IL TRIBUNALE
    Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  in  grado
 d'appello n. 1315/87 promossa dall'I.N.A.D.E.L. - Istituto  nazionale
 assistenza   dipendenti  enti  locali,  in  persona  del  commissario
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Enrico  Sereno
 Argenta  di  Asti  ed  Alcide  Dogliotti  di  Torino, appellante, nei
 confronti di: Fellin  Maria  Luigia,  rappresentata  e  difesa  dagli
 avv.ti Paolo Conte e Giangiacomo Rapino di Asti, appellata;
    Udita l'esposizione dal giudice relatore;
    Sentiti i difensori delle parti;
    Letti gli atti di causa;
    Rilevato che, in sede di gravame avverso la sentenza emessa fra le
 parti dal  pretore  di  Asti  in  data  19  maggio  1987,  l'istituto
 ricorrente  ha  lamentato,  fra  le  altre  questioni, in primo luogo
 l'avvenuto compito, in  sede  di  calcolo  del  trattamento  di  fine
 rapporto,  della  indennita'  integrativa  speciale  corrisposta alla
 Fellin in relazione al periodo  di  lavoro  da  lei  prestato  presso
 l'O.N.M.I.;
    Considerato  che  il suddetto motivo di censura appare fondato, in
 quanto, secondo il condivisibile  orientamento  delle  sezioni  unite
 della   suprema   Corte   "l'esclusione  dell'indennita'  integrativa
 speciale, istituita con legge 27 maggio 1959,  n.  324,  dal  calcolo
 della  retribuzione  agli effetti del trattamento di fine servizio e'
 esplicitamente sancita dall'art. 1,  primo  comma,  lett.  c),  della
 stessa  legge,  modificato  dall'art.  1 della legge 3 marzo 1960, n.
 185, e riguarda -  limitatamente  al  trattamento  spettante  per  il
 periodo  di servizio prestato presso l'O.N.M.I. anche i dipendenti di
 tale ente trasferiti  agli  enti  locali  ai  sensi  della  legge  23
 dicembre  1975, n. 698, giacche' la computabilita' di tale indennita'
 con effetto dal 1› gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della  legge  7
 luglio   1980,   n.  299,  concernente  solo  il  personale  iscritto
 all'I.N.A.D.E.L., gestione previdenza,  e  tale  iscrizione,  per  il
 personale  dell'O.N.M.I.,  e' intervenuta, ai sensi dell'art. 9 della
 citata legge n.  698/1975,  solo  dopo  la  cassazione  del  relativo
 rapporto" (cfr. Cass. sez. un. n. 2756 del 7 giugno 1989);
    Rilevato    che    la   difesa   della   Fellin   ha   prospettato
 l'incostituzionalita' di una lettura delle norme di leggi vigenti nel
 senso    dell'accoglimento    sul    punto   della   tesi   sostenuta
 dall'I.N.A.D.E.L. e come sopra fatta propria da questo tribunale;
    Ritenuto  che  tale  eccezione  appare,  oltreche'  rilevante  nel
 giudizio, non manifestamente infondata, con riferimento  da  un  lato
 all'art.  3  della  Costituzione,  e  dall'altro, all'art. 3, secondo
 comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nell'interpretazione dianzi
 accolta,   in   quanto  la  disposizione  in  oggetto  determina  una
 disparita' di trattamento fra due categorie di lavoratori (dipendenti
 degli  enti  locali  iscritti  all'I.N.A.D.E.L.  anteriormente  al 1›
 gennaio 1974 e dipendenti trasferiti a tali enti in forza della legge
 23  dicembre 1975, n. 698; trattasi di una disparita' che si appalesa
 fondata su elementi estrinseci (data di iscrizione all'I.N.A.D.E.L.),
 posto  che la legge 3 giugno 1985, n. 160, al secondo comma dell'art.
 22 comprendeva la indennita' integrativa  speciale  de  qua  tra  gli
 elementi  della  retribuzione  sui  quali  effettuare  il calcolo dei
 contributi di previdenza ed  assistenza  sociale,  prevedendo  fra  i
 destinatari   della   norma   anche  il  personale  dello  Stato  con
 ordinamento autonomo;
    Pertanto,   con   effetto   dal  1›  gennaio  1974,  il  personale
 appartenente all'oggi disciolta O.N.M.I.  si  trovava  soggetto  alla
 contribuzione  previdenziale  nella  stessa  misura dei dipendenti in
 allora gia' iscritti all'I.N.A.D.E.L. (ai quali, tra  l'altro,  erano
 equiparati  dalla  legge  n.  698/1975  citata,  il cui art. 6, sesto
 comma, prevede che "l'inquadramento nei ruoli degli enti  destinatari
 ha  luogo  salvaguardando  le posizioni di carriera ed il trattamento
 economico acquisiti alla sua entrata in vigore);
    Vista  la  sentenza  non  definitiva con la quale il tribunale, in
 data odierna, ha  ritenuto  infondata  la  eccezione  di  difetto  di
 giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria ordinaria, sollevata dalla
 difesa dell'I.N.A.D.E.L.;
    Letta la legge 11 marzo 1953, n. 87;