ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Abruzzo approvata il 29 luglio 1989 e riapprovata il 17 ottobre  1989
 dal   Consiglio   regionale   avente   per   oggetto:  "Modifiche  ed
 integrazioni alla legge regionale 3 settembre 1984,  n.  62,  recante
 norme  per  l'attuazione  del  d.P.R.  20  dicembre  1979, n. 761, in
 materia  di  procedure  concorsuali  e  di  disciplina  del  rapporto
 d'impiego   del   personale  delle  unita'  locali  socio-sanitarie",
 promosso con ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 notificato  il  3  novembre  1989,  depositato  in  cancelleria il 13
 successivo ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 1989;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e
 l'avv. Marco Di Raimondo per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, con ricorso 3
 novembre  1989,   ha   chiesto   a   questa   Corte   di   dichiarare
 l'illegittimita'  costituzionale  della legge approvata dalla Regione
 Abruzzo  il  29  luglio  1989  e  riapprovata  il  17  ottobre  1989,
 contenente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre
 1984, n. 62, recante norme per l'attuazione del  d.P.R.  20  dicembre
 1979,  n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del
 rapporto d'impiego del personale delle unita' locali socio-sanitarie.
    Nel  ricorso  si  espone  che,  in data 29 luglio 1989, la Regione
 Abruzzo ha approvato un disegno di legge col quale e' previsto  (art.
 1)  il  conferimento dei posti di "aiuto corresponsabile" e di "vice-
 direttore sanitario", mediante appositi concorsi per titoli, riferiti
 ad ogni singolo Servizio e Direzione e riservati agli "assistenti" di
 ruolo in ciascuno di questi operanti. Con provvedimento  2  settembre
 1989  il  Governo  ha  rinviato  la legge a nuovo esame del Consiglio
 regionale, rilevando che tale disposizione si pone in  contrasto  con
 le  norme  del  d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e con l'art. 47 della
 legge 23 dicembre 1978, n. 833 in base ai quali i concorsi, ancorche'
 riservati,  per l'assunzione nelle diverse posizioni funzionali degli
 organici ospedalieri devono espletarsi per titoli ed esami. La legge,
 tuttavia,  e'  stata  riapprovata  in  data  17 ottobre 1989, con una
 modifica marginale che  fa  salvo  l'espletamento  di  "concorsi  per
 titoli ed esami ai sensi della vigente normativa" per il conferimento
 dei posti eventualmente rimasti vacanti  ad  esito  del  (conservato)
 concorso per soli titoli.
    Secondo  quanto  dedotto  nel  ricorso  la  legge,  anche  in tale
 stesura, contrasta con l'art. 117 della Costituzione,  contraddicendo
 alle  prescrizioni  dell'art.  47 della legge n. 833 del 1978 e degli
 artt. 18 e 68 del d.P.R. n. 761 del 1979.
    In   proposito  nel  ricorso  si  afferma  che  la  materia  della
 disciplina degli organici delle UU.SS.LL. e' di  competenza  statale,
 data  l'esigenza  di  una disciplina unitaria per tutto il territorio
 nazionale. Gli artt.  18  e  68  del  d.P.R.  n.  761  del  1979,  in
 attuazione  della  delega prevista dalla legge n. 833 del 1978, hanno
 stabilito  che  l'accesso  alle  posizioni   funzionali   di   "aiuto
 corresponsabile"   e  di  "vice-direttore  sanitario"  deve  avvenire
 mediante pubblico concorso per titoli ed esami,  secondo  una  regola
 che  e'  espressamente  (secondo  comma,  art.  68  cit.)  dichiarata
 applicabile  anche  nei  concorsi  "riservati".  Ne  deriva  che   il
 legislatore  regionale  non  puo' emanare norme in contrasto con tali
 disposizioni senza violare l'art. 117 della Costituzione.
    2.  -  Dinanzi a questa Corte si e' costituita la Regione Abruzzo,
 chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o  infondata.
 In  via  subordinata  ha  chiesto  che la Corte sollevi dinanzi a se'
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68 del  d.P.R.  n.
 761 del 1979.
    Nell'atto  di costituzione si premette che l'art. 17 del d.P.R. n.
 761 del 1979 ha stabilito la parita'  della  dotazione  organica  tra
 assistenti   ospedalieri   ed   aiuti,  con  una  norma  univocamente
 interpretata, nel senso che i  posti  di  assistente  possono  essere
 trasformati  in  altrettanti  di Aiuto, sino a raggiungere la parita'
 numerica tra le  due  posizioni  funzionali.  In  relazione  a  detta
 normativa,  la Regione Abruzzo, con legge regionale 3 settembre 1984,
 n. 62, aveva stabilito (artt. 43  e  44)  una  procedura  concorsuale
 unica  per  la  copertura  sia  per i posti di Aiuto esistenti, per i
 quali era espressamente previsto il concorso ex art. 68 del d.P.R. n.
 761   del   1979,   sia   per   quelli   residuali  scaturenti  dalle
 trasformazioni di cui all'art. 17 citato.
    Successivamente,  secondo  la  regione, e' emersa la necessita' di
 un'armonizzazione di tale normativa "con la legge statale  20  maggio
 1985,  n.  207,  nel  frattempo  promulgata,  che  aveva  chiaramente
 definita  la  competenza  generale  delle  UU.SS.LL.  in  materia  di
 concorsi per assunzione nelle varie qualifiche funzionali".
    A  tal  fine  e'  stata predisposta la normativa impugnata, con la
 quale si e' inteso sdoppiare le  procedure  concorsuali,  "demandando
 alle  UU.SS.LL.  la  disciplina dei concorsi ex art. 17 del d.P.R. n.
 761 del 1979 e riservando alla regione la gestione  dei  concorsi  ex
 art.  68  dello stesso d.P.R.", con la previsione, per questi ultimi,
 di un concorso per soli titoli.
    Cio'  premesso,  in via pregiudiziale, la regione eccepisce che la
 questione proposta sarebbe inammissibile, poiche' in sede di  seconda
 approvazione  del  disegno  di  legge, sarebbe stato tenuto conto dei
 rilievi del Governo. Nella nuova stesura  della  legge,  infatti,  il
 concorso   per  soli  titoli  sarebbe  stato  previsto  solo  in  via
 eccezionale, confermandosi il  concorso  per  titoli  ed  esame  come
 ordinario   strumento   concorsuale.   Il  Governo,  pertanto,  prima
 d'impugnare  la  legge  cosi'   come   modificata,   avrebbe   dovuto
 restituirla   alla   regione   prospettando   gli  ulteriori  rilievi
 d'incostituzionalita'.
    Quanto  al  merito,  nell'atto  di costituzione si osserva che nel
 nostro ordinamento,  non  vi  e'  alcun  principio  fondamentale  che
 imponga,  in subjecta materia, l'espletamento di concorsi per esami o
 per titoli ed esami. Viceversa, fermo restando il  principio  che  il
 reclutamento dei pubblici dipendenti deve avvenire mediante concorso,
 quest'ultimo puo' essere espletato o "mediante l'esame dei titoli e/o
 prove selettive" oppure "per mezzo di corsi selettivi di reclutamento
 e formazione teorico - pratico", come e' testualmente affermato oltre
 che  nell'art.  1  del  d.lg.  28 dicembre 1970, n. 1077, nella legge
 quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983, art. 20).
    Ne  deriverebbe  che  l'art.  68  del  d.P.R.  n. 761 del 1979 non
 enuncia un principio generale, ma e' una  norma  di  dettaglio,  alla
 quale   la   regione   puo'  derogare  nell'esercizio  della  propria
 competenza legislativa concorrente.
    Qualora,   poi,   detto  art.  68  dovesse  essere  ritenuto  come
 espressivo  di  un  principio  non  derogabile   dalla   legislazione
 regionale, secondo la regione questa Corte dovrebbe sollevare dinanzi
 a se'  questione  di  legittimita'  costituzionale  al  riguardo,  in
 riferimento  agli  artt. 97 e 117 della Costituzione "sia perche' nel
 comparto sanitario si renderebbe operante una norma di  principio  in
 contrasto   con   il  diverso  principio  posto  dall'art.  97  della
 Costituzione" "sia perche', in  tal  modo  si  lederebbe  l'autonomia
 legislativa della regione".
                         Considerato in diritto
    1.  -  Questa  Corte  e'  chiamata  a  decidere, su ricorso in via
 principale del Governo, se la legge della Regione  Abruzzo  approvata
 il  29  luglio  1989  e riapprovata il 17 ottobre 1989, disponendo il
 conferimento  dei  posti  di  "aiuto  corresponsabile"  e  di   "vice
 direttore  sanitario",  mediante  concorsi  per titoli riservati agli
 assistenti operanti nelle singole direzioni e nei singoli servizi  ai
 quali  i  posti si riferiscono, violi l'art. 117, ultimo comma, della
 Costituzione,  ponendosi  in  contrasto  con  i  principi   stabiliti
 dall'art. 68 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 47 della
 legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  in  base  ai  quali  i  concorsi,
 ancorche'  riservati,  per  le  assunzioni  nelle  diverse  posizioni
 funzionali degli organici ospedalieri debbono espletarsi  per  titoli
 ed esami.
