IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente ordinanza;
Con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale
solelvata dalla difesa, relativamente all'art. 4, n. 7, della legge
n. 516/1982, per asserito contrasto con i principi di cui agli artt.
25, secondo comma, e 3 della Costituzione;
Sentito il p.m., che ha espresso parere favorevole
all'accoglimento di tale eccezione;
O S S E R V A
La questione di costituzionalita' sollevata ripropone il problema
dell'esatta definizione della fattispecia delittuosa di cui all'art.
4, n. 7, della legge n. 516/1982.
Come e' noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n.
247/1989, ha ritenuto la legittimita' costituzionale della norma che
era stata impugnata per asserita indeterminatezza della condotta
criminosa e conseguente violazione degli artt. 3 e 25 della
Costituzione. In particolare, la Corte aveva ritenuto di affrontare
la questione di determinatezza dell'intera condotta prevista dalla
fattispecie, considerando imprescindibile l'esame analitico di tutti
gli elementi oggettivi del reato, e cio' anche se la questione
innanzi a lei sollevata si limitava all'asserita indeterminatezza
dell'espressione "misura rilevante" in riferimento alla soglia di
punibilita'.
La premessa sul punto esplicitata dalla Corte suonava infatti
cosi': "Quel che non puo' essere in ogni caso metodologicamente
consentito e' 'isolare' la 'misura rilevante' dagli altri elementi
della fattispecie nella quale tale 'misura' e' inserita per
confrontare quest'ultima, e solo quest'ultima, con il precetto di
detemrinatezza di cui agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma,
della Costituzione.
Va invero ribadito che la determinatezza dell'indicazione
legislativa del significato di un termine (o di una espressione) non
puo' stabilirsi prescindendo dal rapporto che lo stesso termine ha
con gli altri elementi della fattispecie. . .".
Il giudizio, nel merito, della Corte costituzionale si basa su una
delle interpretazioni che erano state prospettate da dottrina e
giurisprudenza, ossia quella secondo la quale non sarebbe
sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato, il solo simulare o
dissimulare di cui parla la norma, ma sarebbe necessario un qualcosa
di ulteriore, e cioe' un'attivita' preparatoria (fraudolenta) alla
dichiarazione finale, volta all'alterazione del risultato della
dichiarazione stessa.
Sulla base della premessa metodologica di cui si e' gia' detto,
altrettanto in termini di globale valutazione della fattispecie e'
stata la conclusione: "Va particolarmente sottolineato che soltanto
la predetta intepretazione... permette di dare all'intera fattispecie
una chiara, netta significazione che caratterizza l'intero disvalore
offensivo tipico, a prescindere dalla 'misura rilevante'...".
Quanto si e' appena detto permette di condividere l'assunto
difensivo, secondo il quale l'argomentazione svolta dalla Corte circa
l'essenzionalita' del quid pluris che deve accompagnare la condotta
dissimulatoria o simulatoria non si pone quale divagazione
sottrinaria ma quale passaggio essenziale della pronuncia.
Sulla stessa questione, si e' di recente pronunciata la Corte di
cassazione (20 settembre 1989, sezione terza, pres. Glinni),
concludendo in termini del tutto opposti; ritenendo cioe' che per
integrare la fattispecie in contestazione, sia sufficiente un
comportamento semplicemente mendace, senza necessita' di particolari
condotte artificiose.
Le argomentazini adottate dalla Corte di cassazione appaiono
convincenti; esse si fanno carico di confrontare la fattispecie
sottoposta ad esame con altre di natura contravvenzionale (art. 1
della legge n. 516/1982), escludendo motivatamente possibilita' di
sovrapposizione, e' quindi profili di incostituzionalita' per
disparita' di trattamento; esse si articolano, inoltre nel richiamo
di giurisprudenze consolidate e mai messe in discussione con
riferimento a fattispecie penali comuni, quali la insolvenza
fraudolenta.
Sta di fatto che la medesima questione di diritto viene risolta in
maniera diametralmente opposta dalle due Corti.
Cio' determina un impasse che, in passato, la Corte costituzionale
ha ritenuto presupposto sufficiente per un suo intervento di modifica
del quadro legislativo, sul rilievo che il giudizio di
costituzionalita' di una norma non puo' prescindere dal significato
concreto che la norma stessa viene ad assumere nella realta'
quotidiana dell'esperienza applicativa giudiziaria.
Passando alla fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo
giudice, si osserva che appaiono sussistenti entrambi i requisiti di
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
incostituzionalita' sollevata.
Quanto al primo punto, si nota che l'imputato Maffei e' stato
tratto a giudizio per avere omesso di indicare nella propria
dichiarazione dei redditi componenti positivi di reddito, senza
peraltro avvalersi di particolari tecniche fraudolente; sul punto si
registra gia' una sua parziale ammissione, sicche' la questione della
necessita' o meno di un quid pluris rispetto al semplice mendacio si
pone come indubbiamente rilevante ai fini del decidere.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si osserva
che sul punto la Corte costituzionale ha gia' espresso il suo
giudizio senza possibilita' di equivoco, laddove ha statuito che solo
l'interpretazione offerta avrebbe potuto evitare un patente vizio di
incostituzionalita' della fattispecie in questione, sotto il profilo
della sua indeterminatezza. Questo giudice non puo' che adeguarsi a
tale impostazione, per l'autorevolezza dell'organo che l'ha assunta.
Sotto tale profilo, non puo' che sottolinearsi la notevole
importanza che assumerebbe la risoluzione di un conflitto, come
quello attuale fra supreme cariche giurisdizionali, che attualmente
rende difficoltosa la risoluzione di questioni per i giudici di
merito, con evidente pericolo di difformita' di giudicati sul punto.
La difesa ha sollevato la questione di incostituzionalita' della
norma in questione, anche sotto il profilo della violazione dell'art.
3 della Costituzione, per disparita' di trattamento fra imputati, sul
rilievo che esisterebbe una fattispecie di natura contravvenzionale
(addirittura soggetta a soglia di punibilita': infedele dichiarazione
di cui all'art. 1 della legge n. 516/1982) la quale sarebbe
contestabile a diverse categorie di contribuenti rispetto a quelli
individuati come soggetti attivi dalla fattispecie di cui all'art. 4,
n. 7, della legge citata; in particolare si fa notare come i
percettori di reddito da lavoro autonomo o di impresa siano
ingiustificatamente soggetti alla piu' gravosa normativa di cui al
delitto ex art. 4, n. 7, mentre, per identiche violazioni di legge,
altre categorie di contribuenti si vedrebbero applicata la norma
certo piu' favorevole di cui all'art. 1.
Sul punto, la Corte di cassazione, nella citata sentenza, ha gia'
dato risposta argomentata, sottolineando la differenza dell'elemento
psicologico che deve supportare le due fattispecie.
Ma anche al di la' di tali argomentazioni (che non appaiono
conclusive, giacche' disparita' di trattamento potrebbe comunque
ravvisarsi tenendo presente l'esempio del percettore di reddito non
autonomo o di impresa che, pur agendo a titolo di dolo, mai vedrebbe
contestarsi l'ipotesi delittuosa, del tutto sovrapponibile a quella
in questione), ritiene il tribunale che tale profilo di
incostituzionalita' sia manifestamente infondato; si deve riconoscre
al legislatore una piena discrezionalita' nell'individuare catergorie
di contribuenti, scegliendo anche strategie sanzionatorie
differenziate, sulla base dei dati emergent dalla realta' fattuale in
cui si intende operare, e cioe' tenendo conto degli indici di
maggiore o minore evasione fiscale.