IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1394 del 1989 proposto da Spadaro Francesco, rappresentato e difeso dal proc. leg. dott. Vincenzo Tuccitto ed elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre, 40, presso lo studio del proc. leg. dott. Carmelo Miranda, contro il distretto militare di Caltanissetta, in persona del comandante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege, e nei confronti del Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio per l'annullamento previa sospensione, della cartolina precetto inviatagli dal Ministero della difesa, comando militare mittente distretto di Caltanissetta con la quale gli e' fatto obbligo di presentarsi il giorno 27 settembre 1989 presso il 60 battaglione F. "Col di Lana" in Trapani per prestare il servizio militare di leva; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del distretto militare di Caltanissetta; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la camera di consiglio del 29 settembre 1989 il referendario dott. Salvatore Schillaci; Udito il proc. leg. Carmelo Miranda, in sostituzione del proc. leg. Vincenzo Tuccitto per il ricorrente; Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che al ricorrente in data 21 agosto 1989 e' stata comunicata la cartolina-precetto impugnata con la quale si disponeva che lo stesso era tenuto a presentarsi il giorno 27 settembre 1989 presso il 60 battaglione f.t.r. "Col di Lana" in Trapani per adempiere al servizio di leva. Il ricorrente aveva gia' usufruito del ritardo nella prestazione del servizio di leva per motivi di studio sino all'anno 1988. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, in quanto prevede che, cessato il titolo del ritardo, coloro che ne fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica, con la conseguenza che sarebbe inibito all'amministrazione disporre la chiamata con ulteriori scaglioni senza limiti temporali, come e' avvenuto nella fattispecie oggetto del giudizio. L'amministrazione militare, costituitasi in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ha chiesto il rigetto del gravame. D I R I T T O