ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e dell'art.152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi con ordinanze emesse il 1 dicembre 1989 dal Pretore di Roma (quattro ordinanze), il 27 novembre 1989 dal Pretore di Bergamo, il 27 novembre 1989 e il 13 dicembre 1989 dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 5, 6, 7, 8, 15, 43 e 44 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 4 e 7, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Bergamo con ordinanza del 27 novembre 1989 e il Pretore di Roma con quattro ordinanze del 1 dicembre 1989 hanno sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nelle parti in cui prevede l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino con due ordinanze del 27 novembre 1989 e del 13 dicembre 1989, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, l'art. 224, primo e secondo comma, del decreto le gislativo 28 luglio 1989, n. 271, e l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; che nel giudizio promosso dal Pretore di Bergamo ed in uno dei due giudizi promossi dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate; Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno riuniti; che tutte le ordinanze sono state pronunciate nel corso di processi a carico di persone imputate per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; e che spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.