse una
 eccezione a favore delle supplenze annuali (per la  loro  sostanziale
 assimilazione  ad  altri  rapporti di lavoro annuali), che ha trovato
 spazio nella seconda parte del terzo comma dell'art.  23  e  poi  nel
 comma aggiunto della legge di conversione. Tale eccezione, sottolinea
 l'Avvocatura, non si fonda sull'autorita' scolastica  che  conferisce
 la  supplenza  ma  sul  carattere  annuale  della  stessa, per cui il
 supplente assume una situazione del tutto conforme all'insegnante  di
 ruolo  dal  punto  di  vista della prestazione, destinata a protrarsi
 oltre  la  fine  dell'anno   scolastico;   viceversa   il   supplente
 temporaneo,   non   assumendo  un  posto  vacante,  ma  coprendo  una
 temporanea  carenza  per   il   tempo   strettamente   corrispondente
 all'assenza   del   titolare  (o  del  supplente  annuale)  non  puo'
 rivendicare  una  retribuzione   che   altrimenti   l'Amministrazione
 pagherebbe  due  volte,  una  al  titolare  in congedo ed un'altra al
 supplente,  mentre  l'impegno  di  lavoro,  cessata  la  ragione  del
 congedo, fa capo soltanto al primo.
    3.   -   Si   e'   costituita   la  parte  privata  aderendo  alle
 argomentazioni  del  giudice  a  quo  e  depositando  altresi'  nella
 imminenza  dell'udienza  una  memoria in cui, tra l'altro, si osserva
 che "il preteso carattere "annuale" della  supplenza,  rispetto  alla
 c.d. supplenza temporanea, non e' (...) una qualita' intrinseca della
 supplenza, non essendovi in realta' alcuna  differenza,  quanto  alla
 eventuale  durata  protrattasi  per un intero anno scolastico, tra le
 due supplenze, ma solo una differenza di provenienza originaria della
 nomina".
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Consiglio  di  Stato,  sezione VI, con ordinanza del 23
 giugno 1989 (R.O. n. 513/1989), solleva, in riferimento agli artt.  3
 e  36  della  Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.
 463  (Misure  urgenti  in  materia previdenziale e sanitaria e per il
 contenimento della spesa  pubblica,  disposizioni  per  vari  settori
 della   pubblica   amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini),
 convertito, con modificazioni,  nella  legge  11  novembre  1983,  n.
 638,.nella  parte in cui esclude che competa fino alla fine dell'anno
 scolastico il trattamento economico al supplente temporaneo  nominato
 dal  capo  dell'istituto  prima del 31 dicembre e la cui supplenza e'
 effettivamente durata  fino  alla  ultimazione  delle  operazioni  di
 scrutinio/.
    2. - La questione non e' fondata.
    La  norma impugnata, "in deroga alle vigenti disposizioni e fino a
 quando non sara' diversamente stabilito", prevede  che  le  supplenze
 temporanee  siano  retribuite in ragione della loro effettiva durata.
 Sono escluse da tale limitazione, invece, le supplenze conferite  dai
 capi d'istituto, nelle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo
 dell'art. 15 della legge  20  maggio  1982,  n.  270,  supplenze  che
 comportano,  pertanto, retribuzione anche per i mesi estivi dell'anno
 scolastico.
    Non    e'   riscontrabile   in   questa   disciplina   trattamento
 discriminatorio in violazione  dei  princip/'  di  eguaglianza  e  di
 proporzionalita'  della  retribuzione  alla  quantita' e qualita' del
 lavoro prestato, rispettivamente contenuti negli artt. 3 e  36  della
 Costituzione, perche' le situazioni comparate non sono omogenee.
    La  limitazione  della  retribuzione  alla  effettiva durata della
 prestazione e' infatti disposta per le supplenze temporanee; le altre
 sono supplenze annuali.
    Non e' possibile superare tali qualificazioni legislative perche',
 lungi dall'essere nominalistiche, esprimono sostanziale diversita' di
 durata e di presupposti.
    Le  supplenze  annuali  previste  dai primi due commi dell'art. 15
 della legge n. 270 del 1982  sono  conferite  dal  provveditore  agli
 studi per la copertura di cattedre o posti di insegnamento e di posti
 di personale non docente "vacanti entro  il  31  dicembre  e  per  la
 intera durata dell'anno scolastico".
    Le  supplenze,  di  cui  al  terzo  comma, conferite dal direttore
 didattico o preside, coprono non gia' posti vacanti, ma posti rimasti
 disponibili  per rinuncia o decadenza del personale gia' nominato per
 supplenza annuale dal provveditore.
    La  norma  impugnata,  oltre  a  richiamare  l'ipotesi  di  cui al
 riferito terzo comma della legge  n.  270  del  1982,  esclude  dalla
 limitazione   della  retribuzione  alla  durata  effettiva  anche  le
 supplenze  assegnate  dai  capi  d'istituto  su  cattedre   o   posti
 conferibili  dai  provveditori  agli  studi  per supplenza annuale ai
 sensi del primo e secondo comma dell'art. 15 della legge n.  270  del
 1982,  vacanti  entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori
 per mancanza di  aspiranti  nelle  graduatorie  o  esaurimento  delle
 stesse.
    Come  e'  evidente,  non  ha alcuna rilevanza la diversa autorita'
 conferente, provveditore o capo d'istituto, dato che  la  omogeneita'
 del gruppo di tali supplenze consiste nel funzionare esse a copertura
 di cattedre  o  posti  vacanti  o  disponibili  per  l'intera  durata
 dell'anno  scolastico.  Laddove le supplenze temporanee hanno diverso
 presupposto, quale la provvisoria assenza del titolare o assegnatario
 della cattedra o posto d'insegnamento.
    Si   aggiunga   che  la  norma  impugnata,  essendo  collocata  in
 provvedimento legislativo di  contenimento  della  spesa  pubblica  a
 carattere  urgente  e  transitorio,  denota  la natura non definitiva
 della scelta del legislatore.