IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Benedetto Eligio, nato a Mondovi' il 7 agosto 1954,  residente
 in  Vicoforte,  via  al  Santuario n. 5, libero - comparso, difeso di
 fiducia dall'avv. Bruno Dalmasso di Cuneo, imputato del reato di  cui
 all'art.  589,  primo  e secondo comma, del c.p., poiche' percorrendo
 alla guida  dell'auto  Fiat  Argenta  D  tg.   CN  557915  la  strada
 provinciale  Pamparato-S.  Michele  Mondovi'  in direzione Pamparato,
 trovandosi in prossimita' del centro stradale, urtava  con  la  parte
 latero-anteriore  sinistra  del  mezzo,  la  Vespa Piaggio 125 tg. CN
 110021, condotta da  Borgna  Gabriele,  che  percorreva  la  medesima
 strada  in  direzione  opposta  e  stava  abbordando  la curva da cui
 proveniva l'auto, cagionando la morte immediata, per trauma  cranico,
 del  Borgna,  commettendo il fatto per colpa, e cioe' per negligenza,
 imprudenza, imperizia, nonche' per  inosservanza  delle  norme  sulla
 disciplina della circolazione stradale, in particolare dell'art. 104,
 primo, secondo e terzo comma, del cod. strad., poiche' non  circolava
 in  prossimita'  del margine destro della carreggiata e non si teneva
 il piu' vicino possibile a detto margine quando incrociava la  Vespa.
    In Monasterolo Casotto, il 3 luglio 1980, alle ore 7,30 circa.
    Sulla   questione   sollevata   dalla   difesa   dell'imputato  di
 illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt.  247
 delle  disp.  trans.  del  c.p.p.,  e  438,  440, primo comma, e 442,
 secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.
    Sentito il Pubblico Ministero.
    Ritenuto:
      che  l'applicazione  dell'istituto ha indubbiamente dei riflessi
 sostanziali,  comportando  una  riduzione  della  pena  eventualmente
 irroganda;
      che   l'applicabilita'  del  rito  abbreviato  nei  procedimenti
 regolati dalle disposizioni transitorie viene  a  dipendere  non  dal
 comportamento   o  dalla  volonta'  dell'imputato,  volonta'  che  ne
 costituisce un semplice presupposto, ma da elementi estrinsici, quale
 la completezza dell'istruttoria, il cui svolgimento, nei procedimenti
 radicati sotto  l'imperio  della  precedente  normativa,  e'  rimessa
 all'esclusiva iniziativa e al conrollo degli organi inquirenti;
      che  la disparita' di trattamento conseguente all'accoglimento o
 meno  dell'istanza  viene  quindi  ad  essere  determinata   da   una
 diversita'  di situazioni alle quali e' estraneo il comportamento del
 soggetto destinatario dell'eventuale beneficio;
      che  pertanto  non  e'  manifestamente  infondato  l'assunto che
 trattasi di una disparita' ingiustificata, e come tale  in  contrasto
 con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
      che  l'eventuale  accoglimento della questione di illegittimita'
 costituzionale  ora  prospettata  potrebbe  comportare  l'abrogazione
 dell'art.  247  delle  dispos.  tans. del c.p.p. ovvero una pronuncia
 interpretativa implicante l'obbligatorieta'  del  rito  su  richiesta
 dell'imputato;
      che  sotto tale ultimo profilo la questione appare rilevante nel
 presente giudizio;