IL TRIBUNALE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione   di
 legittimita' costituzionale avanzata  dalla  difesa  di  Chkeou  Sall
 relativamente  all'art.  247  delle disp. att. al c.p.p. del 1988 con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Sentito il p.m.;
                             O S S E R V A
    A  prescindere  dalla  prospettazione  difensiva  che eccepisce la
 illegittimita' costituzionale  soltanto  in  relazione  all'art.  247
 delle  disp.  att.  ritiene  il collegio che la normativa in esame si
 appalesa  meritevole  di  attenzione,  anche  di   ufficio   e   piu'
 precipuamente, con riferimento all'art. 438 del c.p.p.
    Ed  invero  la mancata prestazione del consenso da parte del p.m.,
 in ordine alla praticabilita' del rito abbreviato, senza  obbligo  di
 indicare  una  motivazione  e senza che sia riconosciuta al Tribunale
 una possibilita' di sindacato sul punto, comporta che, di  fatto,  al
 p.m.  -  il  cui  ruolo  di  parte  nell'ottica  del  nuovo codice di
 procedura penale e' vieppiu'  accentuato  -  la  legge  riconosce  un
 potere  di  sbarramento  della  pena  che presenta diversi profili di
 illegittimita' costituzionale.
    Si  determina,  infatti,  una inibizione alla praticabilita' di un
 rito che consentirebbe all'imputato di accedere ad una  riduzione  di
 pena,  sulla  base  di  ragioni  che, non dovendo essere esplicitate,
 potrebbero essere, in linea ipotetica, anche manifestamente infondate
 e  senza  che,  di  fronte  a  detto diniego, sia riconosciuto alcuno
 strumento di impugnazione alla parte avversa. La qualcosa,  esaminata
 sotto  il  profilo  dell'art.  24 della Costituzione, rappresenta una
 palese violazione del diritto della difesa.
    Ma,  come dicevasi, simile sistema normativo appare stridere anche
 con l'art. 101 della Costituzione secondo comma che vuole il  giudice
 soggetto  soltanto  alla legge e non anche al teorico arbitrio di una
 parte.
    I  dubbi  di  legittimita'  costituzionale sulla norma in esame si
 rafforzano, altresi', una volta che si abbia riguardo alla riserva di
 legge  contenuta nell'art. 25 della Costituzione con riferimento alle
 pene, essendo di palmare evidenza che, in un contesto normativo  come
 quello  attuale,  la pena da irrogarsi all'imputato non verrebbe piu'
 determinata esclusivamente dalla legge ma anche dalla volonta' di una
 parte processuale quale il p.m. senza che detta volonta' sia ancorata
 a criteri normativamente predeterminati.
    E'  appena il caso di aggiungere che la questione qui sollevata e'
 anche  rilevante  giacche',  dal   suo   accoglimento,   dipende   la
 applicabilita', nella fattispecie, del giudizio abbreviato.
    La   proposizione   della   presente   questione  di  legittimita'
 costituzionale comporta la sospensione obbligatoria del  procedimento
 a carico del Chkeou Sall, attualmente in stato di custodia cautelare.
 Doveroso,  pertanto  appare  al  collegio  decidere  sullo  stato  di
 liberta'  dell'imputato  in  previsione  dei presumibili tempi lunghi
 necessari alla risoluzione della sollevata questione. Data la  natura
 dei  fatti contestati al Chkeou, considerata la durata della custodia
 cautelare   gia'   sofferta,   tenuto   conto   della    personalita'
 dell'imputato  quale  si  desume  dal  certificato penale nonche' dal
 fatto che trattasi di persona straniera  senza  stabile  occupazione,
 adeguata  appare  la  misura  della  imposizione  degli  obblighi  di
 presentazione (lunedi', mercoledi' e venerdi' alle ore 20)  da  parte
 del  Chkeou  alla  autorita'  della Polizia di Stato territorialmente
 competente in relazione al  luogo  di  domicilio  che  verra'  eletto
 all'atto della scarcerazione.
    Il  Chkeou  Sall  va pertanto scarcerato se non detenuto per altra
 causa.