ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1989 dal Giudice conciliatore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Mangano Enrico e Viviani Alfio, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello. Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da un commerciante nei confronti del rappresentante di una organizzazione sindacale - che aveva avviato una campagna di tesseramento promettendo di accollarsi le imposte comunali dell'anno in corso dovute dai soci e che, nella specie, aveva omesso di provvedere al pagamento dell'imposta comunale sulle imprese, arti e professioni (ICIAP) relativa all'esercizio commerciale dell'attore, asserendo trattarsi di tassa ingiusta e quindi non dovuta - il giudice conciliatore di Pisa ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, come convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, a tenore del quale il nuovo tributo e' determinato "in base all'attivita' esercitata e per classi di superficie utilizzata", secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo; che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione, in quanto coinvolgente una norma la cui applicazione si porrebbe come "risolutiva" della controversia insorta tra le parti, denuncia la norma impugnata per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione che si determinerebbe tra le attivita' lavorative colpite ai fini del concorso nelle spese pubbliche, e dell'art. 53 della Costituzione in quanto il sistema "rigido" ipotizzato dal legislatore non terrebbe conto della capacita' contributiva effettiva che, a parita' di attivita' e di superficie utilizzata, puo' essere diversa in ragione della localizzazione dell'esercizio commerciale (sito in una metropoli o in un piccolo comune) e che comunque non puo' essere determinata con il criterio della "classe di superficie", in quanto criterio espressivo di una mera presunzione di reddito non suffragata da riscontri obiettivi; che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, la norma si porrebbe altresi' in contrasto con l'art. 35 della Costituzione, perche' verrebbero penalizzate le attivita' lavorative che necessitano di un certo spazio per il loro svolgimento, anche se non producono redditi vistosi; che non si sono costituite le parti private; che e' invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilita' della questione sotto piu' profili: del difetto temporaneo di giurisdizione del giudice a quo (art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 richiamato dall'art. 4, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, come convertito in legge); dell'incompetenza per materia del giudice conciliatore adito (art. 9, comma secondo, c.p.c.); del carattere "fittizio" del giudizio a quo, che, tenuto conto dei fatti narrati nell'ordinanza di rimessione, denota che in realta' si e' in presenza di una controversia solo apparente sulla sussistenza o meno della obbligazione di "accollo" di imposte, figura contrattuale questa non meritevole di tutela giuridica ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, del codice civile, e comunque nulla, onde l'irrilevanza della questione che concerne la legittimita' costituzionale della imposta che avrebbe formato oggetto dell'accollo; che, nel merito, l'interveniente ha contestato il denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati, concludendo per la manifesta infondatezza della questione. Considerato che ictu oculi risulta che il giudice a quo non deve fare applicazione della norma impugnata, dovendo la controversia essere definita in base alle norme sull'accollo ed ai principi affermati dalla giurisprudenza circa la nullita' delle clausole di un negozio con cui una parte si accolla il debito tributario di un'altra; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale, come gia' ritenuto da questa Corte in un giudizio analogo (sent. n. 579 del 1989), appare artificiosamente formulata, essendo del tutto irrilevanti nel giudizio a quo i profili che attengono alla legittimita' della pretesa tributaria, la quale concerne rapporti che intercorrono fra soggetti diversi. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.