    2.    -   In   via   pregiudiziale,   va   esaminata   l'eccezione
 d'inammissibilita' del ricorso, prospettata dalla  regione  sotto  il
 profilo  che la legge impugnata - essendo stata rinviata dal Governo,
 dopo la sua prima approvazione,  ad  un  nuovo  esame  del  Consiglio
 regionale,  mediante la prospettazione di rilievi accolti in parte in
 sede di seconda approvazione - non poteva  essere  impugnata  davanti
 alla  Corte  costituzionale,  se  non dopo un'ulteriore rimessione al
 Consiglio regionale, dovendosi considerare "nuova" rispetto al  testo
 precedente.
    Questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo di affermare che il rinvio al
 Consiglio regionale per il riesame di una legge, ai  sensi  dell'art.
 127,  terzo  comma della Costituzione, non apre un nuovo procedimento
 legislativo, ma e' diretto a stimolare un  riesame,  nell'ambito  del
 procedimento  legislativo  in corso, da parte del Consiglio regionale
 in relazione ai rilievi di legittimita' o  di  merito  formulati  dal
 Governo  (sentenza  n. 158 del 1988). Conseguentemente, una volta che
 il legislatore regionale abbia riapprovato  la  legge  a  maggioranza
 assoluta  senza  conformarsi  alle  censure  formulate  dal  Governo,
 quest'ultimo, ai sensi dell'art. 127  della  Costituzione,  non  puo'
 reiterare  l'atto  di rinvio per un nuovo riesame ma, ove lo ritenga,
 puo' solo proporre la questione di legittimita' di fronte alla  Corte
 costituzionale,  ovvero  quella  di  merito  di  fronte al Parlamento
 (sentenze n. 154 e n. 122 del 1990; n. 79 e n. 80 del  1989;  n.  158
 del 1988).
    Peraltro, detto principio presuppone che in sede di riapprovazione
 da  parte  del  Consiglio  regionale  la  legge  non   abbia   subito
 modificazioni  tali  da  dover  essere considerata "nuova" rispetto a
 quella approvata in precedenza, cosi' da essere  suscettibile  di  un
 ulteriore  rinvio per il riesame da parte del Governo (sentenza n. 40
 del 1977). In proposito questa Corte ha precisato (sentenze n.  79  e
 n.  80  del  1989,  n. 158 del 1988), che la legge regionale, ai fini
 anzidetti, non puo' essere considerata "nuova" ove  le  modificazioni
 riguardino  unicamente  le  norme  oggetto del rinvio governativo. In
 tale ipotesi il Governo, ove lo ritenga, deve impugnare  la  legge  a
 norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione.
    Nel  caso  di specie, come e' stato esposto in narrativa, la legge
 e' stata riapprovata dal Consiglio regionale,  dopo  il  rinvio,  con
 modifiche  attinenti  unicamente  alla  norma oggetto dei rilievi del
 Governo. Ne deriva, in base a quanto precede, che la legge  approvata
 in  seconda lettura non era "nuova" rispetto a quella gia' approvata,
 con la conseguenza che il ricorso esperito dinanzi  a  questa  Corte,
 per  dedurne  il persistente contrasto con norme costituzionali, deve
 ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 127,  ultimo  comma,  della
 Costituzione.
    3. - Nel merito il ricorso e' fondato.
    La legge impugnata ha aggiunto all'art. 43 della legge regionale 3
 settembre 1984, n. 62 (recante norme per l'attuazione del  d.P.R.  20
 dicembre  1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e rapporto
 d'impiego del personale delle UU.SS.LL.), alcuni commi, nei quali  e'
 stabilito  che per il conferimento dei posti di aiuto corresponsabile
 ospedaliero  e  di  vice   direttore   sanitario,   derivanti   dalla
 trasformazione  in tali qualifiche di posti di assistente ospedaliero
 "sono indetti.... appositi  concorsi  per  titoli  riferiti  ad  ogni
 singolo  servizio o divisione e riservati agli assistenti di ciascuno
 di  essi  operanti  in  posizione  di  ruolo".  Sono  state  altresi'
 confermate  le "fasi concorsuali, con i relativi atti conseguenziali"
 gia' svolte con tali modalita', mentre e' stato statuito che solo  "i
 posti comunque rimasti vacanti a seguito delle procedure e modalita'"
 anzidette "sono coperti mediante  pubblici  concorsi  per  titoli  ed
 esami ai sensi della normativa vigente".
    Queste   disposizioni,   come   e'   stato  dedotto  nel  ricorso,
 contrastano con l'art. 117  della  Costituzione,  violando  la  norma
 dell'art.  68  del  d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, secondo il quale
 anche i concorsi riservati relativi agli organici ospedalieri debbono
 espletarsi per titoli ed esami.
