IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Borea Giorgio + dieci. DISPOSITIVO DELLA SENTENZA Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del d.-l. 28 luglio 1989; n. 271, nonche' dell'art. 438 del c.p.p. 1988 in relazione agli attt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione nella parte in cui le norme citate sanciscono efficacia vincolante, per il giudice, al dissenso del p.m. sul punto della scelta del rito del giudizio abbreviato e conseguentemente sulla riduzione di un terzo della pena da infliggere; Sentiti il p.m. e le altre parti; Rilevato che l'art. 438 del c.p.p., cosi' come prospettato dalla difesa, appare viziato da profili di illegittimita' costituzionale, laddove attribuisce al p.m. la facolta' di esprimere un dissenso immotivato alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato e laddove non prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso, con cio' escludendosi l'instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti e di una verifica del giudice in ordine alle cause impeditive dell'applicazione di una riduzione automatica della pena; Rilevato che quanto sopra si traduce in un pregiudizio del diritto di difesa ed in una limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante, con surrettizia ed anomala surrogazione del p.m. nelle funzioni di quest'ultimo (avendo l'insindacabile dissenso del p.m. natura decisoria stante le relative implicazioni di carattere sostanziale); Considerato, pertanto, doversi disporre la sospensione del procedimento contro Ussia Samuele Rocco stante la non manifesta infondatezza e rilevanza della eccezione come sopra proposta; Ritenuto che le posizioni di Ussia Samuele e quelle degli altri imputati possono essere definite separatamente di talche' appare di giustizia disporre lo stralcio della posizione dell'Ussia restando acquisiti al presente processo gli originali di tutti gli atti processuali a lui relativi;