ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Bossutto Luisa ed altre, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione di Bossutto Luisa ed altre; Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, dichiarativa dell'obbligo di integrare al minimo alcune pensioni, il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale commercianti per i titolari: a) di pensione diretta a carico dello Stato; b) di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); 2) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale artigiani per i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. A parere del giudice a quo, le situazioni prospettate risulterebbero del tutto analoghe a quelle gia' risolte da numerose sentenze di questa Corte che hanno riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo in molteplici ipotesi. Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private, insistendo per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate. Considerato in diritto 1. - Oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale sono: l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), e l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari). Nel giudizio a quo tali norme sono invocate dall'I.N.P.S. in quanto, rispettivamente, preclusive dell'integrazione al minimo: a) della pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, nonche' per i percettori di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); b) del medesimo trattamento indiretto a carico della Gestione speciale artigiani per i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. 2. - La questione sub a) e' gia' stata sottoposta alla Corte nella prima delle due ipotesi di contitolarita' di pensioni e la relativa norma e' stata dichiarata, sotto tale profilo, illegittima con la sentenza n. 504 del 1989, onde va, a riguardo, pronunciata declaratoria di manifesta inammissibilita'. 3. - E' fondata la questione di legittimita' del citato art. 19 nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico della C.P.D.E.L., allorche', per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito. Trattasi di una delle residue ipotesi di operativita' della preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni, principio ormai espunto dall'ordinamento in virtu' di numerose decisioni della Corte (salvo il limite temporale rappresentato dall'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia). In piu' occasioni e' stata altresi' sottolineata la natura meramente contabile-finanziaria della distinzione tra le diverse Gestioni, almeno ai fini che qui interessano (cfr. sentenze n. 355 del 1989 e n. 488 del 1989) e si e' formulato l'auspicio che l'I.N.P.S. si adegui alle ormai consolidate affermazioni in materia anche con riguardo alla definizione delle controversie ancora pendenti (cfr. sentenza n. 373 del 1989). 4. - Con la sentenza n. 81 del 1989, l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 e' stato dichiarato illegittimo in riferimento ad ogni sua possibile applicazione atta ad impedire l'integrazione in argomento e quindi, la relativa questione e' manifestamente inammissibile.