ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  132, terzo
 comma, del codice di procedura civile,  promossi  con  tre  ordinanze
 emesse il 31 marzo 1989 dalla Corte d'appello di Roma, iscritte ai n.
 593, n. 594 e n. 595 del reg. ord. 1989 e pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  49, prima seria speciale, dell'anno
 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che la Corte d'appello di Roma, con ordinanze in data 31
 marzo 1989 (R.O. nn. 593, 594, e 595 del 1989) ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 132, terzo comma, c.p.c.,
 nella parte in  cui  prevede  che  la  sentenza  emessa  dal  giudice
 collegiale  e'  sottoscritta  "soltanto  dal presidente e dal giudice
 estensore";
      che,  secondo il giudice a quo, tale disposizione contrasterebbe
 con gli artt. 3 e 28 della Costituzione, in quanto tutti i componenti
 del  collegio  sono  civilmente  responsabili  in  base alla legge 13
 aprile 1988, n. 117, mentre l'omessa previsione della  sottoscrizione
 della  sentenza  da  parte  di  tutti  i  componenti ostacolerebbe la
 possibilita' di conoscere la motivazione per il membro  del  collegio
 per  il  quale  non e' prevista la sottoscrizione, con la conseguente
 lesione del principio di uguaglianza e la configurazione di una forma
 di responsabilita' oggettiva;
    Considerato  che  questa  Corte, nella sentenza n. 18 del 1989, ha
 confermato  la  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,  comma
 secondo,  2  e  16  della  legge  n. 117 del 1988, nelle parti in cui
 prevedono una responsabilita' solidale fra tutti i  componenti  degli
 organi  giudiziari  collegiali, in quanto la decisione di tali organi
 e' atto unitario, alla formazione del  quale  i  singoli  membri  del
 collegio concorrono in posizione di parita';
      che la norma impugnata non influisce su siffatta struttura della
 decisione collegiale e sull'anzidetto contributo dei singoli  membri,
 ne'  ostacola  la  cognizione,  da  parte  di  tutti i componenti del
 collegio, del testo della sentenza, poiche' anche il  componente  che
 non  la  sottoscrive,  ha  il  diritto-dovere  e  la  possibilita' di
 controllare, prima del deposito, la corrispondenza al decisum,  tanto
 del dispositivo che della motivazione;
      che,  pertanto,  la  dedotta violazione degli artt. 3 e 28 della
 Costituzione, appare palesemente insussistente, non  derivando  dalla
 disposizione  impugnata  ne'  l'attribuzione  di  una responsabilita'
 oggettiva ne' la lesione del principio di uguaglianza;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;