LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Battaglia Gianfranca, residente in Omegna, via Comoli, n. 132, avverso intendenza di finanza di Novara; Letti gli atti; Sentita la ricorrente; Udito il relatore dott. Mario Piscitello; RITENUTO IN FATTO Battaglia Gianfranca, residente in Omegna, via Comoli n. 132, premesso che in data 3 giugno 1988 aveva presentato istanza di rimborso di L. 27.000 per Irpef '87 all'intendenza di finanza di Novara senza ricevere alcuna risposta, in data 29 settembre 1988 proponeva ricorso a questa commissione tributaria. La ricorrente dopo aver affermato "di essere contraria all'assurda corsa al riarmo, che espone l'intera umanita' al pericolo dell'autodistruzione e condanna a morte ogni anno decine di milioni di persone, sterminate dalla fame;... e di giudicare non solo inutile alla difesa, ma addirittura attentatore della pace il militarismo sempre crescente, anche in uno Stato come l'Italia, che - stando all'art. 2 della Costituzione - ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;... di dissociarsi totalmente dalla politica omicida e suicida dei governanti, che promettono pace nella sicurezza, aumentando i bilanci militari (nel 1987 del 9%) dichiarava di aver praticato l'obiezione fiscale e di aver versato a un non meglio precisato "Movimento non violento" L. 27.000 delle quali chiedeva e chiede il rimborso all'amministrazione finanziaria. La ricorrente, in via subordinata, eccepiva l'illegittimita' costituzionale delle norme tributarie che "Obbligano il contribuente a versare quella parte di imposta che certamente verra' utilizzata per costruire e conservare armi omicide e criminose" per violazione degli artt. 2, 13, 19, 21 della Costituzione. L'intendenza di finanza di Novara resisteva al rimborso con deduzioni scritte con le quali evidenziava "l'assenza di qualsivoglia normativa tributaria che possa legittimare la richiesta di parte". La domanda di rimborso di L. 27.000 per Irpef '87 deve essere respinta perche' non ha alcun fondamento nella legislazione vigente. L'eccezione di illegittimita' costituzionale, proposta in via subordinata, invece, non puo' essere respinta, sia pure per motivi diversi da quelli addotti dalla ricorrente. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, obiettivamente e paradossalmente, hanno un interesse personale a respingere le eccezioni di illegittimita' costituzionale e quindi a dichiararle "manifestamente infondatate o irrilevanti" e cosi' decidere subito il ricorso. Infatti, ai componenti delle anzidette commissioni, in base all'art. 12 del d.P.R. n. 636/1972, viene corrisposto un certo compenso per ogni ricorso deciso, ma non viene corrisposto alcun compenso quando essi sollevano una questione di legittimita' costituzionale. La "retribuzione a cottimo" non puo' far sorgere nei giudici un interesse personale a decidere e a decidere subito, magari in modo sommario, il maggior numero di ricorsi, con la conseguenza che chi giudica puo' trovarsi spesso nella situazione di non poter essere (o se si preferisce, di non poter apparire) obiettivo ed imparziale. Questo collegio si trova in una situazione di disagio perche' il rigetto dell'eccezione sollevata dalla ricorrente potrebbe far sorgere il "fondato" sospetto che i giudici tributari hanno respinto l'anzidetta eccezione per conseguire un immediato e personale vantaggio economico. Per evitare questo sospetto o, comunque, interpretazioni poco piacevoli, nella fattispecie in esame e in fattispecie analoghe, a parere di questo collegio, e' opportuno e, forse, doveroso, trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche' il giudice delle leggi possa pronunciarsi sulle eccezioni sollevate da una delle parti in causa. Questa commissione tributaria ha gia' sottoposto all'esame della Corte costituzionale la norma che per i giudici tributari di primo e di secondo grado (ma non anche per quelli della commissione tributaria centrale) prevede la "retribuzione a cottimo", ma la Corte l'ha ritenuto "inammissibile" (ord. n. 326/1987). Questo collegio, oltre a decidere la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ovviamente auspica che la Corte, constatate le incongruenze del sistema retributivo dei giudici tributari, sollevi, d'ufficio, questione di legittimita' dell'art. 12 del d.P.R. n. 636/1972 e che il legislatore, peraltro, gia' ripetutamente sollecitato dalla Corte costituzionale, intervenga per la necessaria riforma del contenzioso tributario.