ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 43, sedicesimo e
 diciassettesimo comma, della legge 1Π aprile  1981,  n.  121  (Nuovo
 ordinamento   dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza)  e
 dell'art.  2,  quinto  comma,  della  legge  20  marzo  1984,  n.  34
 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di
 attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al  personale
 della  polizia  di  Stato,  estensione  agli  altri Corpi di polizia,
 nonche' concessione di miglioramenti economici al personale  militare
 escluso dalla contrattazione), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il   7   giugno   1989  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per il  Piemonte  sul  ricorso  proposto  da
 Mosso  Mario  ed  altri  contro  il  Ministero della Difesa ed altro,
 iscritta al n. 503 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
      2)   ordinanza   emessa   il   7   giugno   1989  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per il  Piemonte  sul  ricorso  proposto  da
 Stripoli Giovanni ed altri contro il Ministero della Difesa ed altro,
 iscritta al n. 504 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di costituzione di Montemagno Aldo ed altri e di
 Stripoli Giovanni  ed  altro  nonche'  gli  atti  di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore
 Gabriele Pescatore;
    Uditi gli avvocati Claudio Dal Piaz per Montemagno Aldo ed altri e
 Claudio Dal Piaz e Paolo Vaiano per  Stripoli  Giovanni  ed  altro  e
 l'Avvocato  dello  Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con
 due ordinanze in data 7 giugno 1989 (R.O. n. 503 e n. 504 del 1989) -
 nel  corso  di  procedimenti  promossi  da alcuni ufficiali superiori
 dell'esercito, i quali chiedevano il riconoscimento  del  trattamento
 economico  previsto dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, per
 il personale della polizia di Stato, esteso dal medesimo articolo  al
 personale  dell'Arma  dei  carabinieri,  dei  Corpi  della guardia di
 finanza, degli agenti di custodia e  della  guardia  forestale  -  ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita'   costituzionale   degli   artt.   43,   sedicesimo    e
 diciassettesimo  comma,  della  legge  1Π aprile  1981, n. 121, e 2,
 quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34.
    Nell'ordinanza di rimessione si premette che l'art. 43 della legge
 1Πaprile 1981, n. 121, sul  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
 della  p.s.,  oltre  ad  aver demandato alla disciplina risultante da
 accordi sindacali la determinazione  del  trattamento  economico  del
 personale non dirigenziale della polizia di Stato, ha previsto, per i
 funzionari del ruolo dei commissari  che  abbiano  prestato  servizio
 senza  demerito  per  quindici  anni,  l'attribuzione del trattamento
 economico del primo dirigente e, per gli stessi funzionari  e  per  i
 primi  dirigenti  che abbiano prestato servizio per venticinque anni,
 il trattamento economico del  dirigente  superiore.  L'art.  2  della
 legge  n.  34  del  1984  ha  esteso  tale  trattamento  al personale
 dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, degli Agenti  di
 custodia e del Corpo forestale dello Stato.
    Detta  estensione  ha  consentito agli ufficiali dei carabinieri e
 dei suddetti Corpi di beneficiare, in  applicazione  del  particolare
 meccanismo  di  progressione  economica previsto per i funzionari dei
 commissariati, dell'attribuzione del  trattamento  economico  proprio
 del grado di colonnello (equiparato dalla tabella allegata alla legge
 n. 121 del 1981 alla qualifica di primo dirigente)  e  del  grado  di
 generale   di   brigata   (equiparato  alla  qualifica  di  dirigente
 superiore), al compimento di quindici e venticinque anni di servizio,
 senza  demerito,  dalla  data di promozione al grado di tenente. Cio'
 con sensibile vantaggio rispetto  agli  ufficiali  di  pari  grado  e
 anzianita' dell'esercito, non facenti parte delle "Forze di polizia",
 cosi' come individuate dall'art. 16 della citata  legge  n.  121  del
 1981,  che  considera  tali (oltre alla polizia di Stato), l'Arma dei
 carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti
 di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
    Secondo  il  giudice  a  quo,  mentre  l'assimilazione - quanto al
 trattamento economico - degli ufficiali dell'Arma dei  carabinieri  a
 quello  dei  dirigenti  della  polizia  di Stato sarebbe ragionevole,
 qualificando l'art. 16  della  legge  n.  121  del  1981  l'Arma  dei
 carabinieri   "forza   armata  in  servizio  permanente  di  pubblica
 sicurezza", tale  assimilazione  sarebbe  irragionevole  quanto  agli
 altri  Corpi  sopra  indicati,  che  a  norma  del  su  detto art. 16
 concorrono  soltanto  all'espletamento  del  servizio  di  ordine   e
 sicurezza  pubblica. Tale irrazionalita' renderebbe discriminatorio e
 costituzionalmente  illegittimo  il  deteriore  trattamento  che   ne
 risulta  per gli ufficiali delle altre Armi, tanto piu' che anch'essi
 - occasionalmente - possono essere chiamati ad espletare  compiti  di
 tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
    Il giudice a quo chiede pertanto una sentenza additiva che elimini
 tale discriminazione.
