Ricorso della regione autonoma di Trento, in persona del presidente
 della giunta provinciale pro-tempore  sig.  Mario  Malossini,  giusta
 delibera  della  giunta  n.  3102, del 23 marzo 1990, rappresentata e
 difesa - in virtu' di procura speciale del 26 marzo 1990 per atto del
 notaio  dott.  Pierluigi  Mott, in Trento (rep. n. 54898) - dall'avv.
 prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente  domiciliata  in
 Roma,  piazza  Borghese  n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica,  per  la
 dichiarazione  di  incostituzionalita'  dell'art.  1  della  legge 28
 febbraio 1990, n. 38 "Conversione in legge,  con  modificazioni,  del
 d.-l.  28  dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di
 finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato  e  le  regioni,
 nonche'  disposizioni  varie",  nella  parte  in cui ha convertito in
 legge gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415.
                               F A T T O
    Com'e'  noto, gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n.
 415, hanno stabilito numerosi tagli ai  trasferimenti  finanziari  da
 parte  dello  Stato  a carico delle sole regioni a statuto speciale e
 delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di  norme  che
 stabiliscono  o addirittura la esclusione dal riparto di alcuni fondi
 (artt. 18 e 20), o comunque consistenti riduzioni di fondi  destinati
 a  finanziarie  attivita'  e  spese che peraltro le regioni a statuto
 speciale e le provincie autonome sono tenute  ad  effettuare  (e'  il
 caso,  in  particolare, del Fondo sanitario nazionale di cui all'art.
 19 del d.-l. n. 415/1989).
    Poiche'  tale  disciplina  stabilita dal d.-l. n. 415/1989 risulta
 essere incostituzionale e lesiva delle competenze  costituzionalmente
 attribuite  alla provincia autonoma di Trento, questa la ha impugnata
 con il ricorso notificato il 29  gennaio  1990,  pendente  innanzi  a
 codesta ecc.ma Corte.
    La  legge  di  conversione  e'  stata approvata dalle Camere senza
 introdurre emendamenti al testo originario dei suddetti artt. 18,  19
 e  20: e' la legge 28 febbraio 1990, n. 38, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 49 del 28  febbraio  1990.  Pertanto  restano  ferme  le
 censure gia' dedotte con il precedente ricorso, avente per oggetto la
 disciplina stabilita dal decreto-legge, che vengono qui  ribadite  ed
 integralmente richiamate.
    Con  il  presente  atto  si  impugna  tuttavia  anche  la legge di
 conversione n.  38/1990,  sia  per  dedurre  un  suo  autonomo  vizio
 procedurale  di  incostituzionalita';  sia per integrare e sviluppare
 una  censura  di  carattere  sostanziale  relativa  all'art.  18  del
 decreto-legge ora convertito.
    Poiche',  dunque,  la  legge  28  febbraio  1990,  n. 38, viola le
 competenze costituzionalmente attribuite alla provincia  autonoma  di
 Trento, questa la impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 52,
 ultimo comma, dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  e
 relative norme di attuazione.
    Il   presente   ricorso   e   le   censure  di  seguito  formulate
 presuppongono,  ovviamente,  quanto  gia'  dedotto  con  il   ricorso
 precedente,  in relazione alla disciplina stabilita dal decreto legge
 n. 415/1989. In esso si e' ampiamente illustrata la rilevanza,  anche
 in  termini  quantitativi,  della decurtazione di risorse finanziarie
 della provincia ricorrente operata  dalla  impugnata  disciplina  del
 d.-l.  n.  415/1989,  ora  convertito.  Si  tratta,  infatti,  di una
 decurtazione che assomma ad oltre 168 miliardi. Orbene,  specialmente
 se  si  ha  presente  cio',  risulta  evidente uno specifico vizio di
 incostituzionalita' formale della legge di conversione.
    La  disciplina impugnata, infatti, riguarda soltanto le regioni ad
 autonomia speciale e le provincie di Trento  e  Bolzano.  Non  vi  e'
 dubbio,  quindi,  che  si  tratta di una disciplina che "riguarda" la
 provincia ricorrente. Pertanto, ai sensi dell'art. 52, ultimo  comma,
 dello  statuto  Trentino-Alto  Adige,  e  dell'art. 19 delle relative
 norme d'attuazione, approvate con il d.P.R. 1› febbraio 1973, n. 49 -
 il  cui  secondo  comma  stabilisce  che  "Il presidente della giunta
 regionale ed i presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle
 sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio e' chiamato ad
 approvare disegni di legge, atti  aventi  valore  di  legge,  atti  o
 provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o
 delle province" - il presidente della giunta  provinciale  di  Trento
 doveva essere convocato per intervenire alla seduta del Consiglio dei
 Ministri in cui venne deliberato il disegno di legge  di  conversione
 del  d.-l.  n.  415/1989  (cosi'  come  esso  era stato doverosamente
 invitato ad intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29
 settembre  1989,  per  la  deliberazione  del  disegno  di  legge "di
 accompagnamento" alla legge finanziaria 1990 - intitolato  "Norme  di
 delega  in  materia  di  autonomia  impositiva  delle regioni e altre
 disposizioni concernenti i rapporti finanziari  tra  lo  Stato  e  le
 regioni"  -  il  cui contenuto e' stato poi in gran parte ripreso dal
 d.-l. n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990).
