ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo
 e terzo, della legge regionale riapprovata  il  2  ottobre  1989  dal
 Consiglio regionale del Molise, avente per oggetto: (Norme in materia
 di controllo sugli atti degli enti sottoposti a  vigilanza  e  tutela
 della  Regione) promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri, notificato il 9 novembre 1989, depositato in cancelleria il
 17 successivo ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 1989;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Cheli;
    Uditi  l'Avvocato  dello  Stato  Mario Cevaro, per il ricorrente e
 l'avv. Franco G. Scoca per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 9 novembre 1989, il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ha  impugnato  le  disposizioni   contenute
 nell'art.  1,  commi primo e terzo, della legge della Regione Molise,
 riapprovata nella seduta del 2 ottobre  1989  ed  avente  ad  oggetto
 "Norme  in  materia  di  controllo sugli atti degli enti sottoposti a
 vigilanza e tutela della Regione".
    La  prima  delle  disposizioni  denunciate attribuisce al Comitato
 regionale, istituito con la legge regionale 5 novembre 1976 n. 32, il
 controllo  di  legittimita'  sugli  atti  degli enti dipendenti dalla
 Regione di cui all'art. 49 dello Statuto Regionale, salvo  il  potere
 di   approvazione   spettante  al  Consiglio  regionale  sugli  "atti
 fondamentali"  di  tali  enti,  elencati  nell'art.  2  della   legge
 impugnata.
    La seconda disposizione denunciata include tra gli enti sottoposti
 al controllo di legittimita' del Comitato regionale l'Ente  regionale
 di  sviluppo agricolo molisano, l'Ente risorse Idriche Molise, l'Ente
 per il diritto allo studio universitario, gli Istituti autonomi  case
 popolari, gli Enti provinciali per il turismo e l'Azienda autonoma di
 soggiorno e turismo di Termoli.
    Nel  ricorso si premette che, nella materia dell'ordinamento degli
 enti amministrativi dipendenti, attribuita dall'art. 117  Cost.  alle
 Regioni,  rientra  anche  la  disciplina  dei  controlli  cosi'  come
 previsto dall'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,  ma  questo
 non   comporta   anche  che  il  controllo  possa  essere  esercitato
 attraverso il Comitato regionale di cui all'art. 55  della  legge  10
 febbraio 1953, n. 62, dal momento che tale organo costituito, a norma
 dell'art. 130 Cost., nei modi stabiliti dalla legge dello Stato, puo'
 esercitare  la propria competenza solo sugli atti delle Province, dei
 Comuni e dei loro Consorzi. Aggiunge al riguardo  il  Presidente  del
 Consiglio  che,  se alla Regione va riconosciuto il potere di dettare
 norme dirette ad assicurare il buon andamento e la funzionalita'  del
 Comitato  regionale  di  controllo  nelle  parti  non  coperte  dalla
 legislazione statale, tale potere non puo' giungere fino a  stabilire
 la  competenza del Comitato, in quanto tale competenza risulta da una
 riserva di legge statale.
    Il  primo  comma  dell'art.  1  della  legge impugnata invaderebbe
 pertanto la sfera di competenza statale, per il fatto di porre  sotto
 il  controllo  del  Comitato  regionale  atti  di enti amministrativi
 dipendenti dalla Regione Molise, istituzionalmente soggetti  al  solo
 controllo del Consiglio regionale.
    A  conferma  di  questo  dato  si richiama l'art. 49 dello Statuto
 della Regione Molise,  che  attribuisce  al  Consiglio  regionale  il
 controllo  su  tali  enti,  con  una  norma  che  non potrebbe essere
 innovata da una legge ordinaria regionale, data  la  specifica  forza
 giuridica  dello  statuto  e  dato  il  principio  della  "riserva di
 statuto" desumibile dall'art. 123 della carta fondamentale.
    Da  qui  la  domanda  diretta  a veder dichiarare l'illegittimita'
 dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge di cui e' causa.
    2.  -  Si e' costituita in giudizio la Regione Molise per chiedere
 il rigetto del ricorso.
