ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con: 1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Magri Elisabetta, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Caruso Antonio, iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che, con due ordinanze emesse in data 19 gennaio 1989, il Tribunale di Gorizia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; che e' intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che, in ragione dell'identita' delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti; che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516; che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la citata decisione; che, pertanto, la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;