ha pronunciato la seguente
                                ODINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 116 del regio
 decreto  21  dicembre  1933,  n.  1736   (Disposizioni   sull'assegno
 bancario,   sull'assegno   circolare  e  su  alcuni  titoli  speciali
 dell'Istituto di emissione, del  Banco  di  Napoli  e  del  Banco  di
 Sicilia)  e  dell'art.  139  della  legge  24  novembre  1981, n. 689
 (Modifiche al sistema penale) promossi con quattro  ordinanze  emesse
 il 18 novembre 1988 ed il 9 dicembre 1988 (nn. tre ordd.) dal Pretore
 di Cosenza, iscritte  ai  nn.  622,  623,  624  e  625  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 50, prima serie speciale dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di
 Cosenza ha sollevato, in  riferimento  all'art.  25,  secondo  comma,
 Cost.,  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 116 del
 regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre
 1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei
 delitti tipizzati dal predetto art. 116 del regio decreto n. 1736 del
 1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalita' del
 giudice;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
 questione;
    Considerato   che,   in  ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale prospettata
 dalle ordinanze di rimessione e' stata dichiarata, da  questa  Corte,
 non  fondata  con  sentenza  n.  169  del 1985 nonche' manifestamente
 infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987, 1100 del 1988  e  434  del
 1989;
      che  il  Pretore  di  Cosenza non svolge argomentazioni nuove od
 idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;