ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 n. 7, del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la
 repressione  dell'evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia  tributaria)  come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
 promosso con:
      1)  ordinanza  emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena
 nel procedimento penale a carico di Magri Elisabetta, iscritta al  n.
 679 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
     2)  ordinanza  emessa  il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena
 nel procedimento penale a carico di Caruso Antonio,  iscritta  al  n.
 680 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che, con due ordinanze emesse in data 19 gennaio 1989, il
 Tribunale  di  Gorizia  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto
 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n.  7,  del  decreto
 legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982,
 n. 516) nella parte in cui  prevede  come  elemento  costitutivo  del
 reato   l'alterazione   in   misura  rilevante  del  risultato  della
 dichiarazione;
      che  e'  intervenuto  in  entrambi  i  giudizi il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato  ed  ha concluso per la manifesta infondatezza
 della questione;
    Considerato   che,   in  ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
 non fondatezza, in riferimento agli artt.  3  e  25,  secondo  comma,
 Cost.,  della  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
 primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  429,  come
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
      che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte  con  la  citata
 decisione;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;