IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    A  seguito della udienza preliminare tenuta in data odierna per il
 procedimento a carico di Esposito Raffaele nato a Torre Annunziata il
 20  dicembre  1947  imputato "del reato p. e p. dagli artt. 368 e 81,
 primo comma, del c.p. perche', con dichiarazioni  rese  al  g.i.  del
 tribunale  di  Napoli,  accusava  falsamente  sapendoli  innocenti  i
 sostituti procuratori della Repubblica di Napoli  Lancuba,  Miller  e
 Iervolino,  i  quali  avevano  proceduto  al  suo interrogatorio il 9
 ottobre 1984, del delitto di falso ideologico in atto pubblico ed  in
 particolare  di  aver  verbalizzato  alcune  dichiarazioni da lui non
 rese. In Napoli il 17  aprile  1985",  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  sottoscritto  ha emesso la seguente ordinanza sollevando
 di ufficio eccezione di incostituzionalita';
    Visti  gli  artt.  41-  bis  del  c.p.p.  abrogato e 11 del c.p.p.
 regolanti la materia della  competenza  in  procedimenti  in  cui  un
 magistrato assume la qualita' di indiziato (vecchio codice), imputato
 o persona offesa, o infine danneggiato (nuovo codice);
    Considerato   che  la  ratio  della  norma  va  individuata  nella
 necessita'  di  eliminare  situazioni  che  possano  influire   sulla
 imparzialita'  del  giudice e sulla sua serenita' di giudizio e ancor
 piu' situazioni in cui possano  agevolmente  sollevarsi  sospetti  di
 parzialita'   e   quindi   sospetti   sul  corretto  esercizio  della
 giurisdizione (l'esigenza e' stata ritenuta cosi' rilevante dal nuovo
 codice  che  si  e' allargato l'ambito di operativita' dell'eccezione
 facendosi espresso riferimento anche alla figura del danneggiato  del
 reato  -  prima  esclusa  dalla  prevalente  giurisprudenza  - e alla
 dizione  "competenza  di  un  ufficio  giudiziario   ricompreso   nel
 distretto  in  cui  il  magistrato  esercita le funzioni" al posto di
 quella,  piu'  restrittiva,  prima  prevista  dall'art.   41-8   3bis
 "dell'ufficio giudiziario in cui...");
    Ritenuto altresi' che non e' estraneo a detta previsione normativa
 il timore che il cittadino che assuma un qualsiasi ruolo  processuale
 in  detti  procedimenti  possa  essere  direttamente o indirettamente
 condizionato, nell'apprestare la propria difesa, dalla considerazione
 di  agire  contro gli interessi di persona che - per altri versi - e'
 il suo giudice naturale precostituito per legge;
    Ritenuto  che  infine  non  irrilevante  appare - nei detti casi -
 l'eliminazione  del  sospetto  che  il  magistrato  coinvolto   possa
 apparire  all'opinione  pubblica  come  vincente  o  perdente, non in
 relazione alla  sua  effettiva  situazione  di  diritto,  ma  perche'
 giudicato  da  colleghi  del  proprio  ufficio  o  distretto,  il che
 innegabilmente lede altresi' il diritto di ogni cittadino, e tra essi
 anche dei magistrati, di vedersi giudicati da giudici che non possano
 esser  sospetti  di  parzialita'  o  di   condizionamento   (e   cio'
 naturalmente  deve  dirsi  anche  per  il  cittadino  parte  offesa o
 danneggiato da reati commessi dai magistrati);
    Verificato che esso art. 41- bis e esso art. 11 citati, nella loro
 concreta  applicazione  determinano,  come  nel   caso   di   specie,
 situazioni  di "reciprocita'" (nel senso che gli uffici del distretto
 di Salerno sono competenti per i magistrati addetti agli  uffici  del
 distretto di Napoli e viceversa) che non solo ledono, sia pure in via
 indiretta,  tutti  gli  interessi  prima  elencati  e  gia'  ritenuti
 meritevoli   di  tutela  dal  legislatore,  ma  che  creano  altresi'
 ulteriore situazione patologica, quale  la  reciprocita',  certamente
 rilevante  per  la  lesione degli interessi tutelati dalla norma, che
 appaiono in detti casi vulnerati addirittura in  maniera  ancor  piu'
 palese  (la sola appartenenza del magistrato al distretto comporta la
 eccezione alla normale competenza territoriale,  mentre  l'essere  il
 magistrato  giudice  di  magistrati  addetti  all'ufficio  dell'altro
 distretto, a loro volta giudici naturali precostituiti per lo  stesso
 magistrato giudicante, non determina alcuna conseguenza ulteriore sul
 piano  della  competenza,  pur  essendo  evidente  qui  una   diretta
 interscambiabilita'  di  funzioni  tra  i magistrati dei due uffici -
 addirittura  eclatante  nel  caso  di  uffici   impersonali   addetti
 all'esercizio  dell'azione  penale  -,  sicuramente lesiva dei valori
 posti a base delle norme in esame);
   Ritenuto  che tale situazione puo' provocare violazione del diritto
 di uguaglianza ex art. 3, primo comma,  della  Costituzione,  nonche'
 del  diritto di difesa ex art. 24, secondo comma, della Costituzione,
 non prevedendo la norma ulteriori  criteri  di  determinazione  della
 competenza  territoriale  nei citati casi di reciprocita', pur avendo
 peraltro la stessa norma previsto criteri suppletivi  per  situazioni
 di  analoga  rilevanza  derivanti  dall'applicazione  concreta  della
 deroga alla normale competenza territoriale (v.  ultima  parte  primo
 comma dei due articoli del codice);
    Ritenuta  infine  la  rilevanza  della  questione  ai  fini  della
 decisione  del   presente   procedimento,   dovendosi   valutare   la
 legittimita'  degli  atti  emessi sotto il regime del codice abrogato
 (41- bis del c.p.p.) nonche' la legittimita' degli atti  a  compiersi
 sotto  il  regime  del  nuovo codice di procedura penale (art. 11 del
 c.p.p.);