ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 lett. i) del
 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
 imposte  sui  redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
 reddito  delle  persone  fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6
 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di 1Πgrado  di  Milano  sul
 ricorso proposto da De Paoli Pierluigi contro il Primo Ufficio II.DD.
 di  Milano,  iscritta  al  n.  449  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 41, prima
 serie speciale, dell'anno 1989.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  la  Commissione tributaria di primo grado di Milano
 con ordinanza in data 6  aprile  1989  (r.o.  n.  449  del  1989)  ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  10  lett.  i)  del  d.P.R.  22
 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
 redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h)  del  d.P.R.  29  settembre
 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
 persone fisiche);
      che   in   tal  senso  sembra  doversi  interpretare  l'atto  di
 rimessione, carente, nella sua  parte  dispositiva,  dell'indicazione
 precisa della disposizione che si intende impugnare;
      che  la  norma  della  cui  costituzionalita'  si  dubita  viene
 censurata nella parte  in  cui,  prevedendo  la  deducibilita'  degli
 assegni  alimentari di cui all'art. 433 del codice civile soltanto se
 corrisposti in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria e
 non   anche  quando  siano  versati  volontariamente,  determinerebbe
 un'ingiustificata disparita'  di  trattamento  fra  oneri  che  hanno
 identica   natura,   in   quanto  assolvono  alla  medesima  funzione
 assistenziale;
      che  e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo,
 in  via  preliminare,  il  difetto  di  motivazione  in   ordine   al
 presupposto della rilevanza e sostenendo comunque, l'inammissibilita'
 della questione che atterrebbe al piano delle scelte discrezionali di
 esclusiva competenza del legislatore;
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione,  non  contenendo il
 benche'  minimo  accenno  alla  controversia  oggetto  del   processo
 tributario,  non consente alcuna valutazione in ordine al presupposto
 della rilevanza la cui sussistenza, peraltro, non  e'  affermata  ne'
 motivata;
      che  il  giudice a quo deve verificare se la questione sollevata
 sia  effettivamente  rilevante,   evidenziandone   il   rapporto   di
 necessaria  pregiudizialita', rispetto alla definizione del giudizio.