ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Crispino Enrico, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, seconda parte, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, "nella parte in cui non e' preveduto l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del P.M., con conseguente potere di sindacato, della stessa, da parte del giudice"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che l'ordinanza e' stata emessa prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un procedimento gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la possibilita' di far luogo a giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66 del 1990). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;