ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3 secondo
 comma, della legge 22 aprile 1982, n.  168  (Misure  fiscali  per  lo
 sviluppo   della   edilizia  abitativa),  promossi  con  le  seguenti
 ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa  il  3  maggio  1989  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Roma sul  ricorso  proposto  da  Olivier
 Regina  contro  il  2Π Ufficio  del  Registro Atti Pubblici di Roma,
 iscritta al n. 650 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  52, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
     2) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dalla Commissione tributaria
 di primo grado di Roma, sul  ricorso  proposto  da  Galletti  Luciano
 contro  il 2ΠUfficio del Registro Atti Pubblici di Roma, iscritta al
 n. 651 del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  52, prima serie speciale, dell'anno
 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con due ordinanze emesse il 3 maggio 1989 (pervenute
 il 12 dicembre 1989) la Commissione tributaria di primo grado di Roma
 ha  sollevato  questione  incidentale  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3, secondo comma,  della  legge  22  aprile  1982,  n.  168
 (Misure  fiscali  per  lo  sviluppo  della  edilizia abitativa), "nei
 limiti in cui detta norma non prevede, anziche' la  decadenza  totale
 del  beneficio fiscale nel caso di reimpiego parziale, l'applicazione
 di una quota di imposta  proporzionale  alla  quota  reimpiegata  dal
 corrispettivo  conseguito  dalla  vendita", in riferimento all'art. 3
 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  in  entrambi  i  giudizi il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale   dello   Stato,   che   ha   concluso   per   la  manifesta
 inammissibilita' o infondatezza della questione;
    Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talche'
 possono essere riuniti i relativi giudizi;
      che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata
 in quanto gia' ritenuta tale con ord. n. 245 del 1989 e con  ord.  n.
 341  del  1987, nelle quali si e' osservato che le situazioni poste a
 confronto,   di   chi   destini   "interamente"   il    corrispettivo
 dell'alienazione  di  immobile  (avente  determinate caratteristiche)
 all'acquisto di altro immobile adibito a propria abitazione,  con  il
 conseguente    beneficio,    per    cio'    stesso,    dell'esenzione
 dall'I.N.V.I.M., e chi invece  reimpieghi  solo  "parzialmente"  tale
 corrispettivo  nel  suddetto acquisto, sono palesemente differenti in
 relazione alla ratio della norma, che e'  sostanzialmente  quella  di
 introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa;
      che,  infatti,  il  beneficio tributario in parola perderebbe di
 concreto significato ove l'esenzione  fosse  estesa  all'ipotesi  del
 reimpiego  "parziale",  il  quale  invero  sarebbe  comprensivo anche
 dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo",  come  tale  del
 tutto  incompatibile  con  le  finalita'  e  la funzione stessa della
 disposizione impugnata, che sono  appunto  quelle  di  promuovere  il
 pieno  utilizzo  del  denaro  nell'acquisto  di  immobili destinati a
 propria abitazione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;