IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Benedetto Eligio, nato a Mondovi' il 7 agosto 1954, residente in Vicoforte, via al Santuario n. 5, libero - comparso, difeso di fiducia dall'avv. Bruno Dalmasso di Cuneo, imputato del reato di cui all'art. 589, primo e secondo comma, del c.p., poiche' percorrendo alla guida dell'auto Fiat Argenta D tg. CN 557915 la strada provinciale Pamparato-S. Michele Mondovi' in direzione Pamparato, trovandosi in prossimita' del centro stradale, urtava con la parte latero-anteriore sinistra del mezzo, la Vespa Piaggio 125 tg. CN 110021, condotta da Borgna Gabriele, che percorreva la medesima strada in direzione opposta e stava abbordando la curva da cui proveniva l'auto, cagionando la morte immediata, per trauma cranico, del Borgna, commettendo il fatto per colpa, e cioe' per negligenza, imprudenza, imperizia, nonche' per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare dell'art. 104, primo, secondo e terzo comma, del cod. strad., poiche' non circolava in prossimita' del margine destro della carreggiata e non si teneva il piu' vicino possibile a detto margine quando incrociava la Vespa. In Monasterolo Casotto, il 3 luglio 1980, alle ore 7,30 circa. Sulla questione sollevata dalla difesa dell'imputato di illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 247 delle disp. trans. del c.p.p., e 438, 440, primo comma, e 442, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione. Sentito il Pubblico Ministero. Ritenuto: che l'applicazione dell'istituto ha indubbiamente dei riflessi sostanziali, comportando una riduzione della pena eventualmente irroganda; che l'applicabilita' del rito abbreviato nei procedimenti regolati dalle disposizioni transitorie viene a dipendere non dal comportamento o dalla volonta' dell'imputato, volonta' che ne costituisce un semplice presupposto, ma da elementi estrinsici, quale la completezza dell'istruttoria, il cui svolgimento, nei procedimenti radicati sotto l'imperio della precedente normativa, e' rimessa all'esclusiva iniziativa e al conrollo degli organi inquirenti; che la disparita' di trattamento conseguente all'accoglimento o meno dell'istanza viene quindi ad essere determinata da una diversita' di situazioni alle quali e' estraneo il comportamento del soggetto destinatario dell'eventuale beneficio; che pertanto non e' manifestamente infondato l'assunto che trattasi di una disparita' ingiustificata, e come tale in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione; che l'eventuale accoglimento della questione di illegittimita' costituzionale ora prospettata potrebbe comportare l'abrogazione dell'art. 247 delle dispos. tans. del c.p.p. ovvero una pronuncia interpretativa implicante l'obbligatorieta' del rito su richiesta dell'imputato; che sotto tale ultimo profilo la questione appare rilevante nel presente giudizio;