    2.  -  Davanti  a  questa  Corte  e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri, chiedendo che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile o, in subordine, infondata.
      Ha  dedotto  la  razionalita'  della normativa impugnata, tenuto
 conto della diversita' di  funzioni  e  d'impiego  tra  le  Forze  di
 polizia  indicate nell'art. 16 della legge n. 121 del 1981 e le Forze
 armate.
    Si   sono   costituite   pure   le  parti  private,  chiedendo  la
 declaratoria d'illegittimita'  costituzionale  delle  norme  indicate
 nelle ordinanze di rimessione.
    Esse,  negli atti di costituzione e nelle ampie memorie depositate
 nell'imminenza della pubblica udienza, hanno svolto, anche attraverso
 la   ricostruzione  storica  della  normativa  vigente,  deduzioni  a
 sostegno del loro assunto. Hanno sottolineato che,  sino  all'entrata
 in  vigore della legge n. 34 del 1984, il trattamento economico degli
 ufficiali delle diverse Armi, compresa quella  dei  carabinieri,  era
 strutturato in modo omogeneo ed hanno insistito nel sostenere che non
 sussistono  valide  ragioni  per  differenziare  gli  stipendi  degli
 ufficiali  superiori  delle  Armi  non  comprese  tra  le  "Forze  di
 polizia", da quello degli ufficiali superiori delle Armi comprese fra
 esse,  potendo provvedersi con speciali indennita' a differenziazioni
 nel  trattamento  economico  complessivo,  connesso  a   compiti   ed
 attivita' particolari.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Le  ordinanze  propongono  entrambe  la  stessa  questione,
 cosicche' i relativi giudizi vanno  riuniti  per  essere  decisi  con
 un'unica sentenza.
    2.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale per il Piemonte ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.  43,
 sedicesimo  e  diciassettesimo  comma, della legge 1Πaprile 1981, n.
 121, e 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, ponendo  in
 dubbio  la "conformita' di tali norme con l'art. 3 della Costituzione
 e col principio  di  ragionevolezza"  nei  limiti  in  cui  non  sono
 applicabili  anche  agli ufficiali superiori delle Armi dell'esercito
 che non fanno parte delle "Forze di polizia".
    Le  norme  impugnate,  secondo il giudice a quo, danno luogo ad un
 differente   trattamento   economico    tra    ufficiali    superiori
 dell'esercito,  favorendo ingiustificatamente gli ufficiali superiori
 dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, degli
 agenti  di  custodia  e  della  guardia  forestale. Nell'ordinanza di
 rimessione si  sottolinea  al  riguardo  che,  tradizionalmente,  gli
 stipendi  degli ufficiali delle varie Armi sono sempre stati uguali a
 parita' di grado. Si deduce  che  le  norme  impugnate  -  attraverso
 l'estensione  agli ufficiali superiori delle sole Armi sopra indicate
 del particolare meccanismo di progressione economica previsto  per  i
 funzionari  di  polizia  -  introduce  una  disparita' di trattamento
 rispetto agli ufficiali superiori delle altre Armi. Tale  trattamento
 differenziato,  se  puo'  essere giustificato riguardo agli ufficiali
 dei carabinieri  -  i  quali  istituzionalmente  e  in  via  primaria
 svolgono  compiti  di  tutela  dell'ordine e della sicurezza pubblica
 come i funzionari di polizia - non puo'  esserlo  per  gli  ufficiali
 della  Guardia  di  finanza,  degli  Agenti  di  custodia e del Corpo
 forestale dello Stato, i quali svolgono compiti inerenti all'ordine e
 alla sicurezza pubblica solo in via sussidiaria.
