IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, iscritta al n. 181/1989 r.g. controversie di lavoro e promossa da: Campilii Anna in proprio ed in qualita' di procuratore speciale ad acta di Campilii Franca e Campilii Piergiorgio residenti in Parma, rappresentata e difesa dall'avv. M. Ziveri, presso il cui studio in Parma elegge domicilio come da delega a margine del ricorso, attori, contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro-tempore per legge difeso e rappresentato in giudizio dall'avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Bologna e' domiciliato, convenuto; All'esito dell'udienza del 13 dicembre 1989 fissata per la discussione e la decisione della causa; Esaminati gli atti e i documenti e sentite le parti, a scioglimento della riserva formulata; O S S E R V A Parte ricorrente agisce nella qualita' di erede di Campilii Ettore deceduto il 25 gennaio 1989 chiedendo la condanna del Ministero dell'interno alla corresponsione dell'indennita' di accompagnamento. La prestazione richiesta non venne concessa perche' il de cuius era deceduto prima che l'apposita commissione sanitaria di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 118/1971 avesse accertato il presupposto dello stato di invalidita' dalla legge richiesto per il sorgere del diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971. Infatti, l'art. 12, ultimo comma, della legge citata, come autenticamente interpretato dall'art. 1 della legge n. 912/1986 stabilisce che "gli eredi dell'invalido civile deceduto successivamente al riconoscimento dell'inabilita' hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate dall'interessato alla data del decesso". Con la disposta consulenza medico-legale d'ufficio e' stato, invece, accertato, che il de cuius era invalido al 100% fin dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa. L'accertamento del c.t.u. e' ovviamente condotto su base documentale, dopo il decesso dell'interessato. Ma la Corte costituzionale con le ordinanze nn. 61, 264 e 475 del 1989 ha gia' dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 118/1971 come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge n. 912/1986, sotto lo specifico profilo che l'accertamento sanitario della invalidita' civile, valevole anche come presupposto per la concessione dell'indennita' di accompagnamento, e' di natura costitutiva e che quindi tale accertamento deve avvenire in presenza dell'interessato e non puo'essere effettuato dopo la sua morte su base solo documentale; come, invece, puo' essere compiuto l'accertamento delle condizioni per la concessione dell'indennita' di accompagnamento, il quale puo' avvenire anche nei confronti degli eredi con tutti i mezzi di cui puo' disporre il giudice. La Corte ha anche affermato che la legge interpretativa non e' irrazionale e non produce disparita' di trattamento rispetto alle altre prestazioni previdenziali; ne' sussiste lesione del diritto di difesa potendo gli interessati utilizzare sempre i rimedi apprestati dall'ordinamento per ottenere il sollecito disbrigo della pratica amministrativa. Al riguardo - come rileva parte ricorrente nel sollevare l'eccezione di incostituzionalita' - non si puo' fare a meno di osservare ancora che essenziale rilievo deve essere attribuito al fatto che la decorrenza della prestazione e' riferita, dalla legge, alla data di presentazione della domanda e non alla data del riconoscimento della invalidita', come invece disponeva la legge n. 625/1966, la quale attribuiva l'assegno di assistenza dal mese successivo al riconoscimento dell'inabilita'. La fissazione della decorrenza della prestazione assistenziale (pensione - indennita' di accompagnamento) dal mese successivo alla data della domanda amministrativa sta a confermare il carattere accertativo dall'intera procedura, ivi compreso il riconoscimento dell'invalidita' da parte della commissione. D'altra parte, l'art. 22 della legge n. 118/1971 ammette che contro i provvedimenti definitivi di cui agli artt. 9 e 15 della stessa legge riguardanti l'inabilita' e lo stato di bisogno, gli interessati possono tutelarsi in sede giurisdizionale; e in entrambi i casi l'oggetto dell'azione giudiziaria e' costituito, non tanto dalla impugnazione del provvedimento amministrativo, quanto dall'accertamento del diritto negato all'interessato per la mancanza di una delle condizioni previste dall'art. 12 della legge n. 118/1971. E, pertanto, se l'interessato puo' agire giudizialmente in modo autonomo per l'accertamento del diritto e gli eredi possono succedergli nel processo ai sensi dell'art. 110 del c.p.c., non si puo' non ammettere che ne risulta confermato il carattere accertativo della procedura. Diversamente opinando, si deve riconoscere che il decesso dell'inabile, avvenuto durante il giudizio di accertamento del diritto alla prestazione, ha il valore di causa estintiva del processo e, di conseguenza, anche dei diritti soggettivi alle quote gia' maturate alla data del decesso. E cio' contro le norme successorie e l'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 118/1971, come interpretato dalla legge n. 912/1986. Se, dunque, al procedimento di accertamento dell'invalidita' da parte della commissione medica si riconosce carattere dichiarativo e non costitutivo e' agevole ammettere che l'accertamento dell'invalidita' puo' essere condotto anche dopo il decesso dell'interessato (e non necessariamente in vita), su base solo documentale a mezzo dell'espletamento, come nella specie, di una c.t.u. ad opera del giudice. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale riconosce espressamente che tale accertamento, non sulla persona direttamente ma su base documentale puo' essere compiuto in ordine al riscontro delle condizioni per la concessione dell'indennita' di accompagnamento: il che appare contraddittorio poiche' in ogni caso si tratta di operare un accertamento delle condizioni sanitarie dell'interessato, e cio' per uguaglianza di trattamento dovrebbe comportare che l'accertamento medesimo venga condotto in ogni caso in modo omogeneo e non disparato. In tal guisa sussiste contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ma, il contrasto, sotto il profilo sopra evidenziato, sussiste anche in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, poiche' se l'interessato, contro il provvedimento negativo di cui all'art. 9 della legge n. 118/1971 (accertamento sanitario), puo' agire ex art. 22 della legge medesima in sede giurisdizionale per farsi riconoscere il diritto alla prestazione, il suo decesso, durante il giudizio di accertamento, dovrebbe comportare, secondo la norma interpretativa di cui alla legge n. 912/1986, l'estinzione del processo e del diritto soggettivo dell'erede alle quote gia' maturate, senza poter operare la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 del c.p.c. allo scopo di conseguire il soddisfacimento di tale diritto.