IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti gli atti del procedimento n. 2795/1989;
                             O S S E R V A
    Il  p.m.,  con  richiesta  notificata  a  Refice  Roberto detenuto
 sottoposto alla misura cautelare in carcere per il reato  di  rapina,
 chiedeva  procedersi  ad incidente probatorio (ricognizione personale
 nei confronti dello stesso Refice).
    Con  provvedimento  notificato  a  tutte le parti, ivi compreso il
 difensore del Refice,  questo  giudice  accoglieva  la  richiesta  di
 incidente probatorio.
    Alle  udienze  del 30 gennaio e del 3 febbraio 1990, la difesa del
 Refice a parte  il  merito  circa  la  ammissibilita'  dell'incidente
 probatorio,    ha   prospettato   due   questioni   di   legittimita'
 costituzionale, formulando le realtive eccezioni.
    La  prima  attiene  all'art. 392 del c.p.p. nella parte in cui non
 prevede, tra i soggetti  legittimati  a  chiedere  al  giudice  delle
 indagine  preliminari  che si procede con incidente probatorio, oltre
 al p.m. ed alla persona sottoposta ad indagine preliminare, anche  il
 difensore di quest'ultimo.
    La  seconda  attiene  al combinato disposto degli artt. 393, 395 e
 396 del c.p.p. nella parte in cui non si prevede che, tra i  soggetti
 destinatari  della  notifica della richiesta di incidente probatorio,
 vi sia anche il difensore della persona nei confronti della quale  si
 procede per i fatti oggetto della prova.
    Le  questioni  vanno esaminate sotto il profilo della legittimita'
 costituzionale non soltanto dell'art. 3 della Costituzione, ma  anche
 e   soprattutto   in   relazione   all'art.  24  della  Carta,  norma
 quest'ultima che garantisce il diritto della difesa in ogni  stato  e
 grado  del  procedimento. Entrambi le norme citate sono state prese a
 modello dal legislatore delegante, che,  nella  direttiva  due  della
 legge  delega al numero 3, garantisce la partecipazione dell'accusa e
 della difesa,  su  basi  di  parita',  in  ogni  stato  e  grado  del
 procedimento.
    Ritiene   lo   scrivente  che  la  prima  delle  questioni  appare
 manifestamente infondata.
    Invero la doglianza delle difesa di non potere, nell'esercizio del
 proprio ministero, formulare la richiesta di incidente probatorio, e'
 priva,  nella fattispecie, di un interesse concreto in quanto nessuna
 lesione di un diritto o di una facolta' costituzionalmente  garantiti
 si e' verificata.
    Non  e'  stato  infatti  il  difensore  del  Refice a formulare la
 richiesta di  incidente  probatorio,  ne'  quindi  vi  e'  stata  una
 pronuncia   di   rigetto,   sul   presupposto   della   mancanza   di
 legittimazione da parte del tecnico richiedente.
    Lo scrivente tuttavia ritiene, per affrontare il problema sotto un
 profilo giuridico, che neanche in via di ipotesi  possa  prospettarsi
 una   questione   di  costituzionalita'  con  riferimento  al  citato
 articolo.
    Invero  alla  mancata  esplicita  previsione del termine "difesa o
 difensore" nel citato art. 392 del c.p.p. soccorre la norma dell'art.
 99  del  c.p.p. che estende al difensore le facolta' ed i diritti che
 la legge riconosce all'imputato, a  meno  che  essi  siano  riservati
 personalmente a quest'ultimo.
    La  norma in esame non fa assolutamente ipotizzare che la facolta'
 di formulare osservazioni ed eccezioni in  ordine  all'ammissibilita'
 dell'incidente  probatorio  sia  riservata  solo  personalmente  alla
 persona indagata, ma viceversa fa ritenere che l'esercizio  di  detto
 diritto sia da estendere necessariamente anche al difensore.
    A diversa conclusione si deve invece pervenire per quanto concerne
 la seconda eccezione.
    Va   premesso   innanzitutto   che  il  nuovo  codice  attribuisce
 determinante  valore  probatorio  all'istituto  dell'incidente  detto
 appunto  probatorio,  unica  saedes  provae  nel  corso dell'indagine
 preliminare.
    Anzi  esso costituisce un'eccezione rispetto al principio generale
 cui si e' ispirato il legislatore in forza del quale la  prova  viene
 raccolta solo in dibattimento.
    Quindi  se  il  diritto  alla  difesa  deve essere garantito, come
 previsto dalla citata legge delega e piu' ancora dalle  citate  norme
 costituzionali,  anche  nel  corso della fase pre-processuale e cioe'
 quella delle indagini preliminari, a maggior ragione, per cosi' dire,
 la   tutela   difensiva   deve   essere   piu'  ampia,  concretamente
 esercitabile in sede di incidente probatorio.
    Ora  l'art.  395  del  c.p.p.  fa  carico  alla parte che richiede
 l'incidente probatorio di notificare la relativa richiesta  all'altra
 parte,  e  cioe',  a seconda dei casi, al p.m. ed alle persone di cui
 alla lett. b), dell'art. 393 e cioe' alle persone nei confronti delle
 quali si procede per i fatti oggetto di prova.
    Nulla  e' detto del difensore, neppure nel successivo art. 396 che
 prevede lo strettissimo termine di due giorni dalla suddetta notifica
 per  presentare  deduzioni  sull'ammissibilita'  e  fondatezza  della
 richiesta di incidente probatorio.
