ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1989 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Pepe Luigi nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilita' a consigliere comunale dei medici convenzionati con le Unita' Sanitarie Locali; che l'indicato Tribunale, riportandosi alla identica questione gia' da esso sollevata con due ordinanze 12 dicembre 1988 (R.O. nn. 244 e 245/89), dubita della legittimita' costituzionale della norma, che, non prevedendo la ineleggibilita' dei medici convenzionati, introdurrebbe un ingiustificato trattamento preferenziale per questi ultimi nei confronti dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate, per i quali invece la ineleggibilita' e' prevista; Considerato che con sentenza n. 510, relativa alle citate ordinanze di rimessione nn.244 e 245 del 1989, la questione e' gia' stata dichiarata non fondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.