ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma,
 della legge 29 dicembre 1988, n.  544  (Elevazione  dei  livelli  dei
 trattamenti  sociali  e  miglioramenti  delle pensioni), promosso con
 ordinanza emessa il 16 marzo 1989  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
 giurisdizionale   per  la  Sardegna,  sul  ricorso  proposto  da  Boi
 Giovanni, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1989.
    Visto  l'atto  di  costituzione di Boi Giovanni, nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28  novembre  1989  il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Uditi  l'avv.  Tommaso Palermo per Boi Giovanni e l'Avvocato dello
 Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio in cui il ricorrente,
 appuntato del Corpo  delle  Guardie  di  Finanza  in  congedo  dal  4
 settembre 1953, aveva impugnato tutti i provvedimenti di liquidazione
 della  pensione   emessi   nei   suoi   confronti   (richiedendo   la
 riliquidazione  della  pensione  stessa  sulla  base  del trattamento
 economico  attribuito  al  pari  grado  in  servizio,  "con  aggancio
 automatico  per  ogni  sopravvenienza  futura"),  la Corte dei conti,
 sezione giurisdizionale per la Sardegna, ha sollevato, con  ordinanza
 emessa  il  16  marzo  1989, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988,  n.  544,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione;
      che il giudice a quo osserva come il ricorrente non abbia titolo
 alla  riliquidazione  della  pensione  sulla  base  dei   trattamenti
 economici accordati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e dalle norme
 successive, ma  sia  esclusivamente  destinatario  di  una  serie  di
 disposizioni  a carattere perequativo (cfr. in particolare l'art. 14,
 quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
 con  modificazioni,  nella  legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' la
 legge 17 aprile 1985, n. 141 e, da ultimo,  la  denunciata  legge  29
 dicembre 1988, n. 544);
      che  la censura concerne appunto la legittimita' di quest'ultima
 normativa asseritamente impeditiva dell'adeguamento  dei  trattamenti
 di  quiescenza  a  quelli di attivita', in quanto il legislatore, con
 l'art.  5  della  legge  n.  544  del  1988,  avrebbe  disatteso   le
 indicazioni  della giurisprudenza costituzionale, prevedendo - per il
 solo  personale  che   non   aveva   beneficiato   della   precedente
 riliquidazione  con  il riconoscimento dell'anzianita' pregressa - un
 ulteriore  intervento  ancora  una   volta   basato   sul   principio
 perequativo;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso  per  la
 eclaratoria d'infondatezza;
      che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa Corte si e' costituita la
 parte  privata  insistendo  per  la   declaratoria   d'illegittimita'
 costituzionale.
    Considerato  che  con  le  leggi  27 dicembre 1989, n. 407 ("legge
 finanziaria") e 27 dicembre 1989, n. 409 ("legge di  bilancio")  sono
 stati   disposti   stanziamenti  onde  risolvere  il  problema  della
 perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico  ed  in
 quello  privato  (cfr.  rispettivamente,  tabella  A  - Ministero del
 tesoro e tabella n. 2, elenco n. 6, capitolo n. 6856);
      che, quindi, risulta ormai avviato, con l'attenzione e l'urgenza
 da  tempo  auspicati,  l'iter  legislativo  volto  ad  eliminare   le
 molteplici  sperequazioni  in atto, attraverso i necessari e prossimi
 provvedimenti legislativi d'attuazione delle leggi citate;
      che  appare  quindi  opportuno  che  il  giudice  a  quo esamini
 nuovamente la prospettata questione alla stregua dell'indicato quadro
 di  riferimento  normativo,  che vincola il legislatore ad un impegno
 finanziario sensibilmente crescente nell'arco del prossimo triennio;
      che  va  percio'  disposta la restituzione degli atti alla Corte
 dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna.