IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nella   controversia
 previdenziale in grado di appello iscritta  al  n.  77/1988  R.G.  in
 appello  della  sentenza n. 179/1988 del 5 luglio 1988/12 luglio 1988
 dal pretore di Trieste, tra l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  della
 previdenza  sociale;  in  persona  del  presidente  pro-tempore,  coi
 procuratori e domiciliatari in Trieste avv. S. Donaldo e dott.  proc.
 A.  Formicola  che  lo  rappresentano  e  difendono  in giudizio, per
 procure generali alle liti del 7 gennaio 1987 e 18  novembre  1987  a
 rogito  notaio Franco Lupo di Roma; appellante e: 1) Vatovec Rosa; 2)
 Pecenk  Angelo,  entrambi  residenti  in  S.  Dorlingo  della   Valle
 (Trieste),  col  procuratore  e  domiciliatario  in  Trieste  avv. D.
 Mogorovich, che li rappresenta e difende in giudizio, per procure del
 9 dicembre 1987 a margine del ricorso introduttivo; appellati;
    Letti ed esaminati gli atti di causa:
                          CONSIDERATO IN FATTO
    Che,  con ricorso al pretore di Trieste in funzione di giudice del
 lavoro, Pecenik Angelo, titolare di pensione di riversibilita'  nella
 gestione    speciale   coltivatori   diretti,   mezzadri   e   coloni
 dell'I.N.P.S., ha convenuto in giudizio detto istituto  per  sentirlo
 condannare  all'integrazione  della pensione al trattamento minimo di
 legge, integrazione che gli era stata negata per essere  il  medesimo
 titolare di pensione di invalidita' a carico dell'A.G.O.,
    Che,  sull'opposizione  dell'ente  convenuto,  l'adito  pretore ha
 ritenuto di accogliere la domanda  del  ricorrente  alla  luce  della
 sentenza 3 dicembre 1985, n. 314 della Corte costituzionale;
    Che   contro   tale  decisione,  pronunciata  il  5  luglio  1988,
 l'I.N.P.S. ha proposto appello a questo tribunale  deducendo  che  al
 caso  in esame non possono estendersi gli effetti della dichiarazione
 di incostituzionalita' degli artt. 2 della legge n.  1338/1962  e  23
 della  legge  n.  153/1969 nella parte in cui vietano di integrare al
 minimo le pensioni di  riversibilita'  concorrenti  con  le  pensioni
 dirette,  qualora  entrambe  siano  poste a carico dell'assicurazione
 generale obbligatoria, e cio' in quanto nella fattispecie la pensione
 diretta  a carico dell'a.g.o. concorre con pensione di riversibilita'
 a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti,  mezzadri
 e coloni e non con pensione di riversibilita' a carico dell'a.g.o.;
    Che,  a  giudizio del collegio, la fattispecie e' disciplinata non
 dalle citate norme degli artt. 2 della legge n. 1338/1962 e 23  della
 legge n. 153/1969, bensi' da quella dell'art. 1 della legge 9 gennaio
 1963, n. 9, secondo cui  "il  trattamento  minimo  di  cui  al  comma
 precedente  non  e' dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a
 carico  dell'assicurazione   obbligatoria   per   l'invalidita',   la
 vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o
 che  hanno  dato  titolo  ad   esclusione   od   esonero   da   detta
 assicurazione,  ovvero  a  carico  della  Gestione  speciale  per gli
 artigiani  qualora  per  effetto  del  cumulo  delle  prestazioni  il
 pensionato  fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo
 anzidetto;
    Che   il,  tribunale  ritiene  di  dover  sollevare  questione  di
 legittimita' costituzionale del cit. art.  1,  secondo  comma,  della
 legge   n.   9/1963   nella   parte   in   cui   esclude  il  diritto
 all'integrazione   al   trattamento   minimo   della   pensione    di
 riversibilita'  erogata  dalla  gestione speciale coltivatori diretti
 dell'I.N.P.S.  per  chi   sia   titolare   di   pensione   a   carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria;
 tanto premesso, osserva
                               IN DIRITTO
    La proposta questione di leggittimita' costituzionale e' rilevante
 ai  fini  del  decidere,  posto  che  il  presente   giudizio   verte
 sull'applicazione  di  una  norma  che comporterebbe il rigetto della
 domanda del ricorrente.
    A  tale  riguardo,  e',  invero, utile considerare che con recente
 sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 184, la  Corte  costituzionale  ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma
 della legge n. 9/1963 nella parte in cui non consente  l'integrazione
 al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale
 coltivatori diretti, mezzadri e coloni nei confronti dei titolari  di
 pensione  diretta  a  carico  dello  Stato,  dell'I.N.A.D.E.L., della
 regione siciliana allorche' per effetto del cumulo, venga superato il
 minimo  garantito  dalla  legge,  ma non anche nella parte in cui non
 consente l'integrazione di una pensione di  riversibilita'  a  carico
 della  gestione  artigiani se concorrente con altra pensione a carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria e che con sentenza 15  -  29
 dicembre  1988,  n.  1144  e 8 - 21 marzo 1989, n. 142, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale della predetta norma nella  parte  in
 cui   non   consente  l'integrazione  al  minimo  della  pensione  di
 riversibilita' erogata del fondo speciale per i coltivatori  diretti,
 mezzadri  e coloni, per i titolari di pensione diretta a carico della
 stessa gestione, allorche' per effetto del cumulo, venga superato  il
 minimo garantito dalla legge.
    Da  cio'  il  permanente  divieto  di integrazione al minimo delle
 pensioni di riversibilita' in godimento alla  parte  appellata  e  la
 conseguente  rilevanza  della  prospettata questione di leggittimita'
 costituzionale.
    Quest'ultima  deve,  altresi',  ritenersi, ad avviso del collegio,
 non manifestatamente infondata.
    Va, a tale riguardo, ricordato come dalle sentenze n. 230/1974, n.
 263/1976, n. 34/1981, n. 102/1982, e n. 314/1985  puo'  desumersi  il
 principio generale per cui il diritto all'integrazione al trattamento
 minimo della pensione erogata dall'I.N.P.S. o dalla gestione speciale
 per  i  lavoratori  autonomi dello stesso istituto deve essere sempre
 riconosciuta, senza alcuna limitazione per  effetto  del  cumulo  con
 altra  pensione  statale  o  di  altri  enti  pubblici,  ponendosi in
 contrasto con il principio di eguaglianza di cui  all'art.  3,  primo
 comma  della  Costituzione le norme che escludevano o limitavano tale
 diritto nella ricordata  ipotesi  di  superamento,  per  effetto  del
 cumulo, del minimo garantito.
    Tale  principio  e'  stato  recentemente  riaffermato  dalla Corte
 costituzionale nella sentenza n. 184/1988 con la quale, ribadito come
 "la   persistente   vigenza  delle  norme  impugnate,  ostacola  tale
 operazione di omogeneizzazione poiche' esse prevedono alcune  residue
 ipotesi  di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di
 razionale giustificazione",  e'  stata  dichiarata  l'illeggittimita'
 costituzionale  della  norma dell'art. 1, secondo comma della legge 9
 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al
 minimo  della  pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i
 coltivatori diretti, mezzadri e coloni nei confronti dei titolari  di
 pensione  diretta  a  carico  dello  Stato,  dell'I.N.A.D.E.L., della
 regione siciliana, allorche', per effetto del cumulo  venga  superato
 il minimo garantito dalla legge.
    Con  il principio in esame si pone in contrasto la norma dell'art.
 1  cit.  della  legge  n.  9/1963  nella  parte  non  attinta   dalla
 dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale di cui alle sentenze
 nn.  184/1988,  1144/1988  e  142/1989  essendo  non  meno  privo  di
 razionale  giustificazione  il persistente divieto di integrazione al
 minimo della pensione di riversibilita' a carico del  fondo  speciale
 coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  nei  confronti di chi sia
 titolare di pensione diretta  a  carico  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria  rispetto  al  corrispondente  divieto,  oggi  non  piu'
 vigente,  di  integrazione  al  minimo  della  stessa   pensione   di
 riversibilita'  per  chi  sia  titolare  di pensione diretta a carico
 dell'I.N.P.S.  E  cio'  a  maggior  ragione   quando   si   consideri
 l'equiparazione,    operata   dal   legislatore   a   fini   ostativi
 dell'integrazione,  di  ogni  tipo  di  "pensione,   sia   a   carico
 dell'a.g.o.,  o  di  altre  forme di previdenza sostitutive, di detta
 assicurazione  o  che  hanno  dato  titolo  a  esclusione  o  esonero
 dall'assicurazione  stessa  ovvero  a  carico della gestione speciale
 degli artigiani".