ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.36, secondo
 comma,  della  legge  27  novembre  1960,  n.   1397   (Assicurazione
 obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali),
 in relazione all'art. 4 della stessa legge,  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  3  ottobre  1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento
 civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.,  nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  emessa  il  3  ottobre  1989, in un
 procedimento civile  vertente  tra  Canini  Mario  e  l'I.N.P.S.,  il
 Pretore   di   Grosseto   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge  27  novembre
 1960,  n.  1397  (Assicurazione  obbligatoria  contro le malattie per
 esercenti attivita' commerciali), "nella parte in cui dispone che  in
 caso  di  denunce di cessazione dell'attivita' commerciale effettuate
 oltre i termini di cui all'art.  4  e  in  caso  di  accertamento  di
 ufficio  devono  essere  posti  in  riscossione  anche  i  contributi
 afferenti l'anno solare in corso", in riferimento agli artt. 3  e  38
 Cost.;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che questa Corte, rilevando l'intervenuta abrogazione
 della norma impugnata ad opera dell'art. 12  della  legge  23  aprile
 1981,  n.  155, ha gia' dichiarato non fondata identica questione con
 sentenza n. 165 del 1990;
      che  pertanto,  non  rinvenendosi  motivi  o  argomenti  nuovi o
 comunque tali da modificare il proprio orientamento, va dichiarata la
 manifesta infondatezza della sollevata questione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;