IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1139 del 1989 proposto da Scrofani Francesco, rappresentato e difeso dal dott. proc. Dario Sammartino ed elettivamente domiciliato in Catania, via V. E. Orlando n. 56, contro il distretto militare principale di Siracusa, in persona del comandante pro-tempore, non costituito in giudizio; il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria, per l'annullamento previa sospensione, della cartolina precetto inviatagli dal Ministero della difesa, comando militare mittente distretto di Siracusa con la quale gli e' fatto obbligo di presentarsi il giorno 6 luglio 1989 presso il 28 battaglione F. "Pavia" in Pesaro per prestare il servizio militare di leva; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la camera di consiglio dell'8 luglio 1989 il referendario dott. Carlo Taglienti; Udito il dott. proc. Dario Sammartino per il ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che al ricorrente in data 20 giugno 1989 e' stata comunicata la cartolina-precetto impugnata con la quale si disponeva che lo stesso era tenuto a presentarsi il giorno 6 luglio 1989 presso il 28 battaglione F. "Pavia" di Pesaro per adempiere al servizio di leva. Il ricorrente aveva gia' usufruito del ritardo nella prestazione del servizio di leva per motivi di studio sino al 1988. Nel mese di marzo 1988 ha conseguito la laurea perdendo titolo al rinvio. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, in quanto prevede che, cessato il titolo del ritardo, coloro che ne fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica, con la conseguenza che sarebbe inibito all'Amministrazione disporre la chiamata con ulteriori scaglioni senza limiti temporali, come e' avvenuto nella fattispecie oggetto del giudizio. Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ha chiesto rigetto del gravame. Nella camera di Consiglio dell'8 luglio 1989 il tribunale amministrativo regionale con coeva ordinanza collegiale n. 605 in accoglimento temporaneo della domanda cautelare, ha disposto la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato con il gravame di cui in epigrafe sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione dell'incidente di costituzionalita', sollevato con la presente ordinanza. D I R I T T O