IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 831/1986, proposto da Spampinato Maria Grazia, Russo Nunziata, Tornatore Salvatore, Cerami Francesca, Giuffrida Giovanni, Trazzera Vincenzo, Capizzi Alfonso, Virgillito Giulio, Malvica Maria Rita e Miraglia Gaetano, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Campria, elettivamente domiciliati in Catania, via S. Sofia n. 38, presso il dott. Salvatore Laiacona, contro il provveditorato agli studi di Catania, in persona del provveditore pro-tempore, e il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege per l'annullamento del provvedimento di rigetto delle domande di immissione in ruolo ex art. 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, presentate dagli interessati, emesso dal provveditore agli studi di Catania il 10 aprile 1986, e pervenuto ai ricorrenti il 18 successivo; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione scolastica intimata, con il patrocinio dell'avvocatura erariale; Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 15 marzo 1989 il referendario dott. Ettore Leotta; Udito l'avv. S. Campria per i ricorrenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O I ricorrenti, docenti incaricati nei corsi di orientamento musicale, non venivano inclusi negli elenchi degli aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, pubblicati dal provveditorato agli studi di Catania con decreto del 27 settembre 1982. Tale esclusione veniva impugnata dagli interessati avanti questo tribunale con ricorso n. 2269/1982. Con sentenza n. 54 del 7 febbraio 1984, il t.a.r. riconosceva che i corsi di orientamento musicale rientravano tra le istituzioni di scuola popolare, onde il servizio prestato dai ricorrenti era in astratto, "idoneo a determinare la loro immissione in ruolo". Con la medesima decisione veniva "fatta salva l'ulteriore attivita' dell'autorita' amministrativa in ordine all'accertamento dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti richiesti dagli interessati". La sentenza del t.a.r. veniva confermata dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con decisione n. 65 del 28 maggio 1985. Con ricorso n. 81/1986 i docenti in questione adivano questo tribunale per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del t.a.r. e del c.g.a. prima indicate. Nelle more di tale giudizio (poi conclusosi con decisione n. 80 del 14 novembre 1986, sezione seconda, con la quale e' stata dichiarata l'inammissibilita' del gravame), il provveditore agli studi di Catania con nota del 10 aprile 1986 comunicava che le domande di immissione in ruolo presentate nel 1982 non potevano essere prese in considerazione, dal momento che gli interessati non erano forniti del titolo di studio necessario per l'immissione in ruolo. Avverso tali ultime determinazioni dell'amministrazione i signori Spampinato Maria Grazia, Russo Nunziata, Tornatore Salvatore, Cerami Francesca, Giuffrida Giovanni, Trazzera Vincenzo, Capizzi Alfonso, Virgillito Giulio, Malvica Maria Rita e Miraglia Gaetano hanno proposto il presente gravame, notificato il 28 maggio 1986, depositato il 21 giugno 1986, deducendo a sostegno delle proprie ragioni le seguenti censure: 1. - Eccesso di potere. I provvedimenti impugnati sarebbero palesemente ingiusti, dal momento che: a) le nomine degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale andavano conferite anche a persone sfornite del prescritto titolo di studio (cfr. art. 20, terzo comma, lett. e), dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 1979, prot. n. 2343, secondo cui era sufficiente il possesso del certificato dell'autorita' scolastica, attestante che l'interessato aveva insegnato senza demerito in un corso di orientamento musicale dello stesso tipo per la intera durata del corso); b) nessuna disposizione della legge n. 270/1982 subordinerebbe l'immissione in ruolo al possesso del titolo di studio. 2. - Violazione di legge. L'art. 46 della legge n. 270/1982 richiederebbe per l'immissione in ruolo unicamente il compimento del servizio di scuola popolare, per un determinato periodo di tempo, senza alcun riferimento al titolo di studio. L'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, costituendosi in giudizio nell'interesse dell'amministrazione scolastica intimata, ha dedotto: l'improcedibilita' del gravame, limitatamente alla ricorrente Cerami Francesca, immessa in ruolo nelle more del giudizio; il rigetto del ricorso, perche' infondato nel merito. Alla pubblica udienza del 15 marzo 1989 la causa e' passata in decisione. D I R I T T O 1. - L'art. 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, cosi' dispone: "Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno centoottanta giorni, nonche' agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-80 o 1980-81 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno centoottanta giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 30. Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 un corso completo C.R.A.C.I.S. o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo C.R.A.C.I.S. o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno centoottanta giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 34 e, rispettivamente ai precedenti artt. 35 e 37, a seconda che siano stati abilitati o non abilitati. Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina". Con sentenza n. 54 del 7 febbraio 1984 di questa sezione, confermata dal c.g.a. con decisione n. 65 del 28 maggio 1985, e' stato affermato che i corsi di orientamento musicale sono da ricomprendere tra i corsi popolari di tipo C), onde il servizio prestato in tali istituzioni di scuola popolare e' utile ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 270/1982. I ricorrenti, tutti docenti nei corsi d'orientamento musicale, hanno chiesto di essere immessi in ruolo ai sensi dell'art. 46 sopra citato. Con gli impugnati provvedimenti, l'amministrazione scolastica ha comunicato che tali richieste non possono essere prese in considerazione, dal momento che gli interessati sono privi sia del titolo di studio necessario per l'immissione nel ruolo dei docenti di scuola elementare, sia del titolo di studio e dell'abilitazione necessari per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Ad avviso di questo tribunale, le determinazioni adottate dal Provveditore agli studi di Catania sono immuni da censure, dal momento che il possesso del titolo di studio rientra nei requisiti generali stabiliti dalle leggi organiche che disciplinano le assunzioni dei pubblici dipendenti presso le Amministrazioni statali. Come e' stato evidenziato dall'avvocatura erariale, "dalle norme transitorie contenute nella legge 20 maggio 1982, n. 270, non risulta assolutamente una volonta' del legislatore di prescindere dal possesso del titolo di studio per l'immissione in ruolo dei precari; si desume, invece, esattamente la volonta' contraria e cio' precisamente dalle norme con le quali il legislatore si e' preoccupato che gli insegnanti pur in possesso del titolo di studio, ma privi di abilitazione, partecipano positivamente ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento". Tale interpretazione e' avvalorata dal fatto che, allorche' il legislatore ha voluto prescindere dal titolo di studio, lo ha detto espressamente. Si vedano, a tal proposito: l'art. 41, quarto comma, della legge n. 270/1982, con il quale e' stata prevista l'immissione in ruolo degli esperti degli istituti tecnici e professionali, sforniti di titolo di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione, da inquadrare, anche in soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della scuola; l'art. 42, primo e secondo comma, della stessa legge, in forza del quale la normativa di cui all'art. 41, quarto comma, sopra citata si applica agli insegnanti della scuola secondaria, compresi i docenti delle libere attivita' complementari, privi del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono. In tutta la legge n. 270/1982 non e' dato di rinvenire disposizioni analoghe per i docenti delle istituzioni di scuola popolare, il che comporterebbe, allo stato, la reiezione del presente gravame. 2. - Tuttavia, prima di adottare una pronuncia in proposito, il tribunale, d'ufficio, ritiene che debba essere verificata la conformita' ai precetti costituzionali dell'art. 46, primo e secondo comma, della legge n. 270/1982, nella parte in cui non consente ai docenti ivi contemplati, sforniti del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, di usufruire del trattamento previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 42, primo e secondo comma, e 41, quarto comma, della legge n. 270/1982 per gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria. A tal proposito, debbono essere formulate le seguenti considerazioni. Con la legge 20 maggio 1982, n. 270, si e' proceduto alla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, alla ristrutturazione degli organici, all'adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato ed alla sistemazione del personale precario esistente. E' evidente che con l'espressione "sistemazione del personale precario esistente", che si rinviene nel titolo della legge, il legislatore ha inteso riferirsi a "tutte" le possibili utilizzazioni dei docenti precari. Tra i docenti precari da sistemare sono stati inclusi anche gli esperti sforniti di un titolo di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione (cfr. art. 41, quarto comma, citato) e gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, privi del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono (cfr. art. 42, primo e secondo comma, citato). Nel dettare con l'art. 46 le disposizioni per l'immissione in ruolo dei docenti delle scuole popolari, il legislatore stranamente ha trascurato la posizione degli insegnanti sforniti del titolo di studio prescritto (tra i quali vanno compresi gli odierni ricorrenti). L'omessa previsione dell'immissione in ruolo di tale ultima categoria di docenti contrasta con la scelta discrezionale di fondo, operata dal legislatore, di eliminazione di tutto il precariato esistente, non ha una razionale giustificazione ed introduce una palese disparita' di trattamento tra insegnanti precari della scuola, svolgenti sostanzialmente servizi equivalenti (cfr. sentenza Corte costituzionale 25 novembre 1986, n. 249). Il che comporta la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione e dei principi di buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione, sanciti con norma immediatamente precettiva dall'art. 97, primo comma, della Costituzione. Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che la sorte del ricorso e' indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalita' del citato art. 46, primo e secondo comma, della legge n. 270/1982, dal momento che le domande dei ricorrenti possono essere accolte solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale.