ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, secondo
 comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968,  n.  152  (Nuove  norme  in
 materia  previdenziale  per il personale degli enti locali), promosso
 con ordinanza emessa il 23 agosto 1988  dal  Pretore  di  Genova  nel
 provvedimento  civile  vertente  tra  Poggi  Carlo  e l'I.N.A.D.E.L.,
 iscritta al n. 497 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 44, prima serie, dell'anno
 1989;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.D.E.L.;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Genova, in un giudizio promosso nei
 confronti dell'I.N.A.D.E.L. dal figlio maggiorenne superstite  di  un
 dipendente  comunale  deceduto  in  attivita' di servizio il 28 marzo
 1982, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennita'  premio  di
 servizio,  con ordinanza in data 23 agosto 1988, pervenuta alla Corte
 il 6 ottobre 1989 (R.O. n. 497 del 1989), ha sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  secondo  comma, lett. b,
 della legge 8 marzo 1968,  n.  152,  nella  parte  in  cui,  ai  fini
 dell'erogazione in forma indiretta dell'indennita' premio di servizio
 per la prole  maggiorenne,  richiede  i  requisiti  della  permanente
 inabilita' a lavoro proficuo, della nullatenenza e della convivenza a
 carico dell'iscritto alla data del suo decesso;
      che, secondo il giudice remittente risulterebbe violato l'art. 3
 della Costituzione in quanto si verificherebbe una duplice disparita'
 di  trattamento:  sia rispetto ai collaterali, cui spetta la suddetta
 indennita', senza condizioni, a seguito della  sentenza  n.  821  del
 1988  della  Corte  costituzionale;  sia  rispetto  ai superstiti dei
 dipendenti statali, ai quali l'E.N.P.A.S. eroga,  senza  limitazioni,
 l'indennita'   di   buonuscita,  analoga,  nella  struttura  e  nelle
 finalita', a quella in discussione;
      che  l'I.N.A.D.E.L., costituitosi in questo giudizio, ha dedotto
 che la disciplina dell'indennita' premio di servizio debba  ritenersi
 equiparata  a  quella  dell'indennita' di buonuscita solo per effetto
 delle "radicali modifiche" introdotte con le leggi n. 440 del 1987  e
 n.  153  del  1988; ma che, in base all'art. 22 della citata legge n.
 440 del 1987, tale equiparazione decorre "dal 3 maggio 1982" e quindi
 non   puo'  spiegare  effetti  nella  specie  in  quanto  il  decesso
 dell'iscritto e' anteriore a tale data.
    Considerato  che  questa  Corte  ha gia' dichiarato manifestamente
 infondata la stessa questione ora riproposta  (sentenza  n.  221  del
 1984;  ordinanze  n.  294  del  1983  e  20 del 1987) per mancanza di
 omogeneita' tra la identita' in esame e quella di buonuscita  erogata
 dall'E.N.P.A.S. agli statali;
      che,  secondo quanto gia' rilevato con sentenza n. 821 del 1988,
 detta omogeneita' e' stata realizzata con l'art. 22 del decreto-legge
 31  agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440,
 i cui effetti, secondo l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.
 69,  convertito  in  legge  13  maggio  1988, n. 153, decorrono dal 3
 maggio 1982;
      che quest'ultima disposizione non e' stata impugnata;
      che  in  tale situazione permane la gia' rilevata disomogeneita'
 tra i due trattamenti di fine rapporto posti a raffronto dal  giudice
 remittente;
      che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;