ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice
 di procedura penale del 1988, promosso  con  ordinanza  emessa  il  5
 dicembre  1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
 di Crispino Enrico, iscritta al n. 13 del registro ordinanze  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 4, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 dicembre
 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24,  secondo  comma,  e
 101,  seconda  parte,  della  Costituzione, questione di legittimita'
 dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988,  "nella  parte
 in  cui  non  e'  preveduto  l'obbligo  della motivazione, in caso di
 dissenso del P.M., con conseguente potere di sindacato, della stessa,
 da parte del giudice";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  l'ordinanza e' stata emessa prima del compimento
 delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado relativo
 ad  un  procedimento gia' in corso alla data di entrata in vigore del
 nuovo codice di procedura penale;
      che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la
 possibilita' di far luogo  a  giudizio  abbreviato  e'  appositamente
 disciplinata  dall'art.  247  del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  del  1988
 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
      e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta
 applicazione nel giudizio a quo, data  l'autonomia  della  disciplina
 transitoria  in  materia  rispetto  alla disciplina codicistica (cfr.
 sentenza n. 66 del 1990).
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;