IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimita' costituzionale avanzata dalla difesa di Chkeou Sall relativamente all'art. 247 delle disp. att. al c.p.p. del 1988 con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sentito il p.m.; O S S E R V A A prescindere dalla prospettazione difensiva che eccepisce la illegittimita' costituzionale soltanto in relazione all'art. 247 delle disp. att. ritiene il collegio che la normativa in esame si appalesa meritevole di attenzione, anche di ufficio e piu' precipuamente, con riferimento all'art. 438 del c.p.p. Ed invero la mancata prestazione del consenso da parte del p.m., in ordine alla praticabilita' del rito abbreviato, senza obbligo di indicare una motivazione e senza che sia riconosciuta al Tribunale una possibilita' di sindacato sul punto, comporta che, di fatto, al p.m. - il cui ruolo di parte nell'ottica del nuovo codice di procedura penale e' vieppiu' accentuato - la legge riconosce un potere di sbarramento della pena che presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. Si determina, infatti, una inibizione alla praticabilita' di un rito che consentirebbe all'imputato di accedere ad una riduzione di pena, sulla base di ragioni che, non dovendo essere esplicitate, potrebbero essere, in linea ipotetica, anche manifestamente infondate e senza che, di fronte a detto diniego, sia riconosciuto alcuno strumento di impugnazione alla parte avversa. La qualcosa, esaminata sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, rappresenta una palese violazione del diritto della difesa. Ma, come dicevasi, simile sistema normativo appare stridere anche con l'art. 101 della Costituzione secondo comma che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge e non anche al teorico arbitrio di una parte. I dubbi di legittimita' costituzionale sulla norma in esame si rafforzano, altresi', una volta che si abbia riguardo alla riserva di legge contenuta nell'art. 25 della Costituzione con riferimento alle pene, essendo di palmare evidenza che, in un contesto normativo come quello attuale, la pena da irrogarsi all'imputato non verrebbe piu' determinata esclusivamente dalla legge ma anche dalla volonta' di una parte processuale quale il p.m. senza che detta volonta' sia ancorata a criteri normativamente predeterminati. E' appena il caso di aggiungere che la questione qui sollevata e' anche rilevante giacche', dal suo accoglimento, dipende la applicabilita', nella fattispecie, del giudizio abbreviato. La proposizione della presente questione di legittimita' costituzionale comporta la sospensione obbligatoria del procedimento a carico del Chkeou Sall, attualmente in stato di custodia cautelare. Doveroso, pertanto appare al collegio decidere sullo stato di liberta' dell'imputato in previsione dei presumibili tempi lunghi necessari alla risoluzione della sollevata questione. Data la natura dei fatti contestati al Chkeou, considerata la durata della custodia cautelare gia' sofferta, tenuto conto della personalita' dell'imputato quale si desume dal certificato penale nonche' dal fatto che trattasi di persona straniera senza stabile occupazione, adeguata appare la misura della imposizione degli obblighi di presentazione (lunedi', mercoledi' e venerdi' alle ore 20) da parte del Chkeou alla autorita' della Polizia di Stato territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio che verra' eletto all'atto della scarcerazione. Il Chkeou Sall va pertanto scarcerato se non detenuto per altra causa.