    Ma  il Presidente della giunta non e' stato convocato in occasione
 della deliberazione del Consiglio dei Ministri  di  approvazione  del
 disegno  di legge di conversione del decreto-legge n. 415/1989 (cosi'
 come  esso  non  era  stato  convocato  neppure  in  occasione  della
 precedente  deliberazione  del Consiglio dei Ministri di approvazione
 del d.-l. n. 415/1989). Cio' comporta una puntuale  violazione  della
 norma statutaria gia' indicata e dell'autonomia provinciale, e quindi
 la incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata.
    2.  -  Violazione,  da  parte  dell'art. 18 del d.-l. n. 415/1989,
 convertito in legge n. 38/1990, delle attribuzioni provinciali di cui
 agli  artt.  8, 16, degli artt. 69 ss. (titolo VI, come modificato ed
 integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, spec. art.  5)  dello
 statuto  speciale  del  Trentino-Alto  Adige  e  delle relative norme
 d'attuazione, nonche' degli artt. 3, 32, 81,  97,  116  e  119  della
 Costituzione.
    Con  il  ricorso  gia'  proposto  nei  confronti  della disciplina
 stabilita dal d.-l. n. 415/1989, si e'  gia'  dedotta  la  violazione
 delle  norme  ora richiamate in epigrafe da parte dell'art. 18, primo
 comma; in particolare (pag. 23 e segg. del ricorso)  nella  parte  in
 cui il primo comma dell'art. 18 dispone la esclusione della provincia
 ricorrente dal  riparto  del  fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei
 disavanzi  di  esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9
 della legge n. 151/1981.
    Si  tratta infatti di una disciplina che incide particolarmente in
 una materia di competenza provinciale di  grado  primario,  quale  e'
 quella  in  materia di trasporti di interesse provinciale di cui agli
 artt. 8, n. 18, e 16 dello statuto Trentino-Alto Adige (oltre che  in
 quella  pure  primaria  in  materia  di servizi pubblici di interesse
 provinciale, ex art. 8, n. 19, St.).
    Anche  per  questa parte l'art. 18 non ha subito modifiche in sede
 di conversione. Restano dunque ferme al riguardo,  anche  per  questa
 parte,  le  censure  gia'  dedotte  nel  precedente  ricorso  tuttora
 pendente. Con il presente atto esse vengono peraltro qui  di  seguito
 ulteriormente sviluppate ed integrate.
    Il  primo comma dell'art. 18, dopo avere stabilito nel suo secondo
 periodo che "Le predette regioni sono altresi'  escluse  dal  riparto
 del  fondo  nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
 aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n.
 151,  e  provvedono  alla  concessione dei contributi alle aziende di
 trasporto  con  propri  mezzi  finanziari",  nel  successivo  periodo
 (l'ultimo  dell'art.  18, primo comma) stabilisce ancora che "Restano
 comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui  alla  legge
 10 aprile 1981, n. 151".
    Gia'  si  e'  detto  nel precedente ricorso che il tenore testuale
 delle disposizioni ora riportate potrebbe anche fare ritenere che  la
 disciplina  in  questione  si  riferisca  solo alle regioni a statuto
 speciale, e non anche alle province autonome di Trento e Bolzano. Ma,
 ove  fosse diversamente, anche la norma contenuta nel terzo ed ultimo
 periodo del primo comma del'art. 18 sarebbe incostituzionale e lesiva
 dell'autonomia provinciale.
    Invero  "i  principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151" non
 possono   in   alcun   modo   vincolare   l'autonomia    legislativa,
 amministrativa   e   programmatoria   che   alla  provincia  autonoma
 ricorrente e' garantita in materia di trasporti pubblici locali dagli
 artt.  8,  n. 18 e 16 dello statuto (ma anche dagli artt. 8, n. 19, e
 16 in materia di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di  aziende
 speciali).  Come  e'  infatti espressamente stabilito dal primo comma
 dell'art. 1 della legge n. 151/1981, tale legge - in  particolare  al
 titolo  primo  ("Principi  fondamentali"),  -  "stabilisce i principi
 fondamentali cui le regioni  a  statuto  ordinario  devono  attenersi
 nell'esercizio  delle  potesta'  legislative  e di programmazione, in
 materia di trasporti pubblici locali".
    Dunque  la  legge  n. 151/1981 contiene solo principi fondamentali
 diretti a determinare ex  art.  117  della  Costituzione  l'esercizio
 della  competenza concorrente in materie di trasporti pubblici locali
 delle sole regioni "a statuto ordinario". Non si rivolge alle regioni
 a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano,
 ne' comunque stabilisce "principi  dell'ordinamento  giuridico  dello
 Stato"  o  "norme  fondamentali delle riforme economico sociali della
 Repubblica" (art. 4 delllo statuto Trentino-Alto Adige)  che  possano
 validamente  limitare  le  competenze esclusive attribuite in materia
 alla provincia ricorrente dagli artt. 8 e 16 dello statuto.
    Pertanto  e'  costituzionale  l'ultimo  periodo  del  primo  comma
 dell'impugnato art. 18, nella parte in cui pretenderebbe  di  rendere
 applicabili  anche  alla  provincia autonoma ricorrente, ed anche per
 essa vincolanti, i principi di cui alla legge n.  151/1981.  Principi
 che  mai  -  per  loro natura - sono stati applicabili alle regioni a
 statuto speciale ed alle province autonome,  e  che  non  puo'  certo
 essere l'art. 18 a rendere tali.