IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 1394 del 1989
 proposto da Spadaro Francesco, rappresentato e difeso dal proc.  leg.
 dott.  Vincenzo  Tuccitto  ed  elettivamente  domiciliato in Catania,
 viale XX Settembre, 40, presso lo studio del proc. leg. dott. Carmelo
 Miranda,  contro  il  distretto militare di Caltanissetta, in persona
 del comandante pro-tempore, rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di Catania, domiciliataria ex lege, e nei
 confronti  del  Ministero  della  difesa,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore,  non  costituito  in  giudizio per l'annullamento previa
 sospensione, della cartolina precetto inviatagli dal Ministero  della
 difesa,  comando  militare mittente distretto di Caltanissetta con la
 quale gli e' fatto obbligo di presentarsi il giorno 27 settembre 1989
 presso il 60› battaglione F. "Col di Lana" in Trapani per prestare il
 servizio militare di leva;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del distretto militare di
 Caltanissetta;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per  la  camera di consiglio del 29 settembre
 1989 il referendario dott. Salvatore Schillaci;
    Udito  il  proc.  leg.  Carmelo Miranda, in sostituzione del proc.
 leg. Vincenzo Tuccitto per il ricorrente;
    Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  il  gravame  introduttivo  del  giudizio  si  espone  che  al
 ricorrente  in  data  21  agosto  1989   e'   stata   comunicata   la
 cartolina-precetto  impugnata con la quale si disponeva che lo stesso
 era tenuto a presentarsi il giorno 27 settembre 1989  presso  il  60›
 battaglione f.t.r. "Col di Lana" in Trapani per adempiere al servizio
 di leva.
    Il  ricorrente  aveva gia' usufruito del ritardo nella prestazione
 del servizio di leva per motivi di studio sino all'anno 1988.
    Il  provvedimento  impugnato  sarebbe  illegittimo  per violazione
 dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n.  191,  in
 quanto  prevede  che,  cessato  il  titolo del ritardo, coloro che ne
 fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare  con  il  primo
 scaglione  o  contingente  chiamato  alle  armi  se  dell'Esercito  o
 dell'Aeronautica,   con   la   conseguenza   che   sarebbe    inibito
 all'amministrazione  disporre  la  chiamata  con  ulteriori scaglioni
 senza limiti temporali, come e' avvenuto  nella  fattispecie  oggetto
 del giudizio.
    L'amministrazione   militare,  costituitasi  in  giudizio  con  il
 patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato  di  Catania,  ha
 chiesto il rigetto del gravame.
                             D I R I T T O