    La  Regione  sostiene  che  le  norme impugnate sarebbero soltanto
 disposizioni "ricognitive" dei poteri regolati dall'art.  130  Cost.,
 dal  momento  che  tale  norma  attribuisce ad un organo regionale il
 controllo di legittimita' sugli atti, oltre che delle Province e  dei
 Comuni,  degli  altri  enti  locali.  E  poiche',  secondo la nozione
 comune,  dovrebbero  considerarsi  enti  locali  quelli  che  operano
 nell'ambito  di  una  limitata circoscrizione, tra di essi andrebbero
 ricompresi anche gli enti  destinati  ad  operare  nell'ambito  della
 circoscrizione di uno specifico ente territoriale, come quelli che si
 trovano in un rapporto di dipendenza con la Regione. Di conseguenza -
 secondo  la  Regione Molise - l'organo preposto dalla Costituzione al
 controllo  di  legittimita',  e  cioe'  il  Comitato   regionale   di
 controllo,  sarebbe  destinato  ad  esercitare  la  propria attivita'
 tutoria anche nei confronti degli enti  pararegionali  specificamente
 indicati nell'art. 1, terzo comma, della legge impugnata.
    Aggiunge  infine  la  Regione  che l'art. 55 della legge n. 62 del
 1953 non circoscriverebbe i poteri  del  Comitato  regionale,  ma  si
 limiterebbe   soltanto  a  prevedere  la  figura  ed  a  regolare  la
 composizione di tale organo.
    La   Regione   ritiene  pertanto  conformi  alla  Costituzione  le
 disposizioni regionali denunciate e chiede il rigetto del ricorso.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Le  disposizioni  regionali  impugnate, contenute nei commi
 primo  e  terzo  dell'art.  1  della  legge  della   Regione   Molise
 riapprovata  nella  seduta  del  20 ottobre 1989 (Norme in materia di
 controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della
 Regione),   attribuiscono  al  Comitato  regionale,  istituito  -  in
 attuazione degli artt. 130 Cost. e 62 dello Statuto regionale  -  con
 la   legge  regionale  5  novembre  1976,  n.  32,  il  controllo  di
 legittimita' sugli atti degli enti  amministrativi  dipendenti  dalla
 Regione  (salvo  il  potere di approvazione sugli "atti fondamentali"
 riservato, ai sensi dell'art. 2, al Consiglio regionale),  includendo
 nel novero degli enti sottoposti a tale controllo l'Ente regionale di
 sviluppo agricolo molisano, l'Ente risorse idriche Molise, l'Ente per
 il  diritto  allo  studio  universitario,  gli Istituti autonomi case
 popolari, gli Enti provinciali per il turismo e l'Azienda autonoma di
 soggiorno e turismo di Termoli.
    La  Presidenza  del  Consiglio  ritiene  le  suddette disposizioni
 viziate nella legittimita' costituzionale  con  riferimento  all'art.
 130  Cost.,  dal  momento  che,  se  alla Regione spetta il potere di
 effettuare il controllo sulle deliberazioni degli enti amministrativi
 da   essa  dipendenti,  la  legge  regionale  non  potrebbe  comunque
 attribuire tale controllo all'organo previsto dall'art. 130 Cost., la
 cui  sfera  di  competenza  e' stata circoscritta dalla legge statale
 agli atti dei Comuni, delle Province e dei loro  Consorzi  (artt.  55
 ss. legge 10 febbraio 1953 n. 62).
    Un'ulteriore   violazione  costituzionale  andrebbe  poi  riferita
 all'art.  49  dello  Statuto  della   Regione   Molise,   norma   che
 riserverebbe al Consiglio regionale il controllo sugli enti istituiti
 con legge della Regione e che non potrebbe  essere  innovata  da  una
 legge  regionale ordinaria in ragione della peculiare forza giuridica
 dello Statuto e del principio  di  "riserva  di  Statuto"  desumibile
 dall'art. 123 della Costituzione.
    Dal   canto   suo   la  Regione  Molise  difende  la  legittimita'
 costituzionale  delle  disposizioni  impugnate   ritenendo   che   la
 locuzione  "enti  locali", contenuta nell'art. 130 Cost., sia tale da
 ricomprendere tutti gli enti che operano nell'ambito di una  limitata
 circoscrizione  territoriale:  con  la conseguenza che anche gli enti
 amministrativi regionali indicati nell'art.  1,  terzo  comma,  della
 legge   impugnata   potrebbero  essere  sottoposti  al  controllo  di
 legittimita'  dell'organo  previsto  dall'art.   130   Cost.,   senza
 violazione alcuna del dettato costituzionale.
    2. - La questione non e' fondata.
