IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 412 del ruolo generale dell'anno 1988, posta in decisione alla udienza collegiale del 17 gennaio 1990, promossa da Filippini Silvia elettivamente domiciliata in Bologna, via De' Mattuiani n. 5, presso e nello studio dell'avv. Elena Passanti che la rappresenta e difende come da mandato in calce ala ricorso di primo grado, appellante, contro I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in persona del suo legale rappresentante on. ing. Nevol Querci - rappresentato e difeso in virtu' di procura generale alle liti 29 ottobre 1987 autenticata in pari data nella firma dal notaio dott. Angelo Falcone rep. n. 5920, registrata a Roma il 10 novembre 1987 al n. C/50624 - dall'avv. Franco Plata del Foro di Bologna, presso il cui studio in via Castiglione n. 22 e' elettivamente domiciliato, appellato. Oggetto: riscatto di periodi di studio. La signora Silvia Filippini consegui' il diploma di assistente sociale presso l'Universita' di Parma il 5 luglio 1974. Il 15 aprile 1987 chiese invano all'I.N.A.D.E.L. di essere ammessa al riscatto della durata triennale del corso universitario, segnalando che era stata assunta in ruolo alle dipendenze del comune di Bologna con le mansioni corrispondenti al titolo di studio. Con sentenza 10 maggio-11 giugno 1988, anche il pretore del lavoro di Bologna ha respinto la domanda. La Filippini ha proposto appello, sostenendo che il corso di studio della scuola di servizio sociale e' equiparato ai corsi universitari la cui durata e' ammessa al riscatto dagli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, ai fini dei trattamenti di previdenza gestiti dall'I.N.A.D.E.L. e dalla C.P.D.E.L. L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in materia previdenziale per il personale degli enti locali, ammette il riscatto dei periodi di corso universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro; l'art. 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della C.P.D.E.L., dispone che agli impiegati iscritti alla cassa, muniti di laurea o di titoli equipollenti, e' concessa la facolta' di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Per l'esercizio della facolta', l'art. 69 richiede la laurea o un titolo equipollente, cioe' un titolo accademico di uguale valore rilasciato da uno degli istituti di istruzione superiore previsti dal t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, modificato dal r.d.-l. 20 giugno 1935, n. 1071 (es. Istituto orientale e Istituto navale di Napoli, Scuola normale superiore di Pisa, Universita' per stranieri di Perugia, Istituto superiore di educazione fisica): l'art. 69 non comprende altri corsi di istruzione, in quanto per "durata legale" deve intendersi necessariamente soltanto quella fissata dalla legge o dai regolamenti universitari ai quali rinvia per il conseguimento del titolo d'istruzione superiore. L'art. 10 del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, dispone che le denominazioni universita', ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria possono essere usate solo dalle universita' statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale e norma delle disposizioni di legge. Il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, ha riordinato le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento, disponendo nell'art. 1, secondo comma, lett. a), che esse fanno parte dell'ordinamento universitario e che concorrono a realizzare i fini istituzionali delle universita', presso le quali possono essere costituite le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici e professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione professionale nell'ambito universitario. L'art. 19 prevede le modalita' di convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento, per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali coloro che li hanno conseguiti: a tale scopo ha provveduto il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, per le scuole per assistenti sociali. A norma dell'art. 1 del decreto, il diploma rilasciato da scuole universitarie dirette a fini speciali costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale, cosi' ribadendosi il riferimento alle "scuole universitarie" di cui al d.-l. n. 580/1973, convertito nella legge n. 766/1973; l'art. 3 attribuisce valore abilitante ai diplomi gia' rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale gia' esistenti - Universita' di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" - ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. In tal modo si e' inteso confermare il principio che riserva alle universita' il conferimento del titolo, in armonia con l'art. 5 del d.P.R. n. 162/1982, per il quale i corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. L'appellante si diplomo' presso la scuola di servizio sociale dell'Universita' di Parma, compresa fra quelle previste dal t.u. n. 1592/1933 e dalla legge n. 766/1973 e autorizzate a rilasciare un titolo d'istruzione universitaria con valore legale. Secondo le disposizioni dell'art. 69, primo comma, del r.d.-l. n. 680/1938 sull'ordinamento della C.P.D.E.L., cui fa riferimento l'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152, agli impiegati iscritti alla cassa, "muniti di laurea o di titolo equipollente" e' concessa la facolta' di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Per riscatto, l'art. 69 richiede la laurea o un titolo equipollente, cioe' una qualifica accademica di uguale valore rilasciato dagli istituti superiori; la norma non consente di includere la durata dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, giacche' il relativo diploma non corrisponde alla laurea o a un titolo equipollente riconosciuto dalla leggi speciali sull'istruzione superiore. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938 nelle parti in cui non prevede la facolta' di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali (sentenza n. 128/1981) e i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di perfezionamento, quando l'iscrizione o il diploma successivo alla laurea siano richiesti come condizioni necessarie per l'ammissione in servizio (sentenza n. 1016/1988). Con le due sentenze e con la n. 765/1988 e la n. 163/1989, la Corte costituzionale ha messo in evidenza che la legislazione in materia di riscatto e' andava via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione, allo scopo precipuo del migliore utilizzo, in vista del dettato dell'art. 97 della Costituzione, di personale particolarmente idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni. La violazione dell'art. 3 e' stata ravvisata poi nel carattere discriminatorio "anche nell'ambito dell'amministrazione comunale", del mancato adeguamento della disposizione denunziata alla suddetta evoluzione normativa, nel senso che nell'ambito della stessa amministrazione e della medesima carriera sarebbero svantaggiati, rispetto agli altri dipendenti, per il conseguimento del massimo periodo di servizio e per il trattamento di quiescenza, quelli costretti a ritardare la partecipazione al concorso di ammissione, dovendo conseguire l'abilitazione professionale richiesta. Le medesime considerazioni valgono per la durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, non prevista dall'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938, con riferimento alla facolta' di riscatto concessa dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio; codesta norma corrisponde alla evoluzione legislativa in materia di riscatto, includendo i periodi dei corsi universitari, ma per questa parte subisce le esclusioni previste dalle norme sugli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e in particolare dal citato art. 69. Il carattere irrazionale e discriminatorio dell'esclusione si riflette dunque sull'intero sistema normativo del trattamento di quiescenza, compresa l'indennita' premio di servizio, che e' un vero e proprio trattamento integrativo della pensione (Corte costituzionale, 20 marzo 1985, n. 73); il limite posto dall'art. 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, non consente di applicare l'art. 12 della legge n. 152/1968 in tutta la sua estensione diretta a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza. L'art. 69 appare dunque in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, ove il relativo diploma costituisca condizione necessaria per l'ammissione in servizio. La questione di legittimita' costituzionale non e' dunque manifestamente infondata ed e' inoltre rilevante ai fini della decisione della causa, poiche' dalla sua soluzione dipende il diritto della Filippini al riscatto degli anni di corso della scuola per assistente sociale presso l'Universita' di Parma, ai fini del trattamento di previdenza gestito dall'I.N.A.D.E.L.; pertanto si deve disporre la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa pronunzia.