    3. - La questione non e' fondata.
    L'art.  43,  sedicesimo  comma, della legge 1Πaprile 1981, n. 121
 (recante il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica
 sicurezza), ha stabilito che il trattamento economico previsto per il
 personale della polizia di Stato, e' esteso all'Arma dei  carabinieri
 e  alle  altre  "Forze di polizia" indicate nel primo e secondo comma
 dell'art. 16 e precisamente: alla Guardia di finanza, al Corpo  degli
 agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.
    Un'apposita  tabella  -  allegata  alla legge n. 121 del 1981 e in
 seguito sostituita con altra dalla legge 12 agosto 1982, n. 569 -  ha
 disciplinato  (art.  43, diciassettesimo comma, della citata legge n.
 121 del 1981) l'equiparazione tra  le  qualifiche  e  i  gradi  degli
 appartenenti  alla  polizia  di  Stato con quelli del personale delle
 altre "Forze di polizia".
    Il  ventunesimo  e il ventitreesimo comma dell'art. 43 della legge
 n. 121 hanno stabilito, rispettivamente, che: a)  ai  funzionari  del
 ruolo  dei  commissari,  i  quali  abbiano  prestato  servizio  senza
 demerito per quindici anni, e' attribuito  il  trattamento  economico
 spettante  al  primo  dirigente;  b)  ai  funzionari  del  ruolo  dei
 commissari ed ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio  senza
 demerito per venticinque anni, e' attribuito il trattamento economico
 spettante ai dirigenti superiori.
    Dal  combinato  disposto  dei commi sedici, diciassette, ventuno e
 ventitre' dell'art. 43 anzi detto deriva che, essendo i  tenenti  dei
 carabinieri, della Guardia di finanza, degli Agenti di custodia e del
 Corpo forestale dello Stato equiparati ai  commissari  in  base  alla
 sopra menzionata tabella, dopo quindici anni di servizio ottengono il
 trattamento economico del  grado  corrispondente  alla  qualifica  di
 primo dirigente (colonnello) e, dopo venticinque anni, il trattamento
 economico  del  grado  corrispondente  alla  qualifica  di  dirigente
 superiore (generale di brigata).
      In  base  a  tali  prescrizioni,  la legge 20 marzo 1984, n. 34,
 disponendo la copertura  finanziaria  del  decreto  presidenziale  di
 attuazione   dell'accordo  contrattuale  triennale  stipulato  il  15
 dicembre 1983, relativo al personale  della  polizia  di  Stato,  con
 l'art.  2,  quinto comma, ha esteso il trattamento economico previsto
 per il personale della polizia (e con esso la  su  detta  particolare
 progressione)  a  quello  dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della
 guardia  di  finanza,  degli  agenti  di  custodia  e  della  guardia
 forestale  dello  Stato.  Contemporaneamente detta legge ha soppresso
 talune indennita' (quella per il servizio d'istituto  prevista  dalla
 legge  23  dicembre  1970,  n.  1054; l'assegno personale di funzione
 previsto  dall'art.  143  della  legge  11  luglio  1980,   n.   312;
 l'indennita'  di  servizio  penitenziario stabilita dall'art. 2 della
 legge 3 marzo 1983, n. 65),  in  precedenza  attribuite  a  tutte  od
 alcune  delle "Forze di polizia" indicate dall'art. 16 della legge n.
 121 del 1981. Le indennita' soppresse sono state sostituite  con  una
 nuova ed unica indennita' pensionabile, allo scopo di omogeneizzare i
 trattamenti.