    Va  preliminarmente  chiarito che - contrariamente a quanto assume
 la difesa  regionale  -  gli  enti  amministrativi  dipendenti  dalla
 Regione,  disciplinati  nell'art.  49  dello  Statuto regionale (e in
 parte elencati nell'art. 1, terzo comma, della legge  impugnata)  non
 possono  essere  assimilati, per il solo fatto di operare nell'ambito
 di una limitata circoscrizione territoriale, agli  "enti  locali"  di
 cui parla l'art. 130 Cost.
    L'esistenza  di una distinzione tra la categoria degli enti locali
 e quella degli  enti  amministrativi  dipendenti  dalla  Regione  e',
 infatti,  desumibile dalla stessa lettera della carta costituzionale:
 basti solo considerare che la Costituzione nomina, all'art. 117,  gli
 "enti  amministrativi  dipendenti  dalla Regione" - la cui disciplina
 affida alla competenza concorrente regionale  -  mentre  utilizza  la
 diversa   locuzione   di  "enti  locali"  per  designare  i  soggetti
 istituzionali destinatari, insieme ai Comuni ed  alle  Province,  sia
 della  delega  di funzioni amministrative di cui all'art. 118, ultimo
 comma, sia del controllo di legittimita' di cui all'art. 130. Risulta
 dunque   che,   tanto   nell'art.  130  quanto  nell'art.  118  della
 Costituzione, gli "enti locali" sono accomunati in un identico regime
 a  Comuni  e  Province:  dato,  questo,  che  viene  a evidenziare la
 presenza  di  elementi  di  affinita'  sostanziale  tra  i  due  enti
 territoriali  primari  specificamente  richiamati  e  gli altri "enti
 locali" e che impedisce di identificare questi ultimi solo sulla base
 di  un  generico  ed  indifferenziato richiamo al circoscritto ambito
 spaziale delle loro funzioni.
    Del  resto,  la  diversita' tra enti locali ed enti amministrativi
 regionali, dipendenti o strumentali, e' stata da tempo messa in  luce
 dalla  giurisprudenza  di  questa Corte che, fin dalla sentenza n. 24
 del 1957, ebbe modo di sottolineare la linea di separazione che corre
 tra  i  primi,  per  i  quali  non  sussiste  "un  vincolo di stretta
 ausiliarieta'  nei   confronti   della   Regione"   ed   i   secondi,
 configurabili   invece  come  "enti  immediatamente  ausiliari  della
 Regione.....  che  possono  addirittura  chiamarsi  pararegionali  in
 quanto  svolgono un'attivita' che, per i fini pubblici che persegue e
 per  i  limiti  territoriali  entro  i  quali  si  svolge,  interessa
 soprattutto  e  direttamente  la  Regione". Tale distinzione risulta,
 d'altro canto, condivisa anche dalla dottrina piu' accreditata,  che,
 nel mentre rifiuta di includere nel novero degli "enti locali" di cui
 all'art. 130 Cost. tutti i soggetti istituzionali  comunque  operanti
 all'interno   delle  circoscrizioni  regionali,  appare,  invece,  in
 prevalenza  orientata  a  definire  tali  enti  sulla  base  di  piu'
 complesse  coordinate  istituzionali,  quali  la territorialita' e la
 rappresentativita' diretta o indiretta degli interessi comunitari.
    3. - La rilevata diversita' tra enti locali ed enti amministrativi
 dipendenti dalla Regione induce,  dunque,  ad  escludere  che  questi
 ultimi  possano  considerarsi  implicitamente  compresi tra gli "enti
 locali" destinatari del controllo di cui all'art. 130 Cost.
    Ma da tale assunto non puo' anche discendere la conseguenza che il
 ricorrente pretende affermare e cioe' che sia comunque preclusa  alla
 Regione  l'adozione  di  norme in grado di attribuire il controllo di
 legittimita'  sugli  atti   degli   enti   amministrativi   regionali
 all'organo previsto dall'art. 130 Cost. Ne' tale conseguenza potrebbe
 essere fatta derivare da un'implicita  estensione  della  riserva  di
 legge  statale,  richiamata  nell'art.  130  Cost.,  anche a forme di
 controllo diverse da quelle previste  da  tale  norma  nei  confronti
 degli enti locali.