    Invero,  come  questa Corte ha gia' affermato (sentenze n. 122 del
 1990; n. 1061 e n. 1127 del 1988), l'art. 47 della legge n.  833  del
 1978  ha  attribuito  allo Stato la disciplina dello status giuridico
 del personale delle unita' sanitarie  locali,  dettando  al  riguardo
 principi  generali  e  criteri  direttivi  e  commettendo  al Governo
 l'emanazione di uno o piu' atti normativi delegati.
    In adempimento della delega conferitagli, il Governo ha emanato il
 d.P.R. 20 dicembre 1979,  n.  761,  ed  ha  disciplinato  in  maniera
 sistematica  e  dettagliata  lo  stato  giuridico del personale delle
 unita' sanitarie locali. All'art.  18  tale  d.P.R.  stabilisce,  tra
 l'altro,   che   "alle   posizioni   funzionali   di  corresponsabile
 ospedaliero e vice direttore sanitario si  accede  mediante  pubblici
 concorsi  per  titoli  ed  esami".  Lo  stesso  d.P.R.,  dettando  la
 normativa transitoria  in  relazione  alla  sua  prima  applicazione,
 all'art.  68  ha  disposto  che  i  posti  di  aiuto  corresponsabile
 ospedaliero o di vice direttore sanitario dei servizi ospedalieri che
 risulteranno  complessivamente  vacanti  nelle piante organiche delle
 unita'  sanitarie  locali,  sono  conferiti  dalla  regione,  "previo
 concorso  per  titoli  ed  esami", agli assistenti della disciplina e
 agli ispettori sanitari, appartenenti al  ruolo  della  regione,  che
 siano  in  possesso  dell'idoneita' nella disciplina o abbiano, nella
 disciplina stessa o in disciplina affine,  un'anzianita'  complessiva
 di  servizio  a  tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di
 almeno sette anni.
    Alle  regioni,  in materia di status giuridico del personale delle
 unita' sanitarie locali e' stata attribuita (art. 47,  comma  quarto,
 della  legge  n. 833 del 1978) soltanto una competenza legislativa di
 attuazione della normativa statale,  secondo  quanto  prevede  l'art.
 117,  ultimo  comma,  della  Costituzione, il quale stabilisce che le
 leggi statali possono demandare alle regioni  il  potere  di  emanare
 norme per la loro attuazione.
    Pertanto,   poiche'   alle  regioni,  nella  materia  de  qua,  e'
 attribuita   una   competenza   legislativa   di   attuazione   della
 legislazione  statale,  deve ritenersi che la regola del concorso per
 titoli  ed  esami,  stabilita  tanto  in  via  generale  che  in  via
 transitoria  dal  d.P.R.  n.  761  del 1979, non puo' essere derogata
 dalla legislazione regionale, giacche' il  potere  di  emanare  norme
 d'attuazione esclude la facolta' di apportare deroghe o modificazioni
 alla relativa legislazione statale. Ne' a cio' le regioni sono  state
 autorizzate  -  come  sostiene  la  Regione  Abruzzo - dalla legge 20
 maggio 1985, n. 207, la quale ha posto una disciplina transitoria per
 "l'inquadramento   diretto"   nei   ruoli  nominativi  regionali  del
 personale delle  unita'  sanitarie  locali  e  norme  procedurali  in
 materia  di  concorsi,  che  non  interferiscono  con  la  disciplina
 dell'art. 68 del d.P.R. n. 761 del 1979.
    Quest'ultimo,   infatti,   non   riguarda   forme  d'inquadramento
 "diretto", bensi' di nomina "per concorso" e  la  legge  n.  207  del
 1985,  nella  disciplina transitoria per l'espletamento dei concorsi,
 non ha introdotto alcuna deroga ne' all'art. 18, ne' all'art. 68  del
 d.P.R. n. 761 del 1979.
    Del  tutto  priva  di fondamento si palesa, infine, l'eccezione di
 illegittimita' costituzionale, proposta dalla regione,  dell'art.  68
 anzi  detto  in  riferimento  agli artt. 97 e 117 della Costituzione,
 giacche' la norma e' stata emanata in materia che - come si e'  sopra
 detto  -  e'  di  competenza  statale e costituisce, invece, puntuale
 osservanza del precetto posto dell'articolo  97  della  Costituzione:
 esso, nello stabilire la regola generale dell'assunzione agl'impieghi
 pubblici mediante concorso, rimette alla discrezionalita' legislativa
 la  scelta,  a  seconda dei casi, tra concorso per titoli, per esami,
 ovvero per titoli ed esami.
    Va,  pertanto,  dichiarata  la illegittimita' costituzionale della
 legge impugnata.