    A  tanto  sono  abilitate soltante le persone di cui alla lett. b)
 dell'art. 396 o il p.m.
    Non  vi  e'  chi non vede come il diritto del difensore soffra una
 notevole limitazione e compressione.
    Invero  nel  caso  di  cui  ci si occupa, il Refice che trovasi in
 stato   di   custodia   cautelare   in   carcere,   si   e'   trovato
 nell'impossibilita'  materiale  di  prendere  contatti con il proprio
 difensore, entro il brevissimo termine di due giorni, ne' tanto  meno
 puo'  ipotizzarsi che egli da solo possa essere in grado di formulare
 osservazioni in ordine all'ammissibilita' dell'incidente  probatorio.
    Ovviamente  il problema non e' di competenza piu' o meno specifica
 della persona sottoposta alle indagini, ma di tutela e  garanzia  del
 diritto alla difesa che, in questo caso, alla luce delle norme teste'
 esaminate, appare, invece, posto in una condizione di  limitatissima,
 concreta possibilita' di essere esercitato.
    Ma vi e' di piu'.
    Salta  completamente  quel principio di pari dignita' tra accusa e
 difesa ipotizzata dalla citata legge delega, e che come si  e'  visto
 concretizza  l'altro principio di cui all'art. 24 della Costituzione.
    Invero il p.m. viene messo in condizione di conoscere il contenuto
 della richiesta dell'incidente  probatorio  formulata  dalla  persona
 sottoposta  all'indagine,  mentre  il  difensore  ne puo' essere reso
 edotto soltanto quando detto  strumento  processuale  e'  stato  gia'
 ammesso e trovasi in fase di esecuzione.
    Non  gli  si  da' la possibilita' di farsi neanche portavoce delle
 deduzioni che la persona indagata intende formulare.
    La questione di legittimita' costituzionale, quindi, rispetto alle
 norme in esame appare con evidenza non manifestamente infondata.
    Nel  formulare detta eccezione, il difensore chiede dichiararsi la
 sospensione del presente procedimento.
    L'art.  23  della  legge 11 marzo 1953 non prevede una sospensione
 automatica del procedimento nella ipotesi in cui si e'  ritenuta  non
 manifestamente    infondata    una    questione   di   illegittimita'
 costituzionale, ma prescrive che detta  sospensione  vada  dichiarata
 qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
 risoluzione della questione.
    E'  vero  che  con  il  codice  abrogato  era  invalsa  quasi  una
 consuetudine di sospensione  conseguenziale  alla  pronuncia  di  non
 manifesta infondatezza della questione.
    Tuttavia  il  giudice  nell'emettere la relativa pronunzia aveva e
 poteva avere un quadro di riferimento generalizzato, in  ordine  alla
 incidenza  determinante  di  quella  questione  rispetto  al contesto
 probatorio e quindi alla definizione del processo.
    Con  il  codice  vigente  il  problema  va visto sotto una diversa
 dimensione.
    Come  e' noto la istruzione formale e' sparita nel nuovo processo.
    La fase delle indagini preliminari e' stata definita correttamente
 pre-processuale, nel senso che il processo  vero  e  proprio  con  la
 assunzione  della  qualifica  di  imputato,  da  parte  della persona
 indagata, avviene con la richiesta di  fissazione  della  udienza  da
 parte del p.m.
    Il  giudice  per  le  indagini  preliminari  non ha la gestione di
 questa fase pre-processuale, se non nel momento  terminale,  e  cioe'
 all'udienza  preliminare in cui esercita un controllo giurisdizionale
 sull'esercizio dell'azione penale.
    Tutta  la fase precedente non vede la titolarita' del g.i.p. nella
 conduzione delle indagini preliminari, ma soltanto, per gli atti  per
 i  quali  cio'  e'  previsto,  il  potere di accogliere o meno alcune
 richieste formulate dalle parti. In effetti quindi un  controllo  si'
 giurisdizionale,  ma  per  il  singolo  atto per il quale la legge lo
 impone.
    Questa    parcellizzazione    dei    poteri   del   g.i.p.   porta
 necessariamente alla esclusione del potere di pronunzia  o  decisione
 che  investe ed incide globalmente sul procedimento, ad eccezione dei
 casi in cui cio'  e'  previsto  esplicitamente  (udienza  preliminare
 nonche'  proroghe  dei  termini  della  prosecuzione  delle  indagini
 preliminari).
    Al  g.i.p.,  invero, non e' consentito effettuare alcuna attivita'
 volta ad accertare quale indagini debbano essere compiute  in  questa
 fase, e quindi non puo' valutare se un atto possa essere determinante
 o meno ai fini della definizione del processo.
    Questo  giudice quindi non ha la giurisdizione per stabilire se il
 compimento di altre attivita' possa essere effettuato  a  prescindere
 da quelle di cui all'incidente probatorio.
    In  sostanza il titolare della fase delle indagini preliminari che
 e'  fase  pre-processuale  e  non  giurisdizionale   sia   pure   con
 l'eccezione di cui si e' detto, e' il p.m.
    Al  g.i.p.  il  controllo giurisdizionale per gli atti per i quali
 esso e' previsto.
    Nessuna  pronunzia  quindi  puo'  essere  formulata in ordine alla
 sospensione di tutto il  procedimento  ma  soltanto  con  riferimento
 all'espletamento del gia' ammesso incidente probatorio.
    Quanto  allo  status  libertatis del Refice Roberto si dispone con
 separato provvedimento.