    Disposizione  analoga  a  quella  dell'art. 2, quinto comma, della
 legge 20 marzo 1984, n. 34, e' contenuta nell'art.  2,  terzo  comma,
 del  d.l.  21  settembre  1987, n. 387, conv. nella legge 20 novembre
 1987, n. 472, relativo  alla  copertura  finanziaria  del  successivo
 accordo triennale relativo al personale della polizia di Stato.
    4. - La normativa sottoposta all'esame della Corte risponde ad una
 scelta legislativa di carattere discrezionale, vo'lta  ad  attribuire
 un  trattamento  economico paritario a tutto il personale, militare e
 non militare, al quale e' stato  affidato  il  compito  istituzionale
 (polizia  di  Stato e Arma dei carabinieri) o concorrente (Guardia di
 finanza, Corpo degli agenti  di  custodia  e  Corpo  forestale  dello
 Stato), della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
    L'art.  16  della l. n. 121 del 1981 configura infatti le Forze di
 polizia (o Forza pubblica, secondo l'art. 5, terzo comma,  del  testo
 unico  di  pubblica  sicurezza 18 giugno 1931, n. 773) come organismi
 preposti alla polizia di sicurezza. Il compimento di  tale  attivita'
 costituisce   attribuzione   principale  della  polizia  di  Stato  e
 dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia  di  finanza
 (concorso  al  mantenimento  dell'ordine  e della sicurezza pubblica)
 nonche' del Corpo degli agenti di  custodia  e  del  Corpo  forestale
 dello  Stato  (concorso,  in  caso di necessita', all'espletamento di
 servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica).  Pur   nella   graduata
 partecipazione,  condizionata  dai  compiti  istituzionali  propri  a
 ciascuna di queste Forze, le relative attribuzioni si pongono, tutte,
 in  posizione  coessenziale alla tutela della pubblica sicurezza, si'
 che i relativi organismi appaiono provvisti di  competenza  peculiare
 al  settore.  Peculiarita' che era stata gia' posta in luce da questa
 Corte.
    Con  la sentenza n. 229 del 1973, essa ha avuto modo di affermare,
 in relazione all'attribuzione dell'indennita'  mensile  per  servizio
 d'istituto  ai funzionari di pubblica sicurezza, nonche' al personale
 delle "Forze di polizia", la legittimita' di un trattamento economico
 differenziato  per  gli  appartenenti  a dette Forze, in relazione al
 loro compito precipuo e coessenziale della difesa  delle  istituzioni
 democratiche  e  della tutela dell'ordine pubblico, tenuto conto che,
 anche in tempo  di  pace,  esse  sono  esposte  a  rischi  del  tutto
 particolari.
    Non  a caso - si osservava in quella decisione - la misura di tale
 indennita', attraverso le leggi  che  si  sono  succedute,  e'  stata
 aumentata in correlazione all'accresciuta pericolosita' del "servizio
 d'istituto", derivante dalla lotta al terrorismo e  alla  delinquenza
 organizzata,  nella  quale  le  "Forze  di  polizia" si sono venute a
 trovare impegnate in maniera gravosissima.
    Dalla  gia'  riconosciuta  legittimita'  del trattamento economico
 differenziato in riferimento ai compiti  specifici  delle  "Forze  di
 polizia",   deriva   che   appartiene   pure   alla  discrezionalita'
 legislativa  articolarne  la   "specialita'"   attraverso   la   sola
 attribuzione  di  speciali  indennita', ovvero strutturando, nel modo
 considerato piu' adeguato, lo stipendio  e  le  eventuali  indennita'
 aggiuntive.
    La  legge  20 marzo 1984, n. 34, nel dare attuazione all'indirizzo
 legislativo espresso dalla legge 1Πaprile 1981, n. 121, ha soppresso
 -  come  sopra  si  e'  gia' posto in luce - le indennita' aggiuntive
 inerenti,  sotto   varia   denominazione,   a   servizi   d'istituto,
 sostituendole con un'unica indennita' pensionabile ed unificando allo
 stesso tempo gli stipendi di  tutto  il  personale  delle  "Forze  di
 polizia", attraverso l'estensione ai Corpi, che ne fanno parte, degli
 stipendi attribuiti al personale  della  polizia  di  Stato  e  della
 relativa progressione economica, alla stregua della particolare forma
 di contrattazione prevista dalla legge n. 121 del 1981.
