IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1336/89 pubblico ministero, relativo alla convalida di arresto in flagranza di Mathlouti Nalsie per il reato di cui all'art. 152 t.u.l.p.s. per aver omesso di ottemperare al foglio di via obbligatorio emesso a suo carico. Premesso che la difesa ha eccepito la questione di costituzionalita' dell'art. 224 norme di coordinamento c.p.p. per la violazione degli artt. 76 e 77, del comma, della Costituzione per la violazione delle norme che regolamentano la formazione delle leggi e in particolare la violazione delle norme interposte dalla legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 all'art. 2 (32) e 59 (104) e art. 6. La delega prevede l'arresto obbligatorio in flagranza in casi specifici e di gravi ipotesi delittuose, non contravvenzionali vi sarebbe eccesso di delega anche per la previsione della misura coercitiva e sotto il profilo dell'articoli 2 e 104 e dell'art. 6 della delega stessa perche' il Governo nelle norme di coordinamento non ha provveduto ad adeguare ai criteri della delega la norma speciale. Inoltre si eccepisce la illeggittimita' costituzionale sotto il profilo dell'art. 3 della costituzione per la disparita' di trattamento; in particolare sottopone l'arresto obbligatorio in flagranza (reato contravvenzionale) quando la obbligatorieta' e' prevista solo per le piu' gravi ipotesi di delitto. Chiede pertanto non farsi luogo alla convalida dell'arresto e ordinarsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. O S S E R V A La questione presentata dalla difesa appare rilevante nell'attuale procedimento considerato che il pretore deve applicare tale normativa del presente giudizio. Per quanto attiene alle censure di incostituzionalita' queste appaiono non manifestamente infondate in quanto: il punto 2-32 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale prevede l'obbligo della polizia giudiziaria di arresto in flagranza esclusivamente per delitti. Viene pertanto esclusa la possibilita' di arresto obbligatorio in flagranza per le contravvenzioni, non menzionate in tale punto. La legge delega ha voluto al punto 2-32 restringere l'ambito dell'arresto secondo i criteri di "pericolosita'" e "gravita'" della condotta posta in essere. Nella violazione del f.v.o. non appaiono riscontrabili questi due criteri ispiratori. Inoltre il dato testuale dell'obbligatorieta' dell'arresto per i soli delitti appare argomento non superabile attraverso l'estensione esplicita fatta dall'art. 224 delle norme di coordinamento. Non appare avere rilievo per sostenere la legittimita' dell'art. 224 norme di coordinamento il fatto che al comma quarto la norma disponga l'applicabilita' limitata a due anni dall'entrata in vigore del codice. Il fatto che la normativa sia "a tempo" non esclude il fatto che si siano superati i criteri tassativi della legge delega. L'art. 224 pur essendo inserito fra le norme di coordinamento non appare averne la veste sostanziale. Appare invece chiaramente un articolo che crea un'eccezzione ed una deroga ai principo stessi del nuovo codice di procedura penale. La necessita' di prorogare l'arresto in flagranza per tale tipo di reato per un certo periodo di tempo non appare infatti finalizzato ad una necessita' di coordinamento fra il vecchio ed il nuovo procedimento. La ratio di tale previsione e' un'altra, non di natura giuridica, e, in ogni caso non certamente compatibile ne' rilevante in materia di procedura penale ed applicazione della legge penale stessa. E' percio' evidente come sia stata violata la delega e come si sia voluta surrettiziamente introdurre, sia pur a termine, un'ipotesi di arresto in flagranza non prevista dal nuovo codice. Altre dovevano essere le forme ed i rimedi di fronte alla violazione del f.v.o. Nella forma adottata l'art. 224 appare in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per violazione delle norme che regolano la formazione delle leggi ed in particolare la legge delega. Appare altresi' non manifestamente infondata la questione di illeggittimita' costituzionale, per eccesso di delega, anche per quanto concerne la possibilita', prevista dall'art. 224, comma secondo, di applicare per tale tipo di contravvenzione le misure cautelari. Secondo i criteri dettati dall'art. 2 (104) e 6 della legge delega la norma speciale doveva essere adeguata ai criteri della legge delega. Il comma secondo dell'art. 224 prevede inoltre esplicitamente una deroga all'art. 280 del c.c.p. che prevede le misure coercitive solo per i "delitti" e non per le "contravvenzioni", pur riducendo al comma terzo i termini di durata previsti dalla normativa. Infine appare violato l'art. 3 della Costituzione per l'evidente disparita' di trattamento di coloro che violano il f.v.o. rispetto alle altre ipotesi contravvenzionali escluse dalla previsione dell'arresto in flagranza. Si ricorda che fra le ipotesi contravvenzionali si rinvengono reati che per condizioni soggettive e oggettive, di tempo e di luogo, sono ben piu' gravi e di maggior pericolo sociale quali, il porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 della legge n. 110/75) ed il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 del c.p.). Tali ipotesi contravvenzionali sono state escluse. Mentre e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e l'enventuale irrogazione di misura cautelare per la violazione dell'art. 152 del t.u.l.p.s.