    Va  tenuto  presente,  a  questo  proposito,  che l'art. 117 Cost.
 conferisce alle Regioni  potesta'  legislativa  di  tipo  concorrente
 nella  materia dell'"ordinamento degli enti amministrativi dipendenti
 dalla Regione " e che l'art.  13  del  d.P.R.  n.  616  del  1977  ha
 definitivamente  chiarito  come,  in  questa  materia,  debbano farsi
 rientrare anche i controlli relativi a tali enti (cfr.  sent.  n.  21
 del  1985).  Spetta  quindi  alla  Regione - e trae il suo fondamento
 direttamente dall'art. 117 Cost. - il potere di  disciplinare,  nelle
 forme  ritenute  piu' appropriate, il controllo di legittimita' sugli
 atti degli enti amministrativi da essa dipendenti, salvo il  rispetto
 dei  principi  fondamentali  stabiliti,  in tema di ordinamento degli
 enti  amministrativi  dipendenti,   dalle   leggi   dello   Stato   e
 dell'interesse nazionale.
    Ne'  si deve dimenticare che l'organo previsto dall'art. 130 Cost.
 - sebbene costituito nei modi stabiliti dalla legge statale, al  fine
 di  garantire una fondamentale esigenza di uniformita' nell'esercizio
 della funzione di controllo - e'  comunque  organo  inquadrato  nella
 struttura  regionale:  cio'  implica che al legislatore regionale non
 puo' risultare preclusa la possibilita', non solo  di  dettare  norme
 integrative sull'organizzazione del Comitato regionale come organo di
 controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e  degli  altri  enti
 locali,  allo  scopo  di  assicurarne  il miglior funzionamento (cfr.
 sentt. n. 612 del 1988 e n. 21 del 1985), ma anche di disporre sempre
 in  vista del perseguimento di giustificate esigenze di funzionalita'
 e di efficacia del controllo -  meditati  ampliamenti  dell'area  dei
 soggetti  da  sottoporre  al  controllo  di legittimita' dello stesso
 Comitato, includendo in tale area, a fianco degli enti locali,  anche
 gli  enti (o taluni enti) amministrativi istituiti dalla Regione e da
 essa dipendenti.
    Resta,  comunque,  fermo  il  fatto  che,  nell'esercizio  di tale
 potesta' legislativa, la Regione sara' pur sempre tenuta  ad  evitare
 ogni  possibile  forma  di  alterazione,  diretta  o indiretta, della
 funzione,   primaria   e   naturale,   dell'organo,   che,    secondo
 Costituzione,  resta  pur  sempre  quella relativa al controllo sugli
 atti delle Province, dei Comuni ed altri enti locali.
    Nella  specie  tale  esigenza  risulta  peraltro  rispettata dalle
 disposizioni  impugnate  che  -  come  si  e'  gia'  ricordato  hanno
 attribuito   al  Comitato  regionale  il  controllo  di  legittimita'
 limitatamente agli atti di minor rilievo, facendo di contro salvo  il
 controllo  di  merito  mediante  approvazione,  affidato dall'art. 49
 dello Statuto al Consiglio regionale, nei confronti di una  serie  di
 atti  fondamentali, quali gli statuti, i regolamenti interni, i piani
 e programmi di intervento, i bilanci di previsione ed  i  consuntivi,
 la strutturazione degli uffici, le piante organiche etc. Tale riserva
 - espressa nell'art. 2 della legge impugnata - se, da un  lato,  vale
 ad  escludere che all'organo di controllo siano stati assegnati dalla
 legge regionale compiti esorbitanti sotto il  profilo  qualitativo  e
 quantitativo,  tali  da  alterare  la  funzione primaria dell'organo,
 conduce dall'altro a chiarire come la normativa impugnata,  esaminata
 nel  suo  complesso,  risulti  rispettosa  anche  dell'art.  49 dello
 Statuto regionale  (e  conseguentemente  dell'art.  123  Cost.),  dal
 momento  che  la  norma  statutaria  riconosce al Consiglio regionale
 poteri di indirizzo e  di  controllo  sugli  enti  dipendenti  "anche
 attraverso  l'esame  e  l'approvazione  dei  loro atti fondamentali",
 senza peraltro impedire la possibilita' di adottare forme diverse  di
 controllo di legittimita' per determinate categorie di atti.
    Tali  considerazioni inducono, dunque, a ritenere infondate, sotto
 i profili prospettati, le questioni  di  costituzionalita'  sollevate
 nei confronti delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi primo e
 terzo, della legge in esame.