    Trattasi  di  scelte del legislatore che non esorbitano dai limiti
 della ragionevolezza, trovando la disciplina  dettata  la  sua  ratio
 nell'esigenza di omogeneizzare il trattamento retributivo di soggetti
 investiti di compiti che concorrono al  raggiungimento  dello  stesso
 obiettivo.
      5. - La particolare forma di progressione economica prevista dai
 commi ventuno e ventitre' dell'art. 43 della legge n.  121  del  1981
 per  i commissari di pubblica sicurezza e' espressione di tale scelta
 discrezionale.  In  essa  concorre  la   valutazione   nei   riflessi
 retributivi  della  presenza  di  due  elementi:  il  possesso  della
 qualifica di commissario e il decorso di un dato periodo di tempo  in
 tale   possesso.   Come  questi  elementi  abbiano  rilievo  ai  fini
 dell'attribuzione del relativo trattamento economico nei confronti di
 soggetti,  provvisti di altra qualifica o appartenenti alla struttura
 militare in  senso  stretto,  e'  materia  di  delicata  e  ponderata
 comparazione,  non  di spettanza del giudice delle leggi. Va soltanto
 rilevato che l'anzidetta progressione economica e' stata estesa  agli
 ufficiali  delle  altre  "Forze  di  polizia"  nel quadro della detta
 omogeneizzazione ed e', quindi, provvista di una sua coerenza logica.
    Prive  di  fondamento, pertanto, risultano, da un lato, le censure
 d'irragionevolezza  prospettate  nelle  ordinanze  di  rimessione  e,
 dall'altro,  la  lamentata  discriminazione degli ufficiali superiori
 appartenenti alle Armi che non fanno parte delle Forze di polizia.  A
 tali  Armi  compete  in  via  istituzionale di provvedere alla difesa
 militare del  Paese;  la  loro  organizzazione  e'  affidata  ad  una
 apposita  amministrazione  (della  difesa),  che  si  articola  in un
 apparato   dinamico   (amministrazione   funzionale   ed   operativa)
 costituito dalle forze destinate all'impiego.
    Il perseguimento istituzionale di detto compito, fondamentale, da'
 ragione della esclusione delle predette Armi dal complesso "Forze  di
 polizia"  e  giustifica,  al tempo stesso, la richiesta di intervento
 delle armi stesse da parte del  prefetto  per  finalita'  di  polizia
 (art.  19,  sesto comma, t.u. lc. prov. 3 marzo 1934, n. 383). Pero',
 questa autorita' non ne dispone direttamente, ma, come si  e'  detto,
 puo'  sollecitare  soltanto  l'autorita'  militare, la quale provvede
 all'impiego delle forze stesse, sotto la propria responsabilita'.
    Come  e'  facile  rilevare,  si  tratta  di  situazioni  del tutto
 differenziate rispetto alle attivita' proprie delle Forze di polizia,
 e,  come  tali,  non  comparabili.  E  questa  Corte ha costantemente
 escluso che possa censurarsi, in base all'art. 3 della  Costituzione,
 il trattamento differenziato di situazioni diverse.
    Cio'  non  esclude  che il legislatore debba valutare attentamente
 gli equilibri retributivi tra gli ufficiali di tutte le Armi. In  tal
 senso, peraltro, il Parlamento risulta gia' orientato, come si evince
 dall'emanazione della legge 14 novembre 1987, n. 468, che, in sede di
 conversione  del  d.l.  16  settembre  1987,  n.  379 (recante misure
 urgenti per la concessione di miglioramenti  economici  al  personale
 militare), ha espressamente previsto "quale parziale omogeneizzazione
 stipendiale con le Forze armate di polizia", aumenti retributivi  per
 gli  ufficiali  che  abbiano  prestato quindici o venticinque anni di
 servizio dalla nomina a tenente, in attesa di una legge  organica  di
 riordino  della  materia  "sia  per  quanto  riguarda  il trattamento
 retributivo che le  norme  di  avanzamento  per  tutto  il  personale
 militare".