LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da
 Battaglia Gianfranca,  residente  in  Omegna,  via  Comoli,  n.  132,
 avverso intendenza di finanza di Novara;
    Letti gli atti;
    Sentita la ricorrente;
    Udito il relatore dott. Mario Piscitello;
                           RITENUTO IN FATTO
    Battaglia  Gianfranca,  residente  in  Omegna,  via Comoli n. 132,
 premesso che in data  3  giugno  1988  aveva  presentato  istanza  di
 rimborso  di  L.  27.000  per  Irpef '87 all'intendenza di finanza di
 Novara senza ricevere alcuna risposta,  in  data  29  settembre  1988
 proponeva ricorso a questa commissione tributaria.
    La ricorrente dopo aver affermato "di essere contraria all'assurda
 corsa  al  riarmo,  che  espone   l'intera   umanita'   al   pericolo
 dell'autodistruzione  e  condanna a morte ogni anno decine di milioni
 di persone, sterminate dalla fame;... e di giudicare non solo inutile
 alla  difesa,  ma  addirittura  attentatore della pace il militarismo
 sempre crescente, anche in uno Stato  come  l'Italia,  che  -  stando
 all'art.  2  della Costituzione - ripudia la guerra come strumento di
 offesa alla liberta' di altri popoli  e  come  mezzo  di  risoluzione
 delle controversie internazionali;... di dissociarsi totalmente dalla
 politica omicida e suicida dei governanti, che promettono pace  nella
 sicurezza, aumentando i bilanci militari (nel 1987 del 9%) dichiarava
 di aver praticato l'obiezione fiscale e di  aver  versato  a  un  non
 meglio  precisato  "Movimento  non  violento"  L.  27.000 delle quali
 chiedeva e chiede il rimborso all'amministrazione finanziaria.
    La  ricorrente,  in  via  subordinata,  eccepiva  l'illegittimita'
 costituzionale delle norme tributarie che "Obbligano il  contribuente
 a  versare  quella  parte di imposta che certamente verra' utilizzata
 per costruire e conservare armi omicide e criminose"  per  violazione
 degli artt. 2, 13, 19, 21 della Costituzione.
    L'intendenza  di  finanza  di  Novara  resisteva  al  rimborso con
 deduzioni scritte con le quali evidenziava "l'assenza di qualsivoglia
 normativa tributaria che possa legittimare la richiesta di parte".
    La  domanda  di  rimborso  di  L. 27.000 per Irpef '87 deve essere
 respinta perche' non ha alcun fondamento nella legislazione  vigente.
    L'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale,  proposta  in via
 subordinata, invece, non puo' essere respinta, sia  pure  per  motivi
 diversi da quelli addotti dalla ricorrente.
    I  componenti  delle  commissioni tributarie di primo e di secondo
 grado, obiettivamente e paradossalmente, hanno un interesse personale
 a respingere le eccezioni di illegittimita' costituzionale e quindi a
 dichiararle  "manifestamente  infondatate  o  irrilevanti"  e   cosi'
 decidere subito il ricorso.
    Infatti,  ai  componenti  delle  anzidette  commissioni,  in  base
 all'art. 12 del  d.P.R.  n.  636/1972,  viene  corrisposto  un  certo
 compenso  per  ogni  ricorso  deciso,  ma non viene corrisposto alcun
 compenso  quando  essi  sollevano  una  questione   di   legittimita'
 costituzionale.
    La  "retribuzione  a  cottimo" non puo' far sorgere nei giudici un
 interesse personale a decidere e a decidere subito,  magari  in  modo
 sommario,  il  maggior  numero di ricorsi, con la conseguenza che chi
 giudica puo' trovarsi spesso nella situazione di non poter essere  (o
 se si preferisce, di non poter apparire) obiettivo ed imparziale.
    Questo  collegio  si trova in una situazione di disagio perche' il
 rigetto  dell'eccezione  sollevata  dalla  ricorrente  potrebbe   far
 sorgere  il "fondato" sospetto che i giudici tributari hanno respinto
 l'anzidetta  eccezione  per  conseguire  un  immediato  e   personale
 vantaggio economico.
    Per  evitare  questo  sospetto  o,  comunque, interpretazioni poco
 piacevoli, nella fattispecie in esame e in  fattispecie  analoghe,  a
 parere   di   questo  collegio,  e'  opportuno  e,  forse,  doveroso,
 trasmettere gli atti alla Corte  costituzionale  perche'  il  giudice
 delle leggi possa pronunciarsi sulle eccezioni sollevate da una delle
 parti in causa.
    Questa  commissione  tributaria ha gia' sottoposto all'esame della
 Corte costituzionale la norma che per i giudici tributari di primo  e
 di   secondo  grado  (ma  non  anche  per  quelli  della  commissione
 tributaria centrale) prevede la "retribuzione a cottimo", ma la Corte
 l'ha ritenuto "inammissibile" (ord. n. 326/1987).
    Questo  collegio, oltre a decidere la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, ovviamente auspica che la Corte, constatate  le
 incongruenze  del sistema retributivo dei giudici tributari, sollevi,
 d'ufficio, questione di  legittimita'  dell'art.  12  del  d.P.R.  n.
 636/1972   e   che   il  legislatore,  peraltro,  gia'  ripetutamente
 sollecitato dalla Corte costituzionale, intervenga per la  necessaria
 riforma del